INAIL

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI. Tutele in termini d’indennizzi per i lavoratori danneggiati sul luogo di lavoro e fine della fase sperimentale delle tabelle INAIL. Interrogazione parlamentare dell’ on. Felice Belisario (IDV) - di Giovanni D’Agata.

giovedì 27 settembre 2007.
 
[...] L’interrogazione a risposta scritta rivolta ai Ministri della Salute e del Lavoro, che trae spunto da un’importante studio svolto dai leccesi prof. Giuseppe CERFEDA, medico-legale e già dirigente medico INAIL nonché dal collega dott. Ivano MARCHELLO, rappresenta un importante passaggio per tentare di porre fine alla perdurante fase di sperimentazione prevista dall’art. 13 del D.L. n. 38/2000 e ad una modifica delle tabelle e dei criteri di valutazione medico - legale.

Italia dei Valori dalla parte dei lavoratori: depositata dall’on. Felice BELISARIO un’importante interrogazione parlamentare riguardante le tutele in termini d’indennizzi per i lavoratori danneggiati sul luogo di lavoro e teso a porre fine alla fase sperimentale delle tabelle INAIL e del concetto di danno biologico.

Serve un intervento urgente, completo e definitivo in materia finalizzato a fornire maggiori garanzie per il lavoratore anche in termini di indennizzo del danno!

Il deputato e responsabile dell’organizzazione di Italia dei Valori, on. Felice BELISARIO ha depositato un’importante interrogazione parlamentare riguardante la grave piaga sociale degli infortuni del lavoro, delle malattie professionali e delle tutele approntate dall’ordinamento in termini di indennizzi per i lavoratori danneggiati, cogliendo il monito lanciato di recente dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano rivolto a tutte le forze politiche e tendente ad ampliare le garanzie per quei centinaia di migliaia di lavoratori infortunati sul lavoro.

L’interrogazione a risposta scritta rivolta ai Ministri della Salute e del Lavoro, che trae spunto da un’importante studio svolto dai leccesi prof. Giuseppe CERFEDA, medico-legale e già dirigente medico INAIL nonché dal collega dott. Ivano MARCHELLO, rappresenta un importante passaggio per tentare di porre fine alla perdurante fase di sperimentazione prevista dall’art. 13 del D.L. n. 38/2000 e ad una modifica delle tabelle e dei criteri di valutazione medico - legale.

Come è noto infatti, il citato articolo definiva “in via sperimentale” nell’ormai lontano 2000 ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno biologico come “lesione dell’integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale della persona”.

Poiché il significato giuridico e medico-legale di “danno biologico” è stato ampiamente illustrato sia dalla nota Sentenza della Corte Costituzionale, sia da quelle della Magistratura ad ogni livello, nonché dall’approfondimento scientifico delle scuole medico-legali, l’on. Belisario ha chiesto al Governo quale è la finalità dell’aggettivo “sperimentale” e se tale sperimentazione iniziata nell’anno 2000, ove effettivamente giunta a conclusione, sia arrivata a dei risultati definitivi.

Non è ancora chiarito, peraltro, se anche la tabella promulgata successivamente per l’indennizzo delle menomazioni conseguenti le lesioni psico-somatiche da infortunio lavorativo, sia anch’essa a carattere “sperimentale”.

Il deputato ha inoltre ritenuto opportuno specificare che l’anzidetta tabella è ritenuta incongrua ed inaccettabile - così come attualmente formulata - sia da parte di tutte le scuole medico-legali, sia da parte delle organizzazioni professionali, nonché da parte dei sindacati e degli enti di patrocinio dei lavoratori.

Alla luce della gravità del fenomeno degli infortuni dei lavoratori e degli indennizzi, che sono percepiti come irrisori dalla stragrande maggioranza dei lavoratori e dei cittadini anche a fronte degli spaventosi utili dell’ente previdenziale, il sottoscritto Giovanni D’AGATA, tra i promotori dell’iniziativa, ribadisce la necessità già espressa dall’on. BELISARIO, che l’attuale Governo dirima ogni dubbio sull’effettività delle tutele apprestate nei confronti dei lavoratori infortunati e delle vittime del lavoro a seguito del D.lgs n. 38 del 2000 e se sia quindi opportuno un più incisivo, completo e definitivo intervento in materia teso a garantire maggiori garanzie per il lavoratore anche in termine di indennizzo del danno subito.

Di seguito il comunicato stampa dell’on. BELISARIO di presentazione dell’interrogazione a risposta scritta n. 4-04933 del 25 settembre 2007 ed il testo completo (scaricabile dal sito www.camera.it).

Lecce, 27 settembre 2007

Il Componente del

Dipartimento Tematico Nazionale

“Tutela del Consumatore”

Giovanni D’AGATA

INFORTUNI SUL LAVORO, BELISARIO (IDV): URGE INTERVENTO, PRESENTATA INTERROGAZIONE

“Basta con le mezze risposte ed i tentennamenti, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono un problema sociale gravissimo a cui dobbiamo rimediare il più in fretta possibile seguendo il monito del capo del Presidente Napolitano”. A dichiararlo è stato l’On. Felice Belisario, Coordinatore Nazionale dell’Italia dei Valori, dopo la presentazione di un’interrogazione parlamentare indirizzata ai ministri del lavoro e della salute in cui si chiedono chiarimenti sugli effettivi provvedimenti in favore dei cittadini che subiscono infortuni o contraggono malattie sul lavoro.

“Non è pensabile che l’ultima tabella dell’INAIL sui risarcimenti risalga al 2000 e sia oltretutto considerata sperimentale. Altrettanto vale per quanto riguarda la definizione del “danno biologico” - ha continuato. A ormai sette anni dall’inizio di questa c.d. sperimentazione la condizione drammatica dei lavoratori che si sono ammalati o infortunati è ancora più evidente, e se si considerano oltretutto le disponibilità finanziarie di cui dispone l’INAIL è chiaro che le valutazioni ed i risarcimenti proposti sono assolutamente scandalosi”.

“I tempi sono maturi -ha concluso Belisario- per un’azione più decisa che dia maggiori garanzie al cittadino lavoratore sia in termini previdenziali che di risarcimento del danno subito”.

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04933

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 15

Seduta di annuncio: 210 del 25/09/2007

Firmatari

Primo firmatario: BELISARIO FELICE

Gruppo: ITALIA DEI VALORI

Data firma: 25/09/2007

Destinatari

Ministero destinatario:

• MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

• MINISTERO DELLA SALUTE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE delegato in data 25/09/2007

Stato iter:

IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04933

presentata da

FELICE BELISARIO

martedì 25 settembre 2007 nella seduta n.210

BELISARIO. -

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della salute.

-  Per sapere - premesso che:

l’articolo 13 del decreto-legge n. 38/2000 definisce «in via sperimentale», ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno biologico come «lesione dell’integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale della persona»;

il significato giuridico, e quello della dottrina medico-legale, di «danno biologico» è stato chiaramente illustrato sia dalla nota sentenza della Corte Costituzionale, sia da quelle della Magistratura ad ogni livello, nonché dall’approfondimento scientifico delle scuole medico-legali;

in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 è stata promulgata una tabella per l’indennizzo delle menomazioni conseguenti le lesioni psico-somatiche da infortunio lavorativo;

l’anzidetta tabella è ritenuta incongrua ed inaccettabile - così come attualmente formulata - sia da parte di tutte le scuole medico-legali, sia da parte delle organizzazioni professionali, nonché da parte dei sindacati e degli enti di patrocinio dei lavoratori -:

se tale fase sperimentale, iniziata nell\’anno 2000, possa ancora definirsi tale e, ove effettivamente giunta a conclusione, abbia portato a dei risultati definitivi;

quale sia l’effettività delle tutele apprestate nei confronti dei lavoratori infortunati e delle vittime del lavoro a seguito del decreto legislativo n. 38 del 2000;

se la sopra citata tabella debba considerarsi anch’essa a carattere sperimentale e vada quindi debitamente modificata, e se non sia opportuno - in generale - un più incisivo, completo e definitivo intervento in materia teso a fornire maggiori garanzie per il lavoratore anche in termini di indennizzo del danno subito.(4-04933)


Rispondere all'articolo

Forum