L’ERRORE PRINCIPALE DEI GIUSTO? PRETENDERE DI AVERE LA PICCOLA PER SEMPRE
L’affido è una cosa diversa
di Carlo Rimini (www.lastampa.it, 03/10/2006)
Maria è tornata in Bielorussia e la vicenda, almeno dal punto di vista giuridico, si è finalmente conclusa. Applicando la legge, non è stato un caso complesso. L’Italia infatti riconosce una regola fondamentale del diritto internazionale minorile: la protezione dei minori spetta solo ai giudici dello Stato della loro residenza abituale. Quindi la potestà sulla bambina compete agli enti bielorussi a cui la minore è affidata. Quando i coniugi italiani presso cui la bambina si trovava per un periodo di vacanza, rifiutandosi di restituirla hanno compiuto un illecito. Bene hanno fatto il Tribunale per i Minorenni e la Corte d’Appello a ordinare che la bambina fosse riconsegnata alle autorità bielorusse. Il fatto che gli affidatari temporanei abbiano nascosto la bambina, invece di metterla a disposizione dei servizi territoriali italiani competenti ha aggravato la loro posizione, pur umanamente comprensibile. Una volta ritrovata la bambina, questa non poteva che essere rimandata subito in Bielorussia.
Ma sul piano umano la questione è più complessa. La grande solidarietà che hanno raccolto attorno a sé i coniugi affidatari attesta che qualche cosa non ha funzionato. Non si può, per risolvere il problema, affermare che bisognava trovare il modo per piegare la legge alla volontà e all’interesse della bimba. La legge deve tutelare gli interessi di tutti i bambini e non di una bambina sola. Si deve allora capire che cosa ha determinato una situazione in cui la legge appare così dura nei confronti di una bimba indifesa.
a) Maria è venuta in Italia con la formula dell’affidamento temporaneo. Dovrebbe trattarsi di una vacanza con persone che per altruismo la ospitano. Eppure abbiamo scoperto che la bambina considerava gli affidatari come la mamma e il papà. Abbiamo anche scoperto che questi avevano da tempo chiesto di adottarla. Ecco l’errore principale di tutta la vicenda: è molto rischioso trasformare l’affidamento temporaneo in una sorta di periodo di prova della futura adozione. Se ciò accade, durante l’affidamento temporaneo si creano legami molto più forti. Il bambino viene indotto a coltivare aspettative. Ma, con i bambini, le aspettative devono essere create solo quando vi sono i presupposti giuridici per soddisfarle. Altrimenti il danno è devastante. Gli affidamenti temporanei dovrebbero allora essere disposti solo a favore di persone che non hanno presentato alcuna domanda di adozione. Le domande di adozione dovrebbero invece essere vagliate con prudenza, ma in tempi più rapidi rispetto a quelli attuali. Il contatto fra il bambino e i genitori adottanti dovrebbe avvenire solo quando la procedura avrà dato un esito positivo.
b) Si è detto che la bambina ha subito nell’orfanotrofio violenze inaccettabili. E’ possibile che ciò sia accaduto. Le autorità locali dovranno su questo punto dimostrare di saper collaborare con le autorità di controllo internazionale per consentire la verifica delle condizioni in cui vivono i bambini negli istituti. Questo principio è stato affermato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo con una sentenza del 2000, pronunciata in un caso che vedeva purtroppo protagonista proprio l’Italia, accusata di non aver vigilato sui responsabili di un istituto condannati per maltrattamenti e violenze sessuali.
Professore straordinario di diritto privato nell’Università di Milano