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DIFFERENZE DI GENERE E UmaNITA’. PER LA GIORNATA MONDIALE (2006), UN URLO DALL’ITALIA: NO AL "FEMMINICIDIO"!!! UN APPELLO a tutte le Istituzioni della Repubblica !!! PER UN IMPEGNO CONCRETO, PER UNA DONNA SOGGETTO DI DIRITTO E NON OGGETTO DI DIRITTI.... E I DATI DELL’ "ISTAT" SULLA VIOLENZA SESSUALE SUBITA DALLE DONNE, IN ITALIA !!!

domenica 22 luglio 2007 di Federico La Sala
APPELLO
Al Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano;
alla Signora Clio Bittoni;
al Presidente del Consiglio Romano Prodi;
alla Ministra per le Pari Opportunitā Barbara Pollastrini;
alla Ministra per la Famiglia Rosy Bindi;
ai Presidenti di Camera e Senato;
alle Parlamentari e ai Parlamentari;
alle Presidenti e ai Presidenti delle Regioni e delle
Provincie;
alle Giunte Regionali, Provinciali, Comunali;
ai Consigli Regionali, Provinciali, Comunali;
alle Consigliere ed ai (...)

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> DIFFERENZE DI GENERE E UmaNITA’. PER LA GIORNATA MONDIALE (2006), UN URLO DALL’ITALIA: NO AL "FEMMINICIDIO"!!! UN APPELLO a tutte le Istituzioni della Repubblica !!! PER UN IMPEGNO CONCRETO, PER UNA DONNA SOGGETTO DI DIRITTO E NON OGGETTO DI DIRITTI.... E I DATI DELL’ "ISTAT" SULLA VIOLENZA SESSUALE SUBITA DALLE DONNE, IN ITALIA !!!

mercoledì 1 agosto 2007


-  La Suprema Corte ha dato ragione al Tribunale del Riesame di Lecce
-  I giudici avevano vietato all’uomo di risiedere nello stesso comune della donna

-  Ha costretto la moglie a chiudersi in casa
-  Per la Cassazione č violenza privata

L’uomo era arrivato a installare una telecamera per sorvegliare la consorte *

ROMA - Costringere la moglie a vivere chiusa in casa, per giunta controllata da una telecamera, č violenza privata. Lo attesta una sentenza della quinta sezione penale della Cassazione (n.31158), con la quale č stata confermata la misura cautelare del divieto di dimora nello stesso comune di residenza della moglie, Soleto, emessa dal tribunale del Riesame di Lecce nei confronti di un uomo che rischia una condanna fino a quattro anni per violazione dell’articolo 610 del codice penale.

La moglie, si legge infatti nella sentenza, Maria Addolorata N., era stata obbligata a "modificare le proprie abitudini di vita, rinunciando ad uscire a piedi e, comunque, a limitare le proprie uscite, a vivere chiusa in casa, controllando continuamente le immagini provenienti da una telecamera esterna appositamente installata, a richiedere la compagnia della madre nelle notti in cui il marito era impegnato in turni di lavoro notturni".

Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta del pm di applicazione della misura di arresti domiciliari nel confronti dell’indagato, Roberto V., 50 anni, non ritenendo "ravvisabili" nella fattispecie gli estremi del reato di violenza privata. La richiesta di misura cautelare, anche se limitata al divieto di dimora, era invece stata accolta dal Riesame.

La Suprema Corte, quindi, ha rigettato il ricorso avanzato dal difensore dell’indagato, nel quale si spiegava, tra l’altro, che "le asserite limitazioni del libero comportamento della persona offesa non erano riferibili ad alcuna minaccia, ma solo ad attenzioni amorose, ed erano ascrivibili ad autonome scelte di vita della stessa".

Per gli ’ermellini’, invece, "con motivazione idonea, immune da vizi od incongruenze di sorta, il giudice del riesame ha diffusamente argomentato in proposito, giungendo alla corretta conclusione degli elementi costitutivi dell’ipotizzata fattispecie delittuosa".

Per i giudici di piazza Cavour, dunque, "la fattispecie in oggetto" non aveva nulla a che fare con "le attenzioni amorose", ma era diventato "un sistema di reiterate molestie e minacce tali non solo da costringere la persona offesa ad un radicale cambiamento del suo regime di vita, ma a tollerare anche pesanti intrusioni nella sua vita privata e nella sfera della sua riservatezza".

* la Repubblica, 1 agosto 2007


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