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> CALABRIA E NON SOLO. Operazione «Why Not» ---- Le motivazioni del provvedimento sanzionatorio annunciato il 18 gennaio... Ha violato "regole di particolare rilievo" e ha dimostrato "insufficienti diligenza, correttezza e rispetto della dignità delle persone". Per questo il sostituto procuratore di Catanzaro Luigi De Magistris è "incompatibile" con le sue funzioni, cioè non può più fare il Pm.

giovedì 21 febbraio 2008


-  Le motivazioni del provvedimento sanzionatorio annunciato il 18 gennaio
-  Il magistrato per la sezione disciplinare ha violato "regole di particolare rilievo"

-  De Magistris, Csm: "Poco rispetto
-  per la dignità delle persone"

ROMA - Ha violato "regole di particolare rilievo" e ha dimostrato "insufficienti diligenza, correttezza e rispetto della dignità delle persone". Per questo il sostituto procuratore di Catanzaro Luigi De Magistris è "incompatibile" con le sue funzioni, cioè non può più fare il Pm. Per queste ragioni la sezione disciplinare del Csm ha deciso il 18 gennaio scorso di disporre per il magistrato il trasferimento dalle funzioni e dalla sede nonchè la sanzione della censura.

Una condotta del genere, secondo il tribunale delle toghe, "Si palesa incompatibile con l’esercizio di quelle di sostituto procuratore della Repubblica, che si caratterizzano per la loro autonoma, immediata incidenza".

Quanto, poi, al trasferimento dalla sede di Catanzaro, "non può non prendersi atto, come dato meramente oggettivo - si legge nella sentenza n.3/2008 della sezione disciplinare - che le considerazioni del dottor De Magistris hanno riguardato più magistrati in servizio a Catanzaro in uffici diversi", e che anche un cancelliere in servizio presso l’ufficio del magistrato, nel corso del procedimento disciplinare, "ha riferito che quest’ultimo ’è stato un po’ isolato dai suoi colleghi".

Tali circostanze "anche per i rapporti tra magistrati dello stesso ufficio e di uffici diversi che l’esercizio delle funzioni necessariamente comporta - sottolinea il Csm - inducono a ritenere che allo stato pure la permanenza dell’interessato in un altro ufficio di Catanzaro non favorisca il buon andamento dell’amministrazione della giustizia".

Tuttavia, non sembrano ricorrere "i motivi di particolare urgenza" spiega il tribunale delle toghe - per l’adozione del provvedimento di trasferimento cautelare richiesto, nel settembre scorso, dall’allora guardasigilli Clemente Mastella, "ancorchè i fatti per i quali si ritiene la responsabilità dell’incolpato siano di sicuro rilievo".

In merito, poi, al trattamento sanzionatorio, secondo la sezione disciplinare non va applicata a De Magistris una sanzione superiore alla censura, richiesta invece dalla Procura generale della Cassazione, "in considerazione della accertata laboriosità dell’interessato", mentre la circostanza "di particolare significato per un magistrato con oltre dieci anni di esperienza, che le responsabilità accertate siano relative a violazioni di norme e disposizioni, unitamente al loro rilievo - osserva il Csm - non permette di ritenere adeguata la meno afflittiva sanzione dell’ammonimento".

* la Repubblica, 21 febbraio 2008.


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