Visto che lei difende a spada tratta il SACROSANCTUM CONCILIUM, le vorrei ricordare, qualora non lo avesse ancora letto, alcuni stralci:
36. (1) L’uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia conservato nei riti latini.
54. Nelle messe celebrate con partecipazione di popolo si possa concedere una congrua parte alla lingua nazionale, specialmente nelle letture e nella « orazione comune » e, secondo le condizioni dei vari luoghi, anche nelle parti spettanti al popolo, a norma dell’art. 36 di questa costituzione. Si abbia cura però che i fedeli sappiano recitare e cantare insieme, anche in lingua latina, le parti dell’ordinario della messa che spettano ad essi.
91. Affinché l’ordinamento dell’ufficio proposto nell’articolo 89 possa essere veramente attuato, il salterio sia distribuito non più in una settimana, ma per uno spazio di tempo più lungo. L’opera di revisione del salterio, felicemente incominciata, venga condotta a termine al più presto, tenendo presente il latino usato dai cristiani, l’uso che ne fa la liturgia e le esigenze del canto, come pure tutta la tradizione della Chiesa latina.
101. (1) Secondo la secolare tradizione del rito latino, per i chierici sia conservata nell’ufficio divino la lingua latina. L’ordinario tuttavia potrà concedere l’uso della versione in lingua nazionale, composta a norma dell’art. 36, in casi singoli, a quei chierici per i quali l’uso della lingua latina costituisce un grave impedimento alla recita dell’ufficio nel modo dovuto.
Cordialmente, FS.