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Ricordi "dannunziani". Settembre, andiamo ....

ESAMI DI "RIPARAZIONE" E CORSI DI RECUPERO DEBITI SCOLASTICI. Decreto firmato per le Scuole superiori. Fioroni ha auspicato che ’l’iter sia rapidissimo’. Ma quando partiranno gli esami di riparazione e i corsi di recupero per i politici e gli adulti di EDUCAZIONE CIVICA E COSTITUZIONE!?! - a cura di pfls

giovedì 4 ottobre 2007 di Maria Paola Falchinelli
SCUOLA E "MAESTRIA UNICA"!!! CON LA GELMINI, IN AULA OTTO MILIONI DI BAMBINI, A CANTARE PER IL PARTITO UNICO ( "Italia"): "FORZA ITALIA"!!!
IL SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE GENERA MOSTRI
[...] Tecnicamente non si può parlare di esami di riparazione, nel senso che la normativa sui debiti scolastici non è stata abrogata. Nei fatti, la formula scelta da Fioroni assomiglia moltissimo alla vecchia kermesse di settembre, preceduta per intere generazioni da stressanti estati passate a (...)

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> ESAMI DI "RIPARAZIONE" E CORSI DI RECUPERO DEBITI SCOLASTICI.--- DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137.

venerdì 3 ottobre 2008

DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita’. (GU n. 204 del 1-9-2008 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

-  Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di
-  attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalita’ ed al rispetto dei principi costituzionali,
-  disciplinare le attivita’ connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell’ambito della comunita’ scolastica,
-  reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti,
-  adeguare la normativa regolamentare all’introduzione dell’insegnante unico nella scuola primaria,
-  prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati,
-  ripristinare il valore abilitante dell’esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.

2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2. Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita’ ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e’ espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita’ del comportamento al voto insufficiente, nonche’ eventuali modalita’ applicative del presente articolo.

Art. 3. Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.

2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in decimi.

3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

4. L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e’ abrogato e all’articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

-  a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
-  b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»;
-  c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
-  d) l’applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;
-  e) e’ altresi’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l’attribuzione di voto numerico espresso in decimi.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalita’ applicative del presente articolo.

Omissis artt 4,5,5,7.............................

Art. 8. Norme finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 1° settembre 2008

-  NAPOLITANO

-  Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
-  Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
-  Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
-  Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

-  Visto, il Guardasigilli: Alfano


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