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"EUTANASIA", LEGGE E AMORE ("Charitas"). SUL CASO DI ELUANA ENGLARO, ALTRA ENNESIMA INGERENZA "CARITATEVOLE" ("Deus caritas est"!!!) DEL VATICANO CONTRO LA CASSAZIONE E LA LEGGE DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Su queste assurde pretese della Chiesa di "dettar legge", e di imporre il suo "caro-prezzo"(="caritas"), la limpida lezione di Gustavo Zagrebelsky - a cura di pfls

giovedì 18 ottobre 2007 di Maria Paola Falchinelli
[...] nelle discussioni odierne su problemi pubblici di pregnante contenuto etico, sui quali la Chiesa come tale chiede la parola, la loro dimensione costituzionale è totalmente trascurata o oltrepassata. Sulla disciplina delle relazioni familiari e dei legami interpersonali, tra persone di sessi diversi o anche del medesimo sesso; sui limiti della ricerca e della sperimentazione scientifica, in rapporto alla dignità dell’essere umano; sull’autodeterminazione delle persone sottoposte a (...)

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> EUTANASIA, LEGGE E AMORE ("Charitas"). SUL CASO DI ELUANA ENGLARO, ALTRA ENNESIMA INGERENZA "CARITATEVOLE" ("Deus caritas est"!!!) DEL VATICANO CONTRO LA CASSAZIONE E LA LEGGE DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Su queste assurde pretese della Chiesa di "dettar legge", e di pagar il "caro-prezzo"(="caritas"), la limpida lezione di Gustavo Zagrebelsky - a cura di pfls

giovedì 18 ottobre 2007

La sentenza della Cassazione se confermato quanto riporatto nella nota, conterrebbe errori tecnici madornali, parlando di irreversibilità dello stato di coma. Il concetto di irreversibilità non esiste a livello scientifico tanto e vero che la definizione diagnostica è quella di stato vegetativo PERSISTENTE.

La definizione di stato vegetativo PERMANENTE si riferisce invece ad una prognosi ossia ad una previsione che è ontologicamente sottoposta a margini di errore.

Non ci sono criteri validati e condivisi sulle modalità per accertere la cosiddetta irreversibilità. Dunque, apparentemente i giudici avrebbero stabilito più un principio astrattamente giuridico che non una prassi da seguire, poiché nessun criterio potrà mai garantire al 100 per cento la condizione di "irreversibilità". L’ennesima prova , se mai ce ne fosse bisogno, è il caso dell’italiano Salvatore Crisafulli l’uomo di Catania definito il Terri Schiavi italiano che, dopo due anni di stato vegetativo ("irreversibile"?) proclamato dalla scienza medica di mezza Europa si è risvegliato, dichiarando addirittura che nel suo "silenzio" sentiva e capiva tutto. Quest’uomo per colpa di un incidente in moto, per i medici era in uno stato di totale incoscienza, in mondo suo fatto solo di silenzio, ma non era cosi. Sarebbe stato condannato ad una vita vegetativa che lo avrebbe portato alla morte. Consiglio pure di leggere il suo Blog. www.salvatorecrisafulli.blo.kataweb.it

Come se non bastasse, ecco un altro caso: Polonia Jan Grzeb-ski polacco che nel 1988, è precipitato in uno stato di totale incoscienza per un trauma cranico. si è risvegliato dopo 19 anni di Stato Vegetativo Permanente (irreversibile?).

Ma la storia della giurisprudenza ci insegna a diffidare dei principi poichè essi vengono spesso stiracchiati. Così dal 100 per cento di probabilità si potrebbe arrivare (come già avvenuto per altre questioni) ad una "forte" probabilità e poi ad una "ragionevole" probabilità e così via lungo una china scivolosa che in fondo porta all’eutanasia bella e buona.

Lasciare morire di fame e sete è inoltre atto profondamente disumano e crudele, che può acuire la sofferenza, allora è molto meglio una "dolce" iniezione letale.

Ma veniamo alla vexata questione del secondo punto posto dalla cassazione ossia l’accertamento della volontà del paziente, facendo ricorso addirittura al vissuto del paziente circa la sua presunta volontà sull’interruzione delle cure.

Sempre se venisse confermato dalla lettura integrale della sentenza quanto stabilito sarebbe un concetto gravissimo, sulla base della stessa logica si potrebbe affermare che qualunque patrimonio (cosa ben meno importante della vita) potrebbe passar di mano in base a sentito dire, testimonianze di 20 anni prima ed amenità di tal genere.

Sarebbe concetto talmente grossolano, da indurre a considerarlo più come una provocazione piuttosto di una tragica realtà.

L’accertamento della volontà del soggetto pone tremende problematiche e non può certamente ridursi nella frettolosa compilazione burocratica di alcuni moduli, stile domanda per rilascio passaporto", con cui alcuni vorrebbero liquidare la questione. Figurarsi se può essere desunto da testimonianze di amici e parenti.

Ma c’è un altro tema sul tappeto.

Se il paziente viene ritenuto già morto da chi ne chiede l’interruzione della nutrizione, perchè mai ci si dovrebbe scaldare tanto ? Se costoro ritengono che il paziente sia una cosa e non più un essere, incapace di provare alcunché, compreso il dolore, allora perché continuare ad interessarsene? Chi lo accudisce fornendogli assistenza e cibo certo non lo disonora, dunque perché preoccuparsene? Se il convincimento di coloro che chiedono l’interruzione delle cure è questo e se le cure prestate non ledono la dignità del ricordo della persona perché ci si preoccupa tanto, fatto salvo per le questioni pecuniarie?

La verità è che è del tutto abnorme che giudici decidano di decidere su questioni di tal genere arrogandosi diritti che nessuno potrà mai delegare, almeno in uno stato di diritto di tradizione liberale occidentale.

Da anni a colpi di sentenze è in opera un’azione di rimodellamento della società in base a convinzioni di alcune persone non elette dal popolo e che, di fatto, non rispondono a nessuno del loro operato.


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