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RIFORMA BRUNETTA: PENSIONE "COATTA". Non valgono più i riscatti di altri lavori, militare e laurea.

PENSIONI: CHE "BELLA" SORPRESA!!! A SCUOLA, PER FORZA: IN PENSIONE, SOLO DOPO 40 ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVO. Scomparsi "due commi" nel decreto salva-crisi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio.

domenica 5 luglio 2009 di Federico La Sala
[...] Nella Gazzetta Ufficiale, pubblicata il 1° luglio, sono infatti inaspettatamente scomparsi i due commi, il 25 e il 26, dell’articolo 17, che nella versione iniziale del decreto introducevano una sorta di soglia massima - i 40 anni appunto - composta dall’anzianità contributiva e non di servizio. La modifica del testo al fotofinish comporta quindi il mantenimento in “vita” della riforma Brunetta, in base alla quale la pensione diventa obbligatoria con 40 anni di (...)

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> PENSIONI: CHE "BELLA" SORPRESA!!! --- Nel cantiere "manovra estiva" rispunta l’anzianità contributiva per mandare in pensione i dipendenti pubblici (di Claudio Tucci - Ennesimo dietrofront sulle pensioni statali).

lunedì 24 agosto 2009

Ennesimo dietrofront sulle pensioni statali

di Claudio Tucci *

Nel cantiere "manovra estiva" rispunta l’anzianità contributiva per mandare in pensione i dipendenti pubblici. L’ennesimo dietrofront sul fronte pensioni del pubblico impiego è contenuto in un emendamento al decreto anti crisi di Remigio Ceroni (Pdl), approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, che reintroduce, per il triennio dal 2009 al 2011, la possibilità dell’amministrazione di procedere "unilateralmente" alla risoluzione del rapporto di lavoro (e del relativo contratto individuale) al raggiungimento dei 40 anni di anzianità massima contributiva.

Si torna, seppur con alcune novità, alla versione originaria del comma 11 dell’articolo 72 della legge 133 dell’agosto 2008, superata, a marzo, dalla riforma Brunetta del pubblico impiego, che consentiva, invece, lo "scivolo" del personale dipendente al compimento dei 40 anni di anzianità massima di servizio effettivo. L’anzianità contributiva era, poi, tornata nella bozza del decreto anti crisi, licenziato dal Consiglio dei ministri di fine giugno scorso, e, successivamente, sparita al momento della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, del 1° luglio, a seguito, probabilmente, di alcuni rilievi del Quirinale.

Ora con l’approvazione dell’emendamento torna nuovamente l’anzianità contributiva. Non serviranno più i 40 anni di effettivo servizio. In questo modo, il pensionamento riguarderà più persone, perché saranno conteggiati, anche, gli anni del corso di laurea, dell’eventuale periodo militare o di altri lavori svolti (purché con il versamento dei contributi) precedentemente all’assunzione in servizio. Si potrà, pertanto, procedere a un cospicuo svecchiamento dell’amministrazione.

Tuttavia la nuova norma contiene due importanti novità rispetto all’originaria formulazione del comma 11 della legge 133/2008. Intanto, si modifica la platea dei soggetti esclusi dalla disposizione. Ora, oltre ai magistrati e professori universitari, sono "salvati" dal licenziamento "forzoso", anche i dirigenti medici responsabili di struttura complessa (e, quindi, molti primari). Si prevede, poi, un regime applicativo "più soft" per il personale dei comparti sicurezza, difesa ed estero. In questi casi, bisognerà aspettare l’emanazione di appositi decreti del presidente del Consiglio dei ministri, entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge, previo via libera del Cdm, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione di concerto con il Tesoro e gli altri ministeri competenti.

La procedura di "licenziamento" rimane sempre la stessa. L’amministrazione è tenuta a comunicare all’interessato il collocamento in quiescenza raggiunti i 40 anni di contributi, anche se questi non ha raggiunto l’età massima prevista dalla normativa ai fini del pensionamento. La norma richiede un preavviso di 6 mesi e fa salve tutte le previsioni (pre)vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, per non far perdere all’interessato eventuali disposizioni di maggior favore. Con una norma interpretativa, infine, si conferma la validità delle cessazione dal servizio e delle lettere di preavviso che le amministrazioni hanno disposto alla luce dell’originaria versione dell’articolo 72, comma 11 (di fatto, ora, confermato dalla nuova normativa).

* Il Sole-24 Ore, 17 luglio 2009


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