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L’ITALIA CON LA TESTA SOTTO TERRA: IL PRESIDENZIALISMO COSTITUZIONALE O IL "COSTITUZIONALISMO" PADRONALE?! CARO PRESIDENTE NAPOLITANO, CREDO CHE SIA ORA DI FARE CHIAREZZA. PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI ... IN MEMORIA DI SANDRO PERTINI

"PUBBLICITA’ PROGRESSO": L’ITALIA E LA FORZA DI UN MARCHIO REGISTRATO!!! NEL 1994 UN CITTADINO REGISTRA IL NOME DEL SUO PARTITO E COMINCIA A FARE IL "PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA" DEL "POPOLO DELLA LIBERTA’": "FORZA ITALIA" (2014)!!! Per i posteri, alcune note per ricordare - a cura di Federico La Sala

IL SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE. L’uso da parte di un partito della Repubblica del Nome "Italia" (e "Popolo della Libertą") č anticostituzionale, all’ennesima potenza!!!
domenica 26 gennaio 2014
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA L’INVITO A RIPRENDERSI LA "PAROLA" E A RIDARE ORGOGLIO E DIGNITA’ A TUTTO IL PAESE: VIVA L’ITALIA!!!
RIFARE UNO STATO?! BASTA UN NOTAIO, UN FUNZIONIARIO DEL MINISTERO DELL’INTERNO E LA REGISTRAZIONE DI UN SIMBOLO DI PARTITO CON IL NOME DEL POPOLO!
IL SONNO DELLA RAGIONE COSTITUZIONALE GENERA MOSTRI
COSTITUZIONE, LINGUA E PAROLA.....
Il Cavaliere, il mugnaio, l’Italia (U. Eco, La bustina di Minerva del 12 agosto 2013)
"C’č un giudice a Berlino" č un vecchio (...)

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> "PUBBLICITA’ PROGRESSO": L’ITALIA E LA FORZA DI UN MARCHIO REGISTRATO!!! - Istituito il logo «Marchio storico di interesse nazionale» che le imprese, possono utilizzare per le finalitą commerciali e promozionali (Decreto-Legge, 2019)

martedì 21 aprile 2020

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 :

Capo III

Tutela del made in Italy

Art. 31

Marchi storici

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

      • a) dopo l’articolo 11-bis e’ inserito il seguente: «Art. 11-ter (Marchio storico di interesse nazionale). - 1. I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l’iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all’articolo 185-bis.
      • 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e’ istituito il logo «Marchio storico di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel registro di cui all’articolo 185-bis, possono utilizzare per le finalita’ commerciali e promozionali. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresi’ specificati i criteri per l’utilizzo del logo «Marchio storico di interesse nazionale».»;
        -  b) dopo l’articolo 185 sono inseriti i seguenti: «Art. 185-bis (Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale). - 1. E’ istituito, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici come definiti dall’articolo 11-ter.
      • 2. L’iscrizione al registro speciale dei marchi storici e’ effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio.
        -  Art. 185-ter (Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi d’impresa). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attivita’ produttiva sul territorio nazionale, e’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.
      • 2. L’impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale di cui all’articolo 185-bis che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell’attivita’ svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare [...]
        -  (DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 - Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151).


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