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STATO E CHIESA. COSTITUZIONE, MESSAGGIO EVANGELICO, .... E CONCORDATO (L’ART. 7 DELLA COSTITUZIONE, UN BUCO NERO CHE DISTRUGGE L’ITALIA E LA STESSA CHIESA CATTOLICA)!!!

NOZZE ANNULLABILI: COME "DIVORZIARE" CON L’AIUTO DELLA "SEGNATURA APOSTOLICA". SENTENZA DELLA CASSAZIONE. L’annullamento ecclesiale dei matrimoni durati molti anni non può essere convalidato. Una nota - a c. di Federico La Sala

La Cassazione: "stop alle scorciatoie". I giudici italiani non possono convalidare l’annullamento ecclesiale dei matrimoni concordatari nei quali la convivenza tra i coniugi si sia protratta per lunghi anni.
venerdì 21 gennaio 2011 di Federico La Sala
[...] una sentenza destinata a far discutere quella della Cassazione che ha accolto il ricorso di una moglie e invalidato la nullità di un matrimonio durato venti anni.
La Suprema Corte ha dato parere negativo al quesito di diritto posto da Maria Lorenza R., la moglie "ripudiata" dal marito dopo due decenni di convivenza con la scusa che la signora gli avrebbe taciuto la sua contrarietà a mettere al mondo figli. «Può essere riconosciuta nello Stato italiano - ha chiesto la signora alla (...)

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> NOZZE ANNULLABILI: COME "DIVORZIARE"... SENTENZA DELLA CASSAZIONE --- Un primo passo - nel 150esimo anniversario dell’unità d’Italia - verso uno stato liberale come il Cavour lo pensava e lo intendeva (di Ernesto Miragoli - La Sacra Rota e lo Stato Italiano).

venerdì 21 gennaio 2011

LA SACRA ROTA E LO STATO ITALIANO

di Ernesto Miragoli

Su una sentenza della Corte di Cassazione

(21.1.11) *

Stupisce che gli organi istituzionali dello Stato italiano si permettano di contestare le sentenze di annullamento del matrimonio pronunciate dal Tribunale ecclesiastico e, in ultima istanza, dalla Sacra Rota vaticana.

Gli organi istituzionali e costituzionali italiani, nel merito, sanno, per scienza, almeno due cose: una sentenza di un tribunale di altro stato va rispettata (se nuoce allo Stato italiano, va ripresa in sedi internazionali competenti); per legge concordataria (1929 concordato Mussolini-Gasparri; 1984 concordato Craxi-Casaroli) ogni matrimonio contratto da cattolici e celebrato in chiesa ha valore anche civile (il parroco è anche ufficiale di stato civile) e l’annullamento del matrimonio religioso da parte del tribunale ecclesiastico viene riconosciuto anche dallo stato italiano se gli interessati ne fanno richiesta medinate accettazione della sentenza del tribunale ecclesiastico (operazione che, in termine giuridico, si definisce "delibazione").

Scrivo questa nota perchè stamane, su "Il Corriere" trovo che un organo dello stato italiano contesta una sentenza rotale di annullamento del matrimonio "ob exclusionem boni prolis" (il marito non voleva figli dal matrimonio e quindi il matrimonio cattolico è nullo) argomentando che da 20 anni la moglie sapeva che il suo compagno di vita non voleva figli. Non entro nel merito della questione perchè mi interessa sottolineare altro.

Primo: il tribunale ecclesiastico competente ha ritenuto convincenti le motivazioni dell’attore (in diritto così viene chiamato chi pone la richiesta di apertura di causa per nullità matrimoniale). L’attore, secondo il diritto, ha richiesto allo stato italiano di annullare il suo matrimonio. Non ha chiesto il divorzio, ma semplicemente di annotare nei registri che il suo matrimonio è nullo, cioè non è mai esistito, avvalendosi della legge concordataria. Lo Stato deve solo prendere atto del fatto e nulla più perchè così fu concordato fra le "Alte Parti".

Secondo: una situazione del genere dovrebbe far riflettere il legislatore sull’opportunità di stipulare un concordato fra l’Italia e la Santa Sede. E’ nota la mia avversione a simile prassi perchè ritengo che ogni chiesa debba essere libera in uno stato libero, ma qui vorrei puntualizzare che, nel merito, una sentenza di nullità di un matrimonio religioso cattolico, non deve avere alcun riscontro giuridico nella sede civile di uno stato. Voglio dire che se due cattolici si sono sposati in chiesa e il loro matrimonio naufraga per ragioni serie (esclusione dei figli da parte di uno dei due, esclusione della fede nel sacramento, esclusione della presenza di Dio nella loro vita coniugale, immaturità da parte di uno dei due al momento del consenso, ecc.ecc.), il problema lo debbono risolvere SOLO in sede giuridica ecclesiastica e la soluzione del problema, qualunque essa sia, NON deve avere alcun riscontro in sede civile. Basterebbe che la norma concordataria fosse ridiscussa dalle Alte Parti e abrogata.
-  Perchè nessuno prende questa iniziativa?
-  Sarebbe un primo passo - nel 150esimo anniversario dell’unità d’Italia - verso uno stato liberale come il Cavour lo pensava e lo intendeva.

Non sarebbe un affronto alla chiesa cattolica, ma semplicemente la presa d’atto che, per quanto riguarda gli aspetti giuridici, ogni istituzione ha una propria autonomia.

Come cattolico - pur non avendo mai approvato il Concordato - mi sento aggredito da uno stato che si permette di contestare una sentenza che attiene la sfera intima di due persone che hanno contratto matrimonio.

Solo di sfuggita, per finire, annoto che tale norma concordataria è ingiusta (nel senso più puramente etimologico del termine) perchè favorisce una delle due parti che è la chiesa cattolica. Avrei voluto vedere cosa sarebbe successo se una delle conditio sine qua non per la revisione del Concordato fosse stata quella che ogni sentenza di divorzio emessa dallo Stato italiano avrebbe dovuto essere "delibata" dalla chiesa cattolica!

-  Ernesto Miragoli
-  www.webalice.it/miragoli

* Il Dialogo, Venerdì 21 Gennaio,2011 Ore: 14:08


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