Beccaria V/2019
L’inconciliabilità del patriarcato con la democrazia (Il capitolo xxvi di Dei delitti e delle pene)
di Marco Cavina ("Beccaria V/2019", 1 mars 2019 )*
L’illuminismo, sviluppando argomentazioni della letteratura giusnaturalistica del ‘600-‘700, criticò violentemente il tradizionale assetto patriarcale della famiglia, proponendo in particolare un sostanziale ridimensionamento della patria potestà: la limitazione dello ius corrigendi paterno ; la cancellazione del fattuale potere del padre di limitare la libertà matrimoniale dei figli; la riduzione della patria potestà da potere perpetuo - sul modello romanistico - a diritto/dovere “tutorio” circoscritto alla minore età. Il filo conduttore della riforma era il disegno di una famiglia di “individui”, quale si affermerà e affinerà lungo il XIX e XX secolo, con la forte attenuazione della concezione organicista della società domestica come corpo intermedio, quale si era conservata ancora nei secoli dell’età moderna nella società europea, sia pure fra rilevanti diversità locali. La polemica illuminista in questo campo fu di grande importanza storica, in quanto influenzò profondamente le riforme della Révolution sino alle stesse soluzioni più moderate dei codici napoleonici. In realtà, essa dimostra la sua forte attualità anche in confronto con le radicali riforme del diritto di famiglia nei paesi dell’Europa Occidentale nella seconda metà del ‘900.
Cesare Beccaria trattò fra i primi l’argomento nella sua opera Dei delitti e delle pene, rappresentando il punto di riferimento della folta pubblicistica illuminista posteriore. Non a caso sarà in questa materia il bersaglio delle critiche più feroci da parte dei giuristi e politici della Restaurazione.
Lo spunto per l’inserimento della patria potestà nel contesto di un’opera dedicata alla materia della giustizia criminale era ovvio se si consideri la natura pro-fondamente “politica” della famiglia patriarcale d’Antico Regime. Sotto questo profilo, anche il padre/patriarca era titolare di un potere “penale”, in quanto ordinante e sanzionatorio, all’interno della casa.
Già il Montesquieu nel suo celeberrimo saggio pubblicato a Ginevra nel 1748 (De l’Esprit des lois [V.7]) aveva affrontato il problema delle connotazioni politiche della patria potestà, ma era arrivato - seguendo il suo consueto, in contrasto con il quadro culturale egemone nell’illuminismo - a considerazioni opposte a quelle che saranno del Beccaria. Sulla base dell’esperienza e della storia di Roma antica, in cui la patria potestà assai rigorosa nell’età repub-blicana si era venuta attenuando in quella imperiale, il Montesquieu aveva sostenuto che per la conservazione dei costumi una forte patria potestà era funzionale al regime repubblicano - a causa delle scarse capacità della repubblica nella conservazione dell’ordine pubblico - e assai meno alla monarchia, dove era già di per sé sufficiente l’azione incisiva del potere centrale. In altri termini, secondo il Montesquieu, le democrazie meglio si sosterrebbero su di una patria potestà monarchica, le monarchie su di una patria potestà democratica. L’autoritario potere del Re avrebbe dovuto dissolvere le autonomie domestiche, di cui comunque non aveva necessità.
Che sullo spirito di famiglia dovesse prevalere lo spirito dello Stato divenne rapidamente comune opinione fra gli illuministi, ma le implicazioni politiche dell’assetto domestico potevano ben essere diversamente interpretate. Tale cambio di rotta fu risolutamente compiuto da Cesare Beccaria. Suo obiettivo fu la contestazione della famiglia patriarcale e la ridefinizione razionale dei poteri/doveri domestici sulla base della loro conformazione “naturale”, in un’ottica individualista di eliminazione dei corpi intermedi fra individuo e Stato.
Nel capitolo xxvi di Dei delitti e delle pene le linee portanti del pensiero illuminista in materia sono sinteticamente enucleate e scolpite in un quadro di grande efficacia anche sul piano stilistico:
Il pensiero del Beccaria sui poteri domestici si raggrumò, pertanto, intorno alla lettura “politica” della patria potestà in uno Stato dispotico ovvero in uno Stato democratico, sostenendo la necessaria omogeneità del regime domestico con quello statale. In quanto aggregato di famiglie lo Stato dispotico non è in grado di svincolarsi dalla politica “del dettaglio” : la ragion di famiglia finisce per prevalere fatalmente sulla ragion di Stato. L’aggregato domestico vi si fonda sul “comando”, nozione di sapore pubblico più che non privato, e su di una patria potestà, integra per l’intera vita del padre, salvo volontaria emancipazione. Il padre vi appare come un despota « nelle domestiche mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini ». Viceversa, lo Stato democratico si radica negli individui, che - una volta maggiorenni - vi devono conseguire indistintamente la pienezza dei diritti. L’aggregato domestico vi si fonda - come in ogni società secondo l’impostazione illuminista - su di un contratto, un ‘contratto sociale’, e quindi su di uno scambio - do ut des - di diritti e doveri, limitando i poteri paterni e comunque circoscrivendoli alla minore età della prole e alle necessità dell’educazione. La famiglia deve recuperare le proprie caratteristiche naturali, senza più quelle valenze politiche di cui s’era rivestita nell’Antichità, nel Medioevo e ancora nell’Antico Regime.
Il pensiero del Beccaria sullo spirito di famiglia suscitò - in Italia, ma non solo - un ampio e, a tratti, acre dibattito. Se la larga maggioranza della pubblicistica illuminista lo condivise, non mancarono autori più moderati - quali, ad esempio, Antonio Giudici e Gianrinaldo Carli - che lo contestarono, in particolare sul punto della natura patrizia dei rapporti domestici, che faceva passare in secondo piano le fondamenta naturali ed eterne delle relazioni familiari. Quel che soprattutto intendevano respingere era il principio per cui nessun uomo avrebbe posseduto un’autorità naturale sugli altri, neppure il padre : soltanto il contratto sociale avrebbe potuto fondare una legittima autorità 1.
Bibliographie
1 Cosimo Amidei, La chiesa e la repubblica dentro i loro limiti, in idem, Opere, a cura di, Torino, A. Rotondò, 1976 ;
Marco Cavina, Il padre spodestato. L’autorità paterna dall’Antichità a oggi, Roma, Bari, Laterza, 2007 ;
[Antonio Giudici], Apologia della giurisprudenza romana o note critiche al libro intitolato: Dei delitti e delle pene, Milano, Giuseppe Galeazzi, 1784.
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Marco Cavina
Università di Bologna (Centro per la storia della giustizia criminale)
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
Federico La Sala