DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 :
Capo III
Tutela del made in Italy
Art. 31
Marchi storici
1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
b) dopo l’articolo 185 sono inseriti i seguenti: «Art. 185-bis
(Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale). - 1.
E’ istituito, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il
registro speciale dei marchi storici come definiti dall’articolo
11-ter.
Art. 185-ter (Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi
d’impresa). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e
la prosecuzione dell’attivita’ produttiva sul territorio nazionale,
e’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo
per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto
Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese
di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condizioni di
mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della
commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati
a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio
(2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ e i criteri di gestione e
di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.
(DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 -
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151).