SULL’ARGOMENTO, PER NON DIMENTICARE CHE COSA SIGNIFICA "CONFLITTO D’INTERESSI", UN RECENTE INTERVENTO DI FRANCO CORDERO
L’avvocato P. e le leggi ad personam
di Franco Cordero (la Repubblica, 02.09.2006)
Anche i naviganti scaltri talvolta affondano. Succede all’on. G. P.: avvocato organico dell’allora premier, pontificava nella commissione giustizia; ed è presentatore della legge grazie a cui il cliente schiva l’appello contro la sentenza che concedendogli le attenuanti generiche, dichiara estinto dal tempo un grave episodio delittuoso. Rispedita alle Camere dal Quirinale, riappare incostituzionale come prima. Così la XIV legislatura chiude in gloria il ciclo dei favori al padrone. In due articoli (qui [la Repubblica], 13 e 18 gennaio 2006) spiegavo che roba sia. L’autore racconta d’avermi querelato: nessuno se n’è accorto; e siccome non esistono querele occulte, suppongo che fosse vanteria; dopo sette mesi arriva una citazione dove, asserendosi leso nel «patrimonio morale», chiede i danni.
Ricapitoliamo. Giugno 2000: i moribondi del centrosinistra consumano l’ultimo squallido anno; B. vola ad sidera. È sotto accusa, d’avere comprato sentenze romane (una risulta determinante nella storia dell’impero editoriale): gliele comprava l’avvocato C. P.; e mettendo piede a Palazzo Chigi, 1994, se l’era scelto ministro della giustizia. L’udienza preliminare del caso Mondadori sbocca in uno sbalorditivo non luogo a procedere: applaudono i miracolati e la claque; il pubblico ministero appella (oggi non potrebbe). La Corte accoglie l’appello ma i correi hanno sorti diverse a causa d’una svista legislativa, stavolta solo colposa: l’art. 319-ter aumenta la pena della corruzione nei processi; l’ha interpolato una l. 26 aprile 1990 n. 86, i cui compilatori dimenticano il corruttore (art. 321); poi lo nominano (art. 2 l. 7 febbraio 1992 n. 181); siccome però i fatti risultano anteriori, B. è passibile solo della pena meno grave, da due a cinque anni, anziché da tre a otto; e con le attenuanti cosiddette generiche il reato sarebbe estinto. La sentenza 25 giugno 2001 le concede motivando così: seguiva la prassi d’un ambiente corrotto, poi ha concluso accordi transattivi; infine, l’attuale suo stato «individuale e sociale» merita riguardi. In lingua spiccia, «non possiamo negarle a chi s’è appena riseduto sulla più alta poltrona, ricchissimo, potente, fortunato». Ricorrono tutti in cassazione: non è titolo lusinghiero «privato corruttore»; il pubblico ministero mira alla condanna; la Corte respinge i ricorsi. Res iudicata, lo stigma resta. Nel dibattimento i correi subiscono pesanti condanne. Comincia un lustro d’incubo. L’uomo ha pochi scrupoli: entra nelle teste dagli schermi; comprava giudici nemmeno fossero fattorini; risalito in sella, inquina la legge tagliandosela su misura. Falso in bilancio, rogatorie (vuol escludere carte bancarie che svelano i circuiti del denaro corso nelle baratterie), translatio iudicii (vuol cambiare tribunale), conflitto d’interessi, prescrizione. Padrone della macchina normativa, l’adopera: i votanti muovono la testa su e giù, nodding asses; l’avvocato, stratega d’asfissianti cavilli, guida la commissione giustizia a Montecitorio; un lupo custodisce l’ovile, direbbe Fedro.
Erano due i processi pericolosi. Ne trascina ancora uno. Alla fine del dibattimento, primavera 2003, annuncia d’avere nel cuore «dichiarazioni spontanee», sul velluto perché non ha contraddittori e verrà solo quando gli sia comodo: tiene banco tutta una mattina, spettacolo tristissimo; le puntate seguenti, Dio sa quando; guadagnava tempo, mentre le Camere affatturano un cosiddetto lodo d’immunità processuale, esemplarmente invalido. Saltiamo al 22 novembre 2003: il Tribunale aveva separato i giudizi; assolve C. P. da due capi d’accusa; condannandolo sul terzo inchioda B.; era denaro suo (perciò le Camere avevano riscritto l’articolo sulle rogatorie). Può salvarsi solo con la prescrizione accorciata dalle attenuanti generiche: volo arduo, dopo l’eversiva sfida alla giustizia; e qualora gliele regalino, il pubblico ministero appella. Salta fuori G. P., 13 gennaio 2004, proponendo d’abolire l’appello contro i proscioglimenti: s’è sognato che lo imponga la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo; ogni tanto scrive e parla come intrattenesse un pubblico ignorante o ebete. Anche gli orbi vedono dove miri. L’attesa sentenza esce venerdì 10 dicembre 2004: nessun dubbio sui fatti, i soldi venivano dalle casse berlusconiane; ormai tutto dipende dalle famose attenuanti; e gliele concedono ancora, senza una sillaba sulla questione capitale (fin dove le meriti il pirata che, salito al potere, scardina l’ordinamento). La mossa legislativa arriva appena in tempo, grazie al riguardoso timing del procedimento, in sonno nei mesi della campagna elettorale: la Corte ossequente dichiara inammissibile l’appello; i proscioglimenti non sono più appellabili; se vuole, il pubblico ministero ricorra in cassazione, dove le questioni sul fatto evaporano.
Legge invalida, a parte le bestialità tecniche. L’avevo detto in un convegno, presente l’autore che s’è guardato dal contraddire, né contraddice adesso, ma nega d’avere reso servizi al cliente. Che l’interno d’anima fosse immacolato, l’afferma sbandierando le date: la proposta risale al 13 gennaio 2004; la sentenza il cui appello disturba B., viene fuori 11 mesi dopo. Bell’argomento, ne ricorda uno speso da David Irving, storico delle Hitler’s Wars, quando nega che il suo idolo sapesse del genocidio ebraico: manca l’ordine scritto; poi contesta anche l’evento; morivano d’epidemie o sotto le bombe alleate. Ripetiamolo: la proposta 13 gennaio 2004 nasce dalla condanna 22 novembre 2003; inchiodato quale mandante, B. spera nella prescrizione, purché il Tribunale gli regali le «generiche»; e dev’essere un proscioglimento che non sfumi in appello. Tutto avviene secondo i desideri. L’onorevole avvocato pratica arti induttive sui generis. Nell’art. 533, ad esempio, interpola una battuta: il giudice condanna solo se l’imputato risulta colpevole «al di là d’ogni ragionevole dubbio», come nei film americani; era chiaro dall’art. 530, c. 2. Formula enfatica e ridondante: lettori impressionabili vi colgono l’invito ad allargare le maglie del dubbio; penalisti disinibiti scaricheranno i casi d’omicidio indiziario sugli spiriti dell’aria. Dire che l’atto servisse a B., costituisce «intollerabile aggressione»; e leso nel «patrimonio morale», chiede 250 mila euro: quasi niente rispetto alle parcelle d’Arcore, ma più della buona uscita che lo Stato italiano m’ha corrisposto su quarantun anni d’insegnamento nelle sue Università.
Dopo le mercuriali, i valori. Se G. P. non fosse assorbito da affari meno eterei, gli consiglierei due letture: Eric R. Dodds, The Greeks and the Irrational, University of California Press, Berkeley & Los Angeles 1951; e Arthur W. H. Adkins, Merit and Responsability. A Study in Greek Values, Oxford University Press, 1960, a proposito d’archetipi del sentimento morale. Sono due, vergogna e colpa. Lasciamo da parte il secondo: astro e satelliti del mondo berlusconiano ignorano i tormenti della coscienza infelice, assente nel caimano Leviathan; vale invece un modello della shame culture; «cosa dirà la gente?». Emergono affinità col mondo omerico: riuscire è kalón (bello, degno, ammirevole), senza riguardo al modo; fallire, aischrón (brutto, turpe, obbrobrioso); contano i fatti, non motivi e circostanze. La società achea venera gli agonisti vittoriosi dei quali ha bisogno o crede d’averne. Agamennone appare aischrós quando Clitemnestra l’ammazza in casa: lei no, benché l’atto sia empio; ma non essendo vendicata, soffre vergogna nell’Ade, anima errabonda. I violatori della reggia d’Itaca sono agathói (eccellenti), finché nessuno li stani, mentre sarebbe infame l’Ulisse soccombente. Solo Teognide (sesto secolo a. C.) loda i giusti, vincano o perdano. Le gesta berlusconiane risuscitano categorie arcaiche: ha schivato le condanne che il fido correo sconta; l’epopea leguleia aperta nella fine secolo onora G. P., quasi una seconda guerra troiana. Ne goda i lucri ma sia coerente: chiedendo quei 250 mila euro, vuol qualificarsi Baiardo delle istituzioni e asceta forense vecchio stile (vedi Arturo Carlo Jemolo o Alfredo De Marsico, un’avvocatura nobile, colta, povera); qui commette hybris, molto malvista dagli dèi (in pallida versione italiana, l’atto arrogante d’uno che vìola limiti naturali). Il sottinteso tattico adombra «larghe intese» sperimentabili sul corpo vile della procedura penale, caso mai qualche dialogante aprisse spiragli. Speriamo di no: il capolavoro firmato G. P. somiglia ai feti mostruosi che i naturalisti conservavano sotto spirito; è imperdonabile trascinarselo; e quanta aria cattiva spira dalle porte socchiuse.