la normativa *
TUTTE LE COMPETENZE
È la legge 353 del 2000 a definire le competenze di tutti i soggetti coinvolti nel contrasto agli incendi boschivi. Prevenzione e previsione. Le Regioni hanno il compito di predisporre il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il Piano individua, tra l’altro, le aree bruciate nell’anno precedente, le aree ed i periodi a rischio, la consistenza dei mezzi e degli uomini per la lotta, le operazioni di pulizia e manutenzione del bosco. Stato, Regioni ed enti locali promuovono l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione.
Spegnimento. È il Dipartimento della Protezione civile che garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (Coau), le attività aeree di spegnimento con la flotta antincendio dello Stato. Le Regioni assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo, nei periodi a rischio, le Sale operative unificate permanenti (Soup).
Parchi e aree protette. È predisposto un apposito Piano del Ministro dell’Ambiente, di intesa con le Regioni interessate. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree protette.
Divieti. La legge prevede che le aree bruciate non possano avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno 15 anni. È inoltre vietata per 10 anni la costruzione di edifici o strutture destinate ad attività produttive o insediamenti civili. Sono i Comuni che hanno il compito di censire le aree bruciate tramite un apposito catasto, da aggiornare ogni anno.
Coordinamento. Lo scorso 12 giugno, come ogni anno, il presidente del Consiglio ha inviato alle Regioni ed ai ministeri competenti una circolare in vista della stagione a rischio.
Fonte: Avvenire, 25.08.2007.