Autovelox

Lo “ Sportello dei Diritti" della Provincia di Lecce segnala una circolare della Prefettura di Lodi in tema di infrazioni

Considerare gli autovelox come strumenti non di finanziamento pubblico ma finalizzati alla sicurezza della circolazione e alla tutela della vita
lunedì 4 dicembre 2006.
 

Lo “SPORTELLO DEI DIRITTI” della Provincia di Lecce, la cui delega è stata assegnata all’Assessore Carlo Madaro, segnala la circolare del 26/10/06 con n. Prot. 9546/2006/Area III della Prefettura di Lodi, che di seguito si riporta, in tema di autovelox e rispetto dei principi ispiratori della normativa stabilita dal Cds che è improntato alla sicurezza della circolazione e della vita umana e non al finanziamento degli enti pubblici accertatori:

“Si fa riferimento all’applicazione dell’art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 “Nuovo Codice della Strada”, relativo ai limiti di velocità. Scopo della citata norma, come noto, è la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana. Ciò si realizza attraverso: 1) la ragionevole determinazione dei limiti massimi; 2) l’opportuna segnaletica al riguardo; 3) la chiara e corretta informazione agli utenti della strada dell’utilizzazione in corso di dispositivi di controllo del traffico, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 121 del 2002, convertito con legge n. 168 del 2002: nel quadro di un’azione, prima ancora che repressiva, eminentemente preventiva con lo scopo di aumentare la consapevolezza e il rispetto dei valori sopra menzionati. Ne consegue che le modalità applicative e la valutazione delle circostanze di fatto delle violazioni devono ispirarsi unicamente ai principi generali della sicurezza e dell’incolumità, questi essendo i valori primari che il legislatore ha avuto di mira. La previsione dell’art. 208 - in forza del quale i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada sono devoluti allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni - intende esclusivamente definire il novero dei soggetti beneficiari dei proventi e, come è ovvio, non è il motivo ispiratore (finanziamento pubblico) del sistema sanzionatorio del Codice della Strada. La qual cosa è ben nota agli operatori della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri nella loro quotidiana attività, come è stato recentemente sottolineato anche dalla stampa specializzata. D’altra parte risulta che tali principi siano stati pienamente recepiti dal Presidente della Provincia di Lodi, che qui legge per conoscenza e al quale si manifesta pieno compiacimento per l’installazione, anche d’intesa con alcuni Sindaci, di dispositivi di segnalazione visiva della velocità di marcia dei veicoli. Detti dispositivi, in un’ottica squisitamente educativa, consentono facilmente di moderare la velocità e di non superarne i limiti massimi. Tanto premesso, le SS.LL. sono pregate di voler informare l’attività sanzionatoria in oggetto ai principi suesposti, al fine di migliorare la circolazione in questo territorio provinciale e di accrescere la fiducia del cittadino-utente della strada nello Stato-comunità. Si confida nella consueta fattiva collaborazione. IL PREFETTO (De Stefano)”

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Ci è sembrato pertanto opportuno riportare la nota della Prefettura di Lodi, con la speranza che possa estendere la sua forza persuasiva a tutto il territorio nazionale e che una volta per tutte i Comuni smettano di mascherare esigenze di bilancio con un’effettiva tutela della sicurezza stradale. Lo “Sportello” propone quindi ancora una volta l’installazione di dispositivi luminosi di segnalazione visiva della velocità nei luoghi a maggior rischio per la circolazione stradale.

Lecce, 4 dicembre 2006

L’Assessore al “Mediterraneo” con delega allo “Sportello dei Diritti”

Carlo Madaro


www.provincia.le.it SPORTELLO DEI DIRITTI SERVIZI

IMMIGRAZIONE SALENTO

viale Marche n° 17 73100 LECCE tel.e fax 0832/342703 - e

mail: c.madaro@libero.itIl

Di seguito la circolare completa.

LODI, 26 OTTOBRE 2006

Prot. 9546/2006/Area III

Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia

e p.c.

-  Al Signor Presidente della Provincia di Lodi

-  Al Signor Questore

-  Al Signor Comandante provinciale dei Carabinieri

-  Al Signor Comandante provinciale della Guardia di Finanza

-  Al Signor Comandante della Sezione Polizia Stradale

OGGETTO: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”. Art. 142.

Si fa riferimento all’applicazione dell’art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 “Nuovo Codice della Strada”, relativo ai limiti di velocità.

Scopo della citata norma, come noto, è la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana.

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Ciò si realizza attraverso: 1) la ragionevole determinazione dei limiti massimi; 2) l’opportuna segnaletica al riguardo; 3) la chiara e corretta informazione agli utenti della strada dell’utilizzazione in corso di dispositivi di controllo del traffico, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 121 del 2002, convertito con legge n. 168 del 2002: nel quadro di un’azione, prima ancora che repressiva, eminentemente preventiva con lo scopo di aumentare la consapevolezza e il rispetto dei valori sopra menzionati.

Ne consegue che le modalità applicative e la valutazione delle circostanze di fatto delle violazioni devono ispirarsi unicamente ai principi generali della sicurezza e dell’incolumità, questi essendo i valori primari che il legislatore ha avuto di mira.

La previsione dell’art. 208 - in forza del quale i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada sono devoluti allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni - intende esclusivamente definire il novero dei soggetti beneficiari dei proventi e, come è ovvio, non è il motivo ispiratore (finanziamento pubblico) del sistema sanzionatorio del Codice della Strada.

La qual cosa è ben nota agli operatori della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri nella loro quotidiana attività, come è stato recentemente sottolineato anche dalla stampa specializzata.

D’altra parte risulta che tali principi siano stati pienamente recepiti dal Presidente della Provincia di Lodi, che qui legge per conoscenza e al quale si manifesta pieno compiacimento per l’installazione, anche d’intesa con alcuni Sindaci, di dispositivi di segnalazione visiva della velocità di marcia dei veicoli. Detti dispositivi, in un’ottica squisitamente educativa, consentono facilmente di moderare la velocità e di non superarne i limiti massimi.

Tanto premesso, le SS.LL. sono pregate di voler informare l’attività sanzionatoria in oggetto ai principi suesposti, al fine di migliorare la circolazione in questo territorio provinciale e di accrescere la fiducia del cittadino-utente della strada nello Stato-comunità.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione.

IL PREFETTO

(De Stefano)


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