Oggi vi diamo una bella notizia.
Il giornale "la Voce di Fiore" ha seguito la vicenda di un ammalato grave a cui è stata sospesa, per revisione periodica, l’indennità di accompagnamento.
La normativa in vigore prevede che chi soffre di alcune patologie, elencate in un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non è soggetto a visita di revisione. Deve percepire il beneficio assegnatogli senza essere, cioè, sottoposto a nuova visita medico-legale.
L’ammalato in questione soffre di una patologia compresa in questo elenco.
In Italia, lo abbiamo verificato, un simile equivoco avviene con certa frequenza: invalidi con accompagnamento affetti da patologia nell’elenco vengono comunque sottoposti a nuova visita medica, anche se la normativa lo esclude espressamente.
Ci siamo quindi attivati scrivendo ad Asl ed Inps di Pescara, che hanno riconosciuto i diritti dell’assistito, con pronta collaborazione.
Ci sembra un buon esempio, questo, di dialogo fra istituzioni, società civile e informazione. Lontano da patemi e rumori.
Ringraziamo per la disponibilità dimostrata le Direzioni di Asl e Inps di Pescara e pubblichiamo, perché serva ai lettori, i riferimenti normativi utili agli invalidi affetti da patologie che ne compromettono l’autonomia.
Legge 9 marzo 2006, n. 80
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.”
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2006, n. 59
(omissis)
Articolo 6.
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità)
1. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l’invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l’accertamento dell’handicap e dell’handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale.
2. Al comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «non si applica al personale di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all’articolo 33, comma 5, della medesima legge.».
3. Il comma 2 dell’articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.». (1)
3-bis. L’accertamento dell’invalidità civile ovvero dell’handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell’interessato. Gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all’esito di ulteriori accertamenti.
Decreto ministeriale - Ministero dell’economia e delle finanze, 2 agosto 2007
"Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante."
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2007, . 225)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 9 marzo 2006, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione; Visto, in particolare, l’art. 6, comma 3, della citata legge n. 80 del 2006, con il quale, nel sostituire il comma 2 dell’art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si stabilisce che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap e demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, la individuazione, senza ulteriori oneri per lo Stato, delle patologie e delle menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione e l’indicazione della documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione; Considerata la necessità di provvedere alla individuazione delle patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di verifica sulla permanenza della disabilità:
Art. 1. 1. In attuazione dell’art. 6, comma 3, della legge 9 marzo 2006, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, è approvato l’elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2. 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2007
Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoa Schioppa
Il Ministro della salute Turco
Allegato
Elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, in attuazione della legge 9 marzo 2006, n. 80, art. 6, comma 3. Il presente elenco comprende le gravi menomazioni di cui all’art. 6, terzo comma, della legge 9 marzo 2006, n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione", per tali intendendosi le menomazioni o le patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione. L’elenco e’ presentato in un prospetto in cui sono indicate: 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria; per ciascuna voce la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accredita, idonea a comprovare, sulla base di criteri diagnostici e di valutazioni standardizzati e validati dalla comunità scientifica internazionale, la patologia o la menomazione, da richiedere alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile. L’elenco viene rivisto con cadenza annuale. Le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell’elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante; la relativa documentazione sanitaria va richiesta alle commissioni preposte all’accertamento che si sono espresse in favore dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione; oppure agli interessati, qualora non risulti acquisita agli atti da parte delle citate commissioni. E’ fatta salva la facoltà per i soggetti interessati di integrare la documentazione sanitaria con ulteriore documentazione utile allo scopo.
1) Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione NHYA sulla base degli accertamenti effettuati e risposta ai presidi terapeutici.
2) Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione della funzionalità respiratoria sulla base degli accertamenti eseguiti. Indicazione di trattamento con ossigenoterapia o ventilazione meccanica in corso.
3) Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Indicazione di trattamento dialitico in corso.
4) Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.
5) Menomazioni dell’apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione funzionale, sulla base degli accertamenti effettuati come alle voci 2 e/o 4 e/o 8.
6) Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologia e/o chirurgica. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Persistente compromissione neurologica. Referti di esami specialistici.
7) Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Stadiazione internazionale della specifica patologia. Compromissione funzionale secondaria di organi od apparati.
8) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4). Atrofia muscolare progressiva; atassie; afasie; lesione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione funzionale: tono muscolare; forza muscolare; equilibrio e coordinazione; ampiezza e qualità del movimento; prassie, gnosie; funzioni dei nervi cranici e spinali; linguaggio; utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.
9) Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo e/o d’apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica Compromissione funzionale di organo e/o di apparato, sulla base degli accertamenti effettuati.
10) Patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione e descrizione funzionale: funzioni intellettive; abilità cognitive; abilità e competenze affettive e relazionali; autonomia personale; abilità e competenze di adattamento sociale.
11) Deficit totale della visione. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di cecità e conseguente grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione funzionale: visus naturale e corretto in OO (spento, motu manu, ombra luce); ERG e PEV destrutturati; campo visivo binoculare inferiore al 3%, indipendentemente dal residuo visivo in OO o diagnostica con neuroimmagini.
12) Deficit totale dell’udito, congenito o insorto nella prima infanzia. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di sordità prelinguale e conseguente grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione funzionale: esame audiometrico; impedenziometria; potenziali evocati uditivi.
Nota Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento prevenzione e Comunicazione - Direzione Generale Prevenzione Sanitaria -Ufficio VII dell’Ex Ministero della Salute, 30 maggio 2008
Oggetto: ”Applicazione del Decreto Interministeriale 2 agosto 2007 - Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante"
Ministero della Salute 0020013-P-30/05/2008 DGPREV I.4.c.c.3/4
Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome
Ai Direttori Generali Aziende Sanitarie Loro Sedi
e p.c. INPS Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma
Si fa riferimento alla nota del 29/02/08 a firma del Ministero della salute, indirizzata all’INPS e per conoscenza agli Assessorati regionali e ai Direttori generali ASL, con la quale si chiedeva di attivare tutte le procedure necessarie per una corretta attuazione del D.M. in oggetto, di cui si allega copia. Al riguardo si ritiene opportuno dare più specifiche indicazioni affinché, in questa prima fase di avvio di quanto disposto dal decreto, in tutto il territorio nazionale vengano adottate procedure omogenee per individuare i soggetti aventi diritto. Per tale scopo si ritiene si possa fare riferimento a due fattispecie.
1) Soggetti beneficiari di indennità di accompagnamento o di comunicazione per i quali le commissioni ASL hanno previsto una successiva visita di revisione. Per tali soggetti, onde evitare ogni contenzioso derivante dalla sospensione automatica del pagamento dell’indennità, tenendo conto del carattere straordinario della situazione contingente, si chiede di collaborare con l’INPS che a tal fine provvederà ad inviare a ciascuna ASL gli elenchi dei soggetti di cui sopra, con la richiesta di trasmissione agli indirizzi indicati, dei relativi fascicoli sanitari, specificando sui plichi che trattasi di “Trasmissione selettiva ai sensi del DM 2/8/07”. Le commissioni INPS redigono un verbale per ciascun fascicolo esaminato, da cui risulti il diritto o meno per il soggetto all’esenzione da qualunque altra visita di revisione, ai sensi del DM 2-8-2007. Ultimato l’esame, restituiranno alle ASL i fascicoli corredati del verbale. Sarà compito dell’INPS comunicare direttamente alle persone che sono state ritenute esonerate che non saranno più chiamate a visita sempre ai sensi del citato DM.
2) Soggetti sottoposti a prima visita di accertamento per l’ottenimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione. In tali casi si raccomanda alle commissioni ASL di tenere in debito conto le disposizioni del decreto in oggetto, avendo cura di esprimere il proprio parere sulla base della documentazione indicata, annotando nel verbale, quando ricorre il caso, il diritto all’esenzione.
Tutto ciò premesso, nello spirito di leale e reciproca collaborazione fra le istituzioni, si prega di voler dare le necessarie disposizioni ai Presidenti della commissioni ASL.
Il Direttore Generale Dr. Donato Greco
Il Dirigente dell’Ufficio VII Dr. Guido Ditta
Buongiorno, mi chiamo Nobile Carmelo e da qualche mese sto cercando di interpretare le leggi in modo da far valere i diritti che mio fratello disabile ha, ma che come spesso accade vengono calpestati. Per questo motivo chiedo cortesemente un Vostro parere. Nel mese di agosto convocato a visita presso l’ inps mi presento con mio fratello, porto anche la documentazione dalla quale si evince che è affetto da: oligofrenia grave da cerebropatia infantile. Dal verbale rilasciato dalla commissione di prima istanza ,risulta anche che è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (della legge 18/80), irreversibile. Principali disabilità rilevate: - intellettiva - mentale- neurologiche -malformazioni congenite. Dunque rientra nelle patologie rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo D.M. 2 agosto 2007, e la documentazione a loro disposizione soddisfa tutte le richieste citate al punto 10 della medesima legge. Nonostante tutto mi viene richieta ulteriore visita psichiatrica con test psicocognitivi in quanto dicono che occorre documentazione recente. Dunque in teoria cercano di fare una revisione quando invece non dovrebbero. Personalmente penso che già di ufficio avrebbero dovuto archiviare la pratica in quanto non revisionabile perchè è irreversibile. Il decreto 2007 serve proprio per proteggere le persone più deboli evitando anche spese per lo stato. Attualmente la pensione di accompagnamento mi è stata anche sospesa perche ritengono che non mi sono presentato a visita. Naturalmente io ho il verbale da loro consegnatomi nella data in cui mi sono presentato e che mi richiedevano altri accertamenti. Insomma si è verificato un errore che naturalmente grava ancora una volta sui familiari e sui disabili. Cosa mi consiglia di fare? Ringrazio per l’attenzione e porgo DISTINTI SALUTI
Carmelo Nobile imail: melonob@tiscali.it cell. 333 6140600
buongiorno,
ho letto l’articolo che riguarda "chi non deve fare la visita di revisione" e, a tal proposito, vi espongo il mio caso :
a seguito di carcinoma della porzione ossea dell’orecchio, nel mese di aprile sono stata sottoposta ad intervento chirurgico, comportante
svuotamento linfonodal laterocervicale di tipo funzionale e parotidectomia tot.omolaterale
mastoidectomia, asportazione parete posteriore del cue, asportazione incudine e martello con mt e plastica della conca.
Dopo presentazione di istanza per riconoscimento di invalidità civile ed handicap legge 104\92, sono stata convocata a visita presso commissione medica integrata, con sede nel D.S.B. della locale ASL. In tale sede, in data 12-07-2012, sono stata riconosciuta "persona handicappata in situazione di gravità (art.3 comma 3) con opportunità di revisione tra 2 anni" (come risulta dalla copia del verbale provvisorio, che mi è stato consegnato).
Non ho ricevuto nessun verbale definitivo ma, anzi, alcuni giorni fa mi è pervenuta una comunicazione dalla sede provinciale inps, datata 19-09-2012, con la quale vengo informata che la relativa commissione di medicina legale (inps), esaminato il verbale emesso dalla commissione asl per l’accertamento di invalidità civile e l.104, ha "ravvisato i presupposti per la sospensione della procedura - a norma dell’art. 1 comma 7 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per ulteriori accertamenti da effettuarsi mediante visita diretta".
Stante i miei dubbi,
per la possibilità, come patologia oncologica, di rientrare tra i casi non soggetti a visita di revisione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
nonchè
sulla correttezza e\o economicità e\o celerità di tutta la procedura, in considerazione del fatto che, della commissione medica integrata fa (o dovrebbe fare) parte anche un rappresentante inps (quindi tale ente dovrebbe essere già in possesso di tutta la documentazione che ho presentato, in copia, in sede di prima visita),
chiedo un cortese parere e\o indicazioni utili al riguardo di quanto ho esposto.
Nel ringraziare per l’attenzione che mi si vorrà riservare, invio Cordiali saluti.
Cara Signora,
si rivolga a un patronato per ricorrere contro il provvedimento. Solo il patronato può fornirle assistenza legale. Quell’elenco da noi riportato è vincolante. Se vi rientra, non esiti ad adire le vie legali, informandoci, se ritiene, degli sviluppi. Nel caso in cui non dovesse avere giustizia, racconteremo il suo caso e coinvolgeremo il ministro della Salute.
Le esprimo la vicinanza e solidarietà di tutta la nostra redazione.
Cordiali saluti,
emiliano morrone, direttore di "la Voce di Fiore"
In considerazione del precedente gentile interessamento, mi permetto di disturbare nuovamente, per informare degli sviluppi dell’iter di accertamento di invalidità-handicap che mi riguarda.
A seguito della visita diretta, l’INPS mi ha inviato i verbali definitivi, con le seguenti risultanze:
handicap legge 104/92 riconosciuto ai sensi del comma 1 dell’art.3 con annotazione che "l’interessato è portatore di sensoriale" .
invalidità riconosciuta con percentuale 74% e revisione prevista tra 1 anno.
Non credo che proporrò ricorso poichè mi rendo conto che un eventuale iter in tal senso - per i tempi presumibilmente lunghi - si andrebbe ad attivare e/o definire a patologia stabilizzata, quindi quando questa non si configurerebbe più in tutta la sua gravità, con la conseguenza di un risultato - per forza di cose - più positivo di quello della commissione asl di prima istanza.
Mi permetto di esprimere alcune considerazioni e partecipare alcune domande che mi si sono posta, al riguardo di quanto ho vissuto:
tra i componenti della (prima) commissione medica (ASL) che mi ha esaminata e che ha redatto il verbale provvisorio NON figura il medico INPS (lo spazio per la firma è lasciato in bianco); l’art. 20 della l.102 del 2010 sembra disporre diversamente: ma le Commissioni ASL dovrebbero oppure devono essere integrate con un medico dell’INPS?
La convocazione a visita diretta, che mi è pervenuta (sospensione della procedura ai sensi dell’art.1, comma 7, della L. 15 ottobre 1990, n. 295) prevedeva la presentazione presso Commissione Medica presso l’INPS. In tale sede sono stata chiamata ed accompagnata dalla sala d’aspetto all’ambulatorio da una persona* che si è allontanata subito, per poi ripresentarsi solo al termine dell’esame. In ambulatorio era presente un solo medico. Una terza persona si è presentata al termine dell’esame e, definendosi "esperta 104" , mi ha fornito indicazioni al riguardo della fruizione dei relativi congedi. Sbaglio oppure la visita INPS dovrebbe essere effettuata da una commissione, composta da 1 medico inps + un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e - per la valutazione dell’handicap- anche da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999 se non anche con la consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione)?
Ho sempre pensato che una commissione fosse un gruppo di persone contemporaneamente operanti per la definizione di un procedimento; in sede INPS non mi è sembrato di essere in presenza di una commissione ma.............
Il verbale di invalidità (definitivo) che ho ricevuto sembra però redatto come se io fossi stata oggetto di esame e valutazione da parte di una commissione, perchè reca indicazione di firme autografe (sostituite a mezzo stampa)
del presidente (medico che mi ha esaminata)
del medico di categoria (non ho idea di chi possa trattarsi ?!.........forse la persona* che mi accompagnata , non presente durante l’accertamento e che si è poi ripresentato solo al termine dell’iter?)
Per poi essere concluso con la firma a stampa di un nominativo per La Commissione Medica Superiore.
Anche il verbale di riconoscimento dell’ handicap è redatto nei sensi suesposti, con l’aggiunta della firma a stampa dell’ operatore sociale (........forse la persona che si è presentata come esperta in materia di legge 104 ......?).
Se tanto mi dà tanto, in questo contesto, la domanda è lecita: come possono - medici assenti o pseudopresenti - procedere ad un esame che possa definirsi tale?
Prima di questa esperienza ero anche convinta che un medico, sia singolarmente che quale componente di una commissione si premurasse di valutare con obiettività, scrupolo, professionalità, scienza e coscienza - ma sempre nel rispetto della dignità dei malati - le varie patologie e situazioni, procedendo con l’esame diretto, a mezzo della visione della documentazione disponibile, servendosi di qualsiasi mezzo idoneo a permettere una completa e corretta valutazione, anche con riferimento al contesto emozionale e sociale di una patologia grave - quale è quella oncologica - nella vita di una persona. Mi sono ricreduta: la documentazione con cui mi sono presentata è stata superficialmente e solo in minima parte osservata; ho avuto la sgradevole sensazione di essere in presenza di un professionista con un preconcetto di supponenza e cinismo; mi sono sentita trattata come una sorta di "zerbino oncologico" e tale "atmosfera" mi ha inibita anche nella semplice esposizione dei disturbi fisici connessi alla malattia.
Siamo tutti consapevoli di vivere tempi difficili; siamo tutti a conoscenza dell’esistenza dei finti invalidi e delle conseguenti ricadute in ambito economico e sociale a danno dell’intera collettività; si può anche capire che, il vertiginoso aumento delle patologie oncologiche, rappresenta - dal punto di vista dei costi - una sorta di spina nel fianco dell’inps ma non riesco a capire nè posso accettare il trattamento che ho ricevuto in questo particolare periodo della vita.
Ho avuto come la sensazione che i solerti medici inps, per tagliare i costi abbiano deciso di ridurre, annullare, ritirare, sempre e comunque, ogni qualsivoglia decisione asl senza riguardo alcuno per chi ne subisce le conseguenze. Probabilmente, con riguardo all’ottica del risparmio dei soldi pubblici, è anche giusto il sistema del "gioco al ribasso" ma se tale sistema dovesse essere corretto - per rimanere in ambito economico e con riguardo alle reali esigenze di spesa pubblica - io malato oncologico, in quanto contribuente portatore non più sano ma (molto) attivo di tasse/tributi e balzelli vari, vorrei tanto conoscere il costo e la reale necessità delle (doppie) commissioni operanti per il riconoscimento di invalidità ed handicap.... probabilmente una sola commissione consentirebbe un risparmio, magari a beneficio di vere necessità.
Concludo con la speranza che tutti quelli senza voce abbiano sempre la possibilità di farsi sentire, grazie anche all’opera dei tanti, che come voi, si prodigano per chiedere il rispetto delle norme e della dignità di chi - per qualsiasi motivo - ne è impossibilitato, con l’augurio di un proficuo lavoro a tutta la redazione.