E’ legge l’Intesa con Buddisti e Induisti: l’Italia è un Paese multireligioso
di Marco Ventura (Corriere della Sera, 29.01.2013)
Entrano in vigore venerdì le leggi che regolano i rapporti tra lo Stato italiano e, rispettivamente, l’Unione buddista italiana e l’Unione induista italiana, sulla base delle intese sottoscritte tra il governo e le due confessioni. È un momento storico per il nostro Paese. Mai sinora il Parlamento aveva approvato accordi con confessioni non cristiane, con l’eccezione, nel 1989, delle Comunità ebraiche e, per chi non ritiene cristiani i mormoni, nel luglio scorso, con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Il valore simbolico è alto per tutti gli italiani e non solo per i circa duecentomila interessati. Stipulando un patto con Buddisti e Induisti, lo Stato riconosce la multireligiosità della società italiana, riafferma l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose, scritta in Costituzione, e attua il principio supremo di laicità, dedotto dalla Corte costituzionale. Da quando non è più cattolico, lo Stato italiano non ha una religione e non può avere preferenze religiose. Perciò tutela la libertà di ogni credente e di ogni credo. Un principio lineare, in teoria, ma di tortuosa applicazione.
Nel 1989 il Consiglio di Stato spianò la strada al riconoscimento dell’Unione buddista, sancendo che in Italia è una fede protetta anche quella di chi non è ebreo, cristiano o musulmano. Nel 2000 fu firmata l’intesa con i Buddisti, ma il Parlamento rimase muto. Nel 2007 vi fu una nuova firma, stavolta anche con l’Unione induista. Negli ultimi mesi infine, un pugno di parlamentari ha profittato della distrazione dei colleghi e ha chiuso la partita.
La svolta simbolica è ora alla prova della realtà. Sta ai governi e al Parlamento continuare sulla strada intrapresa, a cominciare dall’approvazione dell’intesa firmata già nel 2000 con i Testimoni di Geova.
Sta ai Cattolici superare i seguaci di Budda e Dattatreya nei fatti, oltre che nelle verità rivelate. Sta a Buddisti e Induisti smentire il timore diffuso che il Paese si disgreghi senza il cemento cattolico, e dimostrare di non aver voluto l’intesa solo per riempirsi le tasche di otto per mille.
risponde Corrado Augias (la Repubblica, 29.09.2012)
Caro Augias,
il professor Adriano Prosperi, su Repubblica di alcuni giorni fa, ha denunciato con rara chiarezza il “baco” che rende fragile la nostra Costituzione scrivendo “di fatto i principi di uguaglianza e di pari dignità degli italiani espressi nella Costituzione furono invalidati col semplice inserimento dei Patti Lateranensi: da quella porta come da un cavallo di Troia entrarono nella vita del paese continue e sistematiche lesioni di quei diritti”. Questa sarebbe la vera “grande riforma” costituzionale cui porre mano, la cancellazione del secondo comma dell’articolo 7. Abrogandolo si collocherebbero al loro giusto posto i Patti lateranensi, fuori cioè dalla Costituzione. Accade invece che proprio quel comma sia il collante che tiene unite le forze politiche. Per cui al momento non c’è alcuna possibilità concreta che il principio di pari dignità degli italiani venga ristabilito. Vittorio Melandri
Dell’articolo 7 della Costituzione ormai si parla poco. Invece, fin dal momento della sua formulazione e per molti anni a seguire, è stato oggetto di accanite discussioni. Il primo comma riprende a suo modo il principio già formulato da Cavour: “Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”. Il “baco” come l’ha giustamente definito il professor Prosperi si trova nel secondo comma: “I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi”.
Fu Palmiro Togliatti, in base ad un calcolo politico, a determinare il voto favorevole dei comunisti a questa formulazione. Il segretario del Pci pensava di favorire in questo modo la permanenza dei comunisti al governo. Di lì a poco invece vennero allontanati dato il superiore ordine mondiale che voleva l’Italia collocata nella sfera d’influenza americana. Ci sarebbe per la verità anche un terzo comma in quell’articolo, secondo il quale “le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.
Ma sarebbero necessari governi ben più solidi di quelli che abbiamo per metterlo in pratica. Anche per questo il ministro della Pubblica istruzione Francesco Profumo ha dovuto fare rapida marcia indietro dopo aver incautamente annunciato di voler modificare l’assetto esistente. Indipendentemente dal modo in cui si può interpretare l’insegnamento di una materia così anomala, è proprio l’esistenza di questo meccanismo a viziare in partenza la disciplina.
Basta pensare che i prof di religione sono pagati dallo Stato ma scelti dai vescovi e che, nonostante l’articolo 33 della Costituzione, dica “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”, questi insegnanti sono tenuti a seguire nelle loro lezioni il canone dettato dalla curia a pena di licenziamento.
Le intuizioni giuridiche del giovane Carlo Azeglio Ciampi al momento della laurea
C’è libertà per le minoranze religiose?
La «libertà concordataria» è ben lontana sia dalle posizioni dei teologi protestanti riuniti nel 1943 alle Giornate del Ciabas, sia di Piero Calamandrei... e puntuale arrivò il Concordato
di JEAN-JACQUES PEYRONEL (Riforma, n. 33, 04.09.2009)
«PERSONALMENTE mi riconoscevo in pieno nelle posizioni di Piero Calamandrei. Non sentivo contraddizione alcuna tra il sentimento religioso al quale ero stato educato in famiglia e a scuola (...) e la formazione laica vissuta negli anni della “Normale”»: così scrive Carlo Azeglio Ciampi nell’introduzione al libro* che pubblica la sua tesi di laurea in Giurisprudenza, sostenuta il 23 luglio 1946 a Pisa, su «La libertà delle minoranze religiose nel diritto ecclesiastico italiano».
Ora è noto che Calamandrei, costituente del Partito d’Azione, fu uno dei più tenaci oppositori all’art. 7 che costituzionalizzò i Patti Lateranensi. Nelle sue «note» sull’acceso dibattito della Costituente, Calamandrei scriveva tra l’altro: «Tutti gli oppositori (...) si rifiutavano di accettare una formula, la quale, venendo a dare ai Patti Lateranensi il carattere di vere e proprie norme costituzionali, avrebbe accolto nella costituzione repubblicana il principio dello Stato confessionale e della religione di Stato consacrato in quei Patti, in aperto contrasto coi principi della libertà di coscienza e della uguaglianza di tutte le religioni di fronte alla legge, proclamati in altri articoli della stessa costituzione».
La tesi di Ciampi, sostenuta otto mesi prima del voto sull’art. 7, parte da questa constatazione: «Mentre la proclamazione della religione dello Stato è solennemente fatta negli articoli 1 dello Statuto e del Trattato, il principio della libertà religiosa non trova nessuna esplicita affermazione del nostro diritto». Libertà religiosa che per lui va intesa come un «concetto giuridico» da distinguere «in due aspetti principali: libertà di coscienza e libertà di culto».
Nell’introduzione al libro, Francesco Margiotta Broglio rievoca il percorso del futuro presidente della Repubblica tra la guerra e gli studi giuridici, concludendo: «Ciampi non poteva sicuramente immaginare, nel luglio del ’46, che i costituenti avrebbero finito per adottare soluzioni pienamente compatibili con le formulazioni assai equilibrate da lui esposte nella dissertazione di laurea in giurisprudenza ».
Gianni Long invece, parlando della situazione degli ebrei e dei protestanti alla vigilia della Costituente in una «città aperta» come Livorno, che diede i natali a Ciampi, ricorda gli atteggiamenti ambivalenti del protestantesimo italiano su questo tema.
La legge sui culti ammessi del 1929, fortemente voluta da Mario Piacentini, ex cattolico sposato con una valdese delle Valli, «fu accolta con entusiasmo da tutti gli evangelici italiani», scrive, ma poi ci fu la «svolta dell’estate del 1943», alle Giornate del Ciabàs, in cui venne rivendicato il «principio della separazione nei rapporti tra chiesa e stato, come il regime nel quale meglio che in ogni altro, essa può svolgere la propria opera con quella libertà che le proviene dalla Parola di Dio», posizione ribadita in un manifesto del Consiglio federale delle chiese evangeliche del 2 giugno 1946, in cui «si enunciavano tre punti: la piena e completa libertà di coscienza e di religione; l’assoluta indipendenza di tutte le chiese dallo Stato; la neutralità religiosa, cioè “l’imparzialità dello Stato, non confessionale e libero da ogni ingerenza ecclesiastica” ». Infine, Long ricorda che le «intese» previste all’art. 8 «non erano volute né dagli ebrei (...) né dai protestanti, legati al principio del diritto comune».
In appendice, Francesco Paolo Casavola, ex Presidente della Corte costituzionale, riflettendo su «Lo Stato tra confessione e laicità», afferma che fu «paradossalmente, il richiamo protestantico alla libertà della coscienza» a richiedere «il soccorso e il sostegno dei poteri statali» in quanto «il compromesso di Westfalia» era «ben più crudo di una proclamazione di confessionismo di Stato, perché postulava anche ideologicamente l’annientamento della libertà di coscienza nell’appartenenza territoriale».
Anche il giovane Ciampi insiste sul principio della libertà di coscienza. Ma, dopo aver parlato dei limiti alla libertà religiosa per motivi di ordine pubblico, ricorda i «limiti del tutto diversi (...) posti al concetto di libertà religiosa da parte cattolica» citando la lettera di Pio XI al Cardinale Gasparri del 30 maggio 1929: «Se si vuole dire che coscienza sfugge ai poteri dello Stato, se si intende riconoscere, come si riconosce, che in fatto di coscienza, competente è la Chiesa ed essa sola in forza di un mandato divino, viene con ciò stesso riconosciuto che in uno Stato cattolico, libertà di coscienza e di discussione devono intendersi e praticarsi secondo la dottrina e la legge cattolica».
Il che fa dire a Ciampi: «Dire che lo Stato (...) riconosce la religione cattolica come la vera, significa l’accettazione completa della dottrina cattolica, che per la sua caratteristica “totalitaria” investe ogni aspetto della vita umana, tendendo necessariamente alla unicità, all’esclusione di qualsiasi altra fede religiosa».
«Se quindi si vuole rispondere alla domanda se in Italia esista un regime di libertà religiosa - conclude Ciampi - la risposta è senz’altro negativa; non si può certo definire “libertà” il trattamento fatto alle minoranze religiose».
Si chiede inoltre: «È ammissibile in un regime di libertà religiosa l’esistenza di un Concordato fra lo Stato e uno dei culti?». La risposta dei costituenti democristiani e comunisti consistette nell’approvazione dell’art. 7 seguito dall’art. 8.
Otto mesi prima, Ciampi scriveva in conclusione della sua tesi: «Se da un lato i sostenitori dello Stato laico hanno ragione quando affermano che non debbano esistere privilegi per nessuna religione, d’altro canto non meno legittima è l’esigenza di valutare l’importanza della tradizione cristiana nella vita della Nazione italiana». Ragion per cui, secondo lui, «lo Stato non può certo disinteressarsi dell’educazione religiosa».
62 anni dopo, non c’è tuttora una legge quadro sulla libertà religiosa, c’è tuttora il Concordato, pur revisionato, e c’è tuttora l’Irc confessionale. E ci sono voluti 37 anni per giungere alla prima firma di un’intesa. A noi pare che questa «laicità concordataria» sia alquanto lontana da quella che chiedevano i giovani barthiani del Ciabàs nel 1943 e anche da quella che avrebbe voluto Piero Calamandrei...
* Carlo Azeglio Ciampi, La libertà delle minoranze religiose, a cura di Francesco Paolo Casavola, Gianni Long, Francesco Margiotta Broglio. Bologna, Il Mulino, 2009, euro 15,00.