PIANETA TERRA. 1948-2008.....

I DIRITTI UMANI, OGGI, 10 DICEMBRE 2008 - I TRENTA ARTICOLI DELLA "DICHIARAZIONE UNIVERSALE" (1948), COMMENTATI DAL PROF ANTONIO PAPISCA - di don Aldo Antonelli

mercoledì 10 dicembre 2008.
 

SUI DIRITTI UMANI

di don Aldo Antonelli

Oggi, 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, vi rimetto, come promesso, i trenta articoli commentati dal Prof. Papisca in un unico file [cf., qui, in fondo], non senza, però, farvi un augurio e non senza offrirvi citazioni che, tra plauso e criticità, non vi consegnino solo come passivi difensori di diritti in una situazione contraddittoria, che mentre li proclama li nega!

L’augurio

"Qualunque sia la carriera che sceglierete, medico, avvocato, insegnante, permettetemi di proporvi una seconda vocazione. Diventate strenui difensori dei diritti umani. Fate che questo diventi parte centrale della vostra vita. Vi renderà migliori medici, migliori avvocati, migliori insegnanti" (Lanza del Vasto)

Provocazioni

"Uscendo dalla guerra fredda si comprese che non esistono Diritti Umani in un mondo dove miliardi di persone vivono con un dollaro al giorno, senza accesso all’acqua pulita, all’istruzione e all’assistenza medica. Che essi non possono farsi spazio in un mondo condannato a infiniti conflitti e alla corsa agli armamenti"

(Mikhail Gorbaciov: La Repubblica, 8.11.08)

"Il percorso storico dell’attuazione dei Diritti Umani è assai più lento ed accidentato rispetto alla consapevolezza teorica. Ma questa distanza tra auspicio e concretizzazione, tra ambizioni universalistiche e capacità pratica assai parziale di realizzarle, va valutata storicamente: non può essere un pretesto per liquidare la questione dei diritti umani come inutile retorica"

(Marcello Flores: Storia dei diritti umani- Il Mulino)

"La storia dei diritti non ha un risultato definitivo: è un processo a tappe, mai garantite una volta per tutte" (id)

"Agli occhi di alcuni analisti della storia recente, i Diritti Umani appaiono come un ulteriore esempio della dominazione più o meno cosciente esercitata della nazioni potenti per mantenere i propri privilegi e difendere lo status quo. I diritti dell’uomo continuano ad essere un’arma politica.(...) Dalla storia risulta evidente che soltanto i vincitori proclamano e promulgano i ’diritti’, che non sono altro che ciò che i detentori del potere considerano giusto in un determinato momento"

(Raimond Panikkar su InterCulture n.5/06)

Nella società della libera iniziativa i Diritti dell’uomo e del cittadino sono Diritti reali soltanto a livello formale, mentre a livello reale sono diritti formali"

(Armido Rizzi: L’Europa e l’altro; p.105)

"Sorti per limitare il potere,i Diritti Umani lo hanno spesso legittimato"

(Simonetta Fiori: La Repubblica 01.12.08)

"Quella dell’Occidente e dei Diritti Umani è una relazione complessa, densa di ombre dissimulate, spesso usata strumentalmente per spegnere ogni tentativo di dialogo multiculturale" (id)



DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Introduzione alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Sul Preambolo e l’Articolo 1

La Dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite riunita a Parigi, al Palais de Chaillot, il 10 dicembre 1948, contiene il “codice genetico” di una rivoluzione giuridica, politica e culturale che è tuttora in atto nel segno della centralità della persona umana. La Dichiarazione non è rimasta sola, una sorta di vox clamantis in deserto.

Essa è all’origine di un nuovo Diritto internazionale, costituito da numerose Convenzioni giuridiche (in materia di discriminazione razziale, tortura, discriminazione nei riguardi delle donne, diritti dei bambini, diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, diritti delle persone con disabilità, ecc). La sua caratteristica essenziale è di avere recepito principi di etica universale e di traghettarli, con la forza della norma giuridica, in tutti i campi, dalla politica all’economia.

Il Preambolo della Dichiarazione universale è importante perché enuncia principi assolutamente innovativi per il sistema delle relazioni internazionali, in particolare quello secondo cui il rispetto della dignità che inerisce a “tutti i membri della famiglia umana” e dei loro diritti eguali e inalienabili sta alla base della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, dunque anche dell’ordine mondiale: il valore della dignità umana è posto al di sopra della sovranità degli stati.

Nel Preambolo è anche affermato che la migliore garanzia dei diritti umani è quella che previene la loro violazione e che, quindi, lo strumento più efficace per la promozione dei diritti della persona e dei popoli sono l’insegnamento e l’educazione.

Articolo 1

"Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza."

L’articolo 1 dice chiaramente qual è il fondamento dei diritti umani: è l’essere umano in quanto tale. Si nasce con i diritti e le libertà fondamentali. Il legislatore, nel nostro caso il legislatore internazionale, non ‘crea’ né ‘concede’ i diritti umani, ma li “riconosce”. I diritti umani preesistono alla legge scritta.

I diritti umani siamo noi. In epoca di assolutismo, ci fu chi disse: “L’Etat c’est moi” (lo Stato sono io). In virtù del riconoscimento giuridico dei diritti umani ciascuno di noi può a giusto titolo dire: “La Loi c’est moi” (la Legge sono io), beninteso la legge fondamentale, non il privilegio o il capriccio o il lusso. Dire diritti umani significa dire consapevolezza di altissima responsabilità personale e sociale, da spendere in termini di solidarietà e di servizio alla comunità. Gli estensori della Dichiarazione intesero i diritti umani come “verità pratiche”: il diritto alla vita è il bisogno vitale di vivere, il diritto al lavoro è il bisogno vitale di lavorare, e così via. Dissero: scriviamo un elenco di verità pratiche, senza chiederci qual è il loro fondamento. Ma l’articolo 1 esplicita senza mezzi termini proprio questo fondamento.

A distanza di cinquant’anni dal 10 dicembre 1948, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato, il 9 dicembre del 1998, un‘altra Dichiarazione (senza l’aggettivo ‘universale’) su “il diritto e le responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e realizzare le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti”. L’articolo 1 di questo solenne documento, conosciuto come la Magna Charta dei difensori dei diritti umani, proclama che “tutti hanno diritto, individualmente e in associazione con altri, di promuovere e lottare per la promozione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale”.

Notare il verbo ‘lottare’, beninteso pacificamente, in uno spazio dove non esistono confini e muri per la difesa dei diritti umani, dentro e fuori dello Stato di appartenenza: è lo spazio “glocale”, dal quartiere fino ai grandi santuari della politica internazionale. L’articolo 7 di questa Magna Charta è altrettanto impegnativo dell’articolo 1: “Tutti hanno diritto, individualmente e in associazione con altri, di sviluppare e discutere nuove idee e principi sui diritti umani e di promuovere la loro accettazione”. I difensori dei diritti umani sono spronati a innovare anche sul modo di concepire, per esempio, la cittadinanza e la stessa comunità internazionale: cittadinanza inclusiva la prima, casa comune di tutti i membri della famiglia umana

Articolo 2

"Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità."

Questo articolo, affermando che tutti i diritti e libertà enunciati nella Dichiarazione "spettano ad ogni individuo", potrebbe sembrare pleonastico rispetto all’articolo 1, è invece il suo completamento con l’ammonizione: giù le mani dalla dignità della persona e dai diritti che le ineriscono. L’espressione "senza distinzione", richiama implicitamente il principio di eguaglianza e introduce quello di non discriminazione, che verrà esplicitato dall’articolo 7. Il divieto di discriminazione è già espresso, in termini generali, nell’articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite (1945), che annovera tra i fini quello di "conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale ad umanitario, e nel promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione"(corsivo aggiunto).

La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell’annoverare il divieto di discriminazione tra quelli assoluti, come tali ad altissima valenza precettiva: al riguardo si parla di ius cogens, i cui principi obbligano tutti a prescindere dal fatto di averli accettati per iscritto. Siamo nel diritto consuetudinario, che comprende anche i divieti di schiavitù, di genocidio, di violazioni estese e reiterate dei diritti umani.

Il divieto di discriminazione è ribadito in tutte le Convenzioni giuridiche internazionali, in particolare nella Convenzione contro la discriminazione razziale, in quella contro le donne, in quella sui diritti delle persone con disabilità, in quella sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

L’articolo 2 della Dichiarazione universale offre una tipologia di cause e forme di discriminazione. Va sottolineato il secondo paragrafo che attiene allo ’statuto politico, giuridico o internazionale’ dei paesi e dei territori di afferenza delle persone. L’appartenenza di una persona ad uno stato a regime totalitario non può essere motivo di discriminazione da parte di governi e cittadini di stati a regime democratico.

Per i diritti umani non vale il principio mercantile della reciprocità. Forme sempre più frequenti di discriminazione attengono alla sfera della pratica religiosa, dell’educazione e della cittadinanza. Per esempio, le classi scolastiche ’differenziate’ per i bambini degli immigrati costituiscono flagrante violazione, oltre che del generale divieto di discriminazione, anche degli espliciti obblighi delle Convenzioni Unesco in materia sia di educazione (1960) sia di "protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali" (entrata in vigore nel 2006). Una forma particolarmente odiosa di discriminazione è quella che si traduce nella pulizia etnica e, spesso, nei collegati processi di vero e proprio genocidio. La discriminazione investe anche il mondo del lavoro. Le politiche che assumono come fisiologica la disoccupazione e la precarietà contravvengo il divieto di discriminazione. Le politiche di neoliberismo, improntate alla deregulation (economica e istituzionale) e che danno per scontato che ottocento milioni di esseri umani debbano morire per fame e povertà estrema, sono flagrantemente discriminatorie. C’è chi pensa, a ragione, che tali politiche debbano essere annoverate tra i crimini contro l’umanità. La discriminazione è l’alleata, talora subdola ma sempre perniciosamente efficace, di intolleranza, razzismo, xenofobia, guerra.

Articolo 3

“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”

“L’Articolo 3 è l’articolo che possiamo chiamare “della radice” e che quindi merita più ampio spazio. La vita, prima ancora di figurare nell’elenco dei diritti fondamentali della persona, è un valore assoluto, perché incarna la dignità umana cui ineriscono, come proclama l’articolo 1, tutti i diritti. Possiamo anche dire che la vita, il rispetto della vita, è il presupposto della legalità.

Le Costituzioni democratiche più recenti che dichiarano di fondarsi sulla dignità umana potrebbero anche dire che si fondano sulla vita delle persone. La vita è quella dell’essere umano integrale, fatto di anima e di corpo, di spirito e di materia, cioè di un soggetto che, oltre che essere libero, deve alimentarsi, fruire di alloggio, di salute, di educazione, di assistenza in caso di necessità. Il rispetto del diritto alla vita comporta la realizzazione di tutti i diritti umani. Separando i diritti civili e politici dai diritti economici, sociali e culturali è come se si squartasse l’essere umano in due parti. La vita è una verità integrale. Il rispetto del diritto alla vita si persegue col rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e, contemporaneamente, con politiche sociali. In questo contesto, l’economia di giustizia è altrettanto essenziale dello Stato di diritto.

Il diritto alla vita è collegato al diritto alla libertà e al diritto alla sicurezza: è la triade vitale, come tale indissociabile. La libertà è un albero: libertà da (dal bisogno: povertà estrema, inquinamento, malattie epidemiche; dal potere prevaricatore: dittature, autoritarismi, partitocrazia, imposizioni di pensiero unico, armi); libertà di (esercitare tutti i diritti di cittadinanza, scegliere questo o quel lavoro, professare questa o quella religione o non credere); libertà per (realizzare un percorso di vita ‘degna’, perseguire insieme obiettivi di bene comune, condividere, accogliere, costruire percorsi di pace positiva).

La sicurezza non è soltanto una percezione, essa è soprattutto la capacità effettiva delle persone di esercitare “le” libertà. Perché sussista effettivamente questa capacità, occorre creare i contesti (educativi, politici, economici) che ne facilitino l’acquisizione e l’esercizio. Sono molto belle ed utili le riflessioni che in questa materia fa Amartya Sen. Nel laboratorio delle Nazioni Unite si è pervenuti alla definizione della sicurezza come “umana” (human security). Ad aprire la via è stato lo Undp, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che ha qualificato di ‘umano’ anche lo sviluppo (human development) corredandolo di puntuali indicatori. Sicurezza umana è sicurezza delle persone e delle comunità umane - People security - ed ha contenuto multidimensionale: la sicurezza è economica, sociale, ambientale, di ordine pubblico. La sicurezza dello Stato - State security - è, deve essere, funzionale alla sicurezza multidimensionale delle persone.

Secondo l’articolo 3, e in questa prospettiva multidimensionale, le ragioni della sicurezza non possono prevalere su quelle della vita e della libertà, non possono quindi giustificare la violazione di diritti fondamentali. L’articolo 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) prevede che “in caso di pericolo pubblico eccezionale che minacci l’esistenza della nazione” gli Stati possono prendere, in via del tutto eccezionale e provvisoria, misure in deroga agli obblighi imposti dal Patto. Lo stesso articolo sottrae a questa possibilità di ‘sospensione’ delle garanzie gli articoli che fanno riferimento al diritto alla vita, al divieto di tortura e di schiavitù, a taluni principi di carattere processuale, ai diritti alla libertà di pensiero, coscienza e religione. La lotta al terrorismo e alla criminalità deve avvalersi di strumenti compatibili coi diritti umani.

I diritti economici e sociali, i diritti alla pace, allo sviluppo, all’ambiente sano fanno parte del ‘pacchetto sicurezza’ il quale rinvia al principio di interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti. Il diritto alla sicurezza umana comporta necessariamente, come previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, la messa in funzione di un sistema di sicurezza collettiva a raggio mondiale, comprensivo sia della dimensione ‘ordine pubblico’ sia della dimensione ‘sicurezza economica e sociale’. Nel mondo globalizzato, non ci può essere sicurezza interna senza sicurezza internazionale. Perché ciò avvenga, occorre far funzionare efficacemente le legittime istituzioni multilaterali, a cominciare dall’Onu. Chi pensa di potere garantire la sicurezza multidimensionale erigendo muri nazionalistici e localistici, oltre che essere fuori dalla storia, viola il diritto alla vita e alimenta l’insicurezza. Il rispetto della vita comporta che si tuteli l’integrità dell’essere umano sempre più messa a repentaglio dalle biotecnologie. Grazie anche all’iniziativa dell’Unesco, la bioetica viene ancorata al paradigma dei diritti umani.

In questa direzione vanno la Dichiarazione universale su “Genoma Umano e Diritti Umani” (1997) e la Dichiarazione universale su “Bioetica e Diritti Umani” (2005) ambedue adottate dalla Conferenza generale dell’Unesco. Solo all’Unesco è stato consentito di usare l’aggettivo “universale”, in ragione della estrema delicatezza della materia. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea è perentoria nell’interdire la “clonazione riproduttiva degli esseri umani” (art.3).

Quando inizia la vita? La Convenzione internazionale sui diritti dei bambini (1989) si limita a dire che “si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”. L’articolo 4.1 della Convenzione interamericana dei diritti umani (1969) è più esplicita al riguardo: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita. Tale diritto è protetto dalla legge e, in generale, dal momento del concepimento nessuno sarà arbitrariamente privato della vita”. Lo spazio di questi miei interventi non consente di addentrarsi nel campo della Bioetica e del nascente Biodiritto, per tentare di affrontare i temi del testamento biologico, dell’eutanasia, dell’accanimento terapeutico, dalla cura del dolore, dell’aborto, delle cellule staminali, ecc.. In conclusione, se c’è l’obbligo di difendere la vita, anche a prescindere da un accordo generale sulla data del suo inizio, non c’è posto né per la pena di morte né per la guerra. L’antinomia è di carattere assoluto. Coloro che difendono la vita ma avallano la legittimità della “guerra giusta” e magari anche esaltano il “mercato”, non sono credibili.

Articolo 4

"Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma"

"Il contenuto di questo articolo è ribadito dall’articolo 8 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, con l’aggiunta di altri commi, in particolare il 3.a) che dispone: "Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio".

Il divieto di schiavitù è tra i più antichi del diritto internazionale consuetudinario. Risale al 1815 una Dichiarazione riguardante l’abolizione della tratta degli schiavi. E’ del 1904 il Trattato internazionale per la soppressione della tratta delle bianche, del 1910 la prima Convenzione per la soppressione del commercio delle bianche, del 1921 la Convenzione per la soppressione del traffico di donne e minori, del 1926 la Convenzione sulla schiavitù, del 1933 la Convenzione per la soppressione del traffico di donne maggiorenni, del 1949 la Convenzione per la soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui, del 1956 la Convenzione supplementare riguardante l’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e degli istituti e pratiche analoghe alla schiavitù, del 2000 il Protocollo ’tratta di persone, in particolare donne e minori’ allegato alla Convenzione internazionale contro il crimine transnazionale organizzato. Esistono numerosi altri strumenti giuridici internazionali in cui figura il divieto relativamente a soggetti quali donne, bambini, detenuti, lavoratori, migranti.

Ho richiamato la lunga lista di carte giuridiche per sottolineare che la materia in questione è debordante, è come una piaga che non si rimargina, anzi si allarga a mò di metastasi. Le cosiddette forme moderne di schiavitù sono appunto espressioni di metastasi, alla cui riproduzione contribuiscono certamente i processi legati all’interdipendenza planetaria e alla globalizzazione.

Il "traffiking" di donne e bambini è forma moderna di riduzione in schiavitù. Certamente è una forma di riduzione in schiavitù l’arruolamento di bambini nei corpi militari e paramilitari e il loro impiego sul campo in azioni di violenza, nonché in ’peggiori forme di lavoro minorile’. Per la prevenzione e soppressione di queste forme di schiavitù sono in vigore i due Protocolli (2000) alla Convenzione internazionale sui diritti dei bambini, rispettivamente sul loro coinvolgimento nei conflitti armati e sul traffico, prostituzione e pornografia infantile, nonché la Convenzione del 1999 sulle peggiori forme di lavoro minorile.

Ci sono forme subdole di riduzione in schiavitù come quelle praticate da sette e da fondamentalismi di varia ascendenza. Una forma tanto diffusa quanto di difficile sradicamento è quella domestica. Forma di schiavitù ripugnante è quella perpetrata dal ’caporalato’ nei riguardi di contadini e operai provenienti da paesi poveri. E c’è la riduzione in "servitù", se non la vogliamo chiamare "schiavitù", di interi strati sociali ad opera di cosche mafiose, n’drangheta e camorra. Ancora. Il tradizionale commercio di schiavi dall’Africa è cessato, ma c’è la schiavitù di intere popolazioni, in varie parti del mondo, costrette alla monocultura e quindi a rinunciare all’autosufficienza alimentare. Di contro, c’è la schiavitù prodotta dal virus del consumismo nei riguardi di quella minoranza d’umanità che a suo tempo schiavizzava i popoli coloniali. Una forma di schiavitù, estremamente pervasiva, è quella elegantemente coltivata dal Fondo Monetario Internazionale all’insegna delle politiche di "aggiustamento strutturale", cioè dello strozzinaggio nei confronti dei più deboli.

Le legislazioni nazionali ed europea tentano di arginare la metastasi delle moderne e antiche forme di schiavitù. Il loro compito sarebbe agevolato se avessero il coraggio di recepire integralmente, per esempio in appropriate leggi sull’immigrazione e sui diritti di cittadinanza, l’approccio "diritti umani" che è proprio della normativa delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro."

Articolo 5

"Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumani o degradanti".

"Non sono ammesse deroghe al divieto, neppure nel contesto di ’stati di necessità’. La tortura figura nell’elenco dei crimini contro l’umanità, come tale perseguibile anche ai sensi del Diritto internazionale penale e del Diritto internazionale umanitario.

Non c’è bisogno di sottolineare che quanto vietato dall’articolo 5 è tra le cose più ripugnanti che l’essere umano possa mettere in atto a danno dell’integrità psichica e fisica di persone in condizioni di particolare vulnerabilità. Al perentorio divieto sancito dal diritto si accompagnano sdegno, ribrezzo, incondizionata condanna morale.

La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degranti, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, stabilisce all’articolo 1 la seguente definizione di tortura: "Qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un reato che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o col suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate".

Si evince che per questa fattispecie di crimini occorre che il soggetto che li perpetra abbia uno status, più o meno elevato, di pubblica autorità. Se questo manca, la fattispecie criminologica assume altro nome. Il danno prodotto dai comportamenti interdetti può essere di natura sia fisica sia psicologica. Il comma 3 dell’articolo 2 della citata Convenzione dispone che "l’ordine di un superiore o di un’autorità pubblica non può essere invocato a giustificazione della tortura". In altre parole, il subordinato può rifiutarsi di eseguire l’ordine del suo superiore e questo non può punirlo. Nei primi mesi della guerra nella ex Jugoslavia, all’inizio degli anni novanta, ci furono molti disertori. L’Asssemblea dei Cittadini di Helsinki, la rete di società civile sognata in carcere da Vaclav Havel e da altri difensori dei diritti umani di "Charta 77",, diffuse allora un documento in cui, con puntuale richiamo del comma 3 citato, si sosteneva la legittimità (diritto-dovere) della diserzione dalla guerra civile (fratricida) assimilando questa alla tortura.

In materia è anche in vigore una Convenzione europea del 1989. In virtù sia di questa sia della Convenzione ONU del 1984 sono in funzione due appositi Comitati formati da esperti indipendenti, col compito di monitorare l’applicazione delle rispettive Convenzioni e, per il Comitato europeo, anche di effettuare visite direttamente nei luoghi di detenzione temporanea (posti di polizia) o permanente (carceri).

Nonostante la pressione esercitata dai pertinenti organi delle Nazioni Unite, il Codice penale italiano non contiene ancora una norma che preveda, espressamente, il reato di ’tortura’. Nei primi anni 2000, ci furono dibattiti e proposte in Parlamento. Ci fu chi avanzò una proposta con una definizione di tortura per così dire lassista avuto riguardo all’entità delle sofferenze psichiche, nel senso che, perché si configurasse il reato, occorreva che la minaccia di inflizione di danno venisse iterata. Insomma, non sarebbe bastato che il pubblico ufficiale dicesse una sola volta "se non parli, ci saranno gravi conseguenze per tuo padre o tua sorella". Avrebbe dovuto ripetere la minaccia due, tre, quattro volte. Vergogna. Il tentativo era di snaturare il concetto fissato dalla Convenzione Onu. Occorre vigilare perché in Italia il concetto di tortura sia mutuato alla lettera dall’articolo 1 di detta Convenzione.

Nei regimi autoritari la pratica della tortura e di atti equivalenti è all’ordine del giorno. Circolano tuttora manuali di addestramento, anche di sofisticato taglio ’medico’, su come infliggere tortura che non comporti però la morte dei torturati. Nella storia recente, si ricordano, tra gli altri, i casi del Cile e dell’Argentina. Più vicino a noi, ci sono i casi di Abu Ghraib e di Guantanamo, abbondantemente corredati di testimonianze, fotografie (e qualche blanda condanna). Nella situazione di insicurezza che stiamo vivendo, occorre vigilare perché si spengano sul nascere le tentazioni di autoritarismo (v. i Patriot Acts), cioè di disinvolta violazione dei diritti umani, compreso quello all’integrità fisica e psichica, e di elementari principi dello stato di diritto. Senza dimenticare che la pratica del razzismo e della xenofobia si traduce in atti inumani, crudeli e degradanti, assolutamente vietati al pari della tortura. L’articolo 20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ratificato dall’Italia nel 1977) dispone: "1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge. 2. Qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all"ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge". In sostanza, il razzismo viene equiparato alla guerra. Terreno comune: tortura e comportamenti affini.

Nei nostri paesi democratici, antidoti efficaci sono l’educazione degli operatori della giustizia e delle forze di polizia (e di custodia) al rispetto dei diritti umani e il monitoraggio capillare condotto dalle organizzazioni di società civile e di volontariato."

Articolo 6

“Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica”

“Avere personalità giuridica significa “esistere” per un ordinamento giuridico, naturalmente con diritti, doveri e responsabilità. Il riconoscimento del fatto che la persona umana, in quanto tale, è soggetto, non oggetto di diritto, è atto dovuto. Quale titolare di diritti che ineriscono alla dignità umana, la persona nasce come soggetto giuridico. Gli ordinamenti giuridici non esisterebbero senza la persona umana, poiché questa ne è il fondamento. L’immigrato irregolare o il Rom o i cosiddetti homeless (senza dimora) o sans-papiers non sono “sconosciuti” al diritto, tanto meno “inesistenti” per esso.

La “soggettività giuridica” è distinta dalla “cittadinanza”, come d’altronde stabilisce la Dichiarazione universale che dedica specificamente alla seconda l’articolo 15. Essa è uno status primordiale della persona, le cui modalità o articolazioni operative - per l’esercizio di diritti e di doveri - sono specificate appunto nello statuto di cittadinanza: questo avviene, storicamente, all’interno dei singoli ordinamenti statuali.

La personalità giuridica dell’essere umano va distinta dalla personalità giuridica di strutture organizzate che sono create per il conseguimento di determinati fini: gli stati, i comuni, le organizzazioni intergovernative, le camere di commercio, le università, le associazioni. Per queste entità “derivate” si parla di “persone giuridiche” per distinguerle appunto dalle persone umane la cui soggettività giuridica, ripeto, ha carattere “originario”. E’ appena il caso di segnalare che la personalità giuridica degli enti derivati può essere di diritto pubblico o di diritto privato.

Nel caso degli enti e delle associazioni all’interno degli stati la personalità giuridica è “attribuita” o “concessa”, diversamente che per le persone umane la cui soggettività giuridica, preesistendo al diritto positivo, è, deve essere semplicemente ‘riconosciuta’. Nei tempi, non propriamente preistorici, in cui studiavo il Diritto internazionale, nei relativi manuali trovavo un capitolo o, addirittura, un paragrafo intitolato: “L’individuo, oggetto del Diritto internazionale”. L’assunto era che soltanto gli Stati ne erano i soggetti, unici ed esclusivi: le persone umane erano ‘cosa loro’, come dire un affare interno alla rispettiva giurisdizione domestica. La dogmatica giuridica che argomentava sulla persona umana ‘oggetto’ è stata ampiamente usata ed abusata dalle ideologie che esaltavano, o addirittura deificavano, lo Stato come soggetto giuridico iperumano.

Con l’avvento del Diritto internazionale dei diritti umani, la persona umana viene liberata nella sua soggettività giuridica originaria e trionfa dunque sulla perniciosissima idolatria statualistica. Quella della persona umana è personalità giuiridica di diritto universale, un diritto super-costituzionale per sua intrinseca natura.”

Articolo 7

“Tutti sono eguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione”.

“A che tipo di eguaglianza fa riferimento questo articolo? Eguaglianza meramente formale o eguaglianza sostanziale? Significa che tutti, egualmente, devono essere posti nella condizione di competere, e poi vinca il migliore? E’ l’eguaglianza dei migliori? Eguaglianza come meritocrazia? Chi ha bisogno d’assistenza o di cibo o di acqua potabile o di cure mediche o è senza lavoro (non per sua colpa) fa parte degli ‘eguali’? Gli immigrati, con o senza papiers, sono eguali ai ‘cittadini’?

La riposta è che “dinnanzi alla legge” l’eguaglianza è quella proclamata dall’articolo 1, è eguaglianza sostanziale: si nasce ‘liberi ed eguali in dignità e diritti’: cioè, prima che dinnanzi alla legge si è eguali già “prima della legge”.

Questo, in punto di diritto, quale premessa per dire, tra l’altro, che la cultura della meritocrazia non è un assoluto. In punto di fatto, la vita umana sul pianeta è solcata da una ragnatela di diseguaglianze e di discriminazioni. La povertà estrema è indicatore di drammatica diseguaglianza. In molte parti del mondo le donne non sono eguali ai maschi, addirittura si codifica e si esalta la ‘discriminazione positiva’ nei riguardi delle prime.

L’articolo 7 stabilisce che tutti hanno diritto ad una “eguale tutela da parte della legge”. All’eguaglianza per così dire ontica deve corrisponde la “eguale tutela da parte della legge”. Si passa ai fatti.

Il primo comma dell’articolo 3 della Costituzione italiana è in perfetta sintonia con l’articolo 7 della Dichiarazione universale. Il secondo comma va oltre, nel senso di dire qualcosa di più preciso su come garantire l’eguaglianza: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Certamente occorrono buone leggi ma, in tema di eguaglianza sostanziale, occorrono politiche che abbiano sempre presente il principio di interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani e lo traducano in termini concreti. “Rimuovere gli ostacoli” non è sinonimo di “correre ad ostacoli”. Per garantire l’eguaglianza non basta lo Stato di diritto, ci vuole anche lo Stato sociale. Una classe politica che inneggi al primo e si dimentichi del secondo è come se lanciasse la spugna, rinuncia ad assolvere a quelle responsabilità che la legittimano in quanto classe governante a livello nazionale e a livello internazionale. I grandi vessilliferi del neoliberismo e della de-regulation hanno svolto il mestiere di necrofori dell’eguaglianza sul piano mondiale.

L’articolo 7 della Dichiarazione si riferisce coerentemente anche alla discriminazione, quale nemica di “tutti i diritti umani per tutti” e dispone che le pubbliche autorità hanno l’obbligo di dar l’esempio nel prevenire e nel combattere sia la discriminazione (in tutte le sue forme, evidentemente) sia l’incitamento alla discriminazione. E’ qui il caso di segnalare che l’articolo 20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici mette sotto lo stesso perentorio divieto sia la propaganda della guerra sia “qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza”.

Dovrebbe esser chiaro che quanto stabilito dall’articolo 7 della Dichiarazione va molto più in là della scritta “La legge è eguale per tutti” che troviamo nelle aule dei tribunali. Premesso che i tribunali sono comunque necessari e irrinunciabili, si deve dire che l’eguaglianza si persegue soprattutto prima e oltre le sentenze. L’articolo 7 dice che la legge “per tutti” è: lavoro, salute, educazione ... .”

Articolo 8

“Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge”.

“Tutti devono essere in grado di adire un tribunale ‘competente’, certamente non per il gusto di intasare i palazzi di giustizia con dibattimenti e camere di consiglio fini a se stessi. L’obiettivo è di ottenere giustizia, a cominciare dall’accertamento imparziale dei fatti per arrivare alla riparazione e all’eventuale condanna. La possibilità di ricorso deve essere effettiva per tutti. Questo significa che anche chi è analfabeta o povero o straniero deve essere messo nella reale condizione di avvalersi degli strumenti di garanzia dei suoi diritti. Il cosiddetto patrocinio gratuito o la presenza di un interprete nei casi in cui parte processuale sia uno straniero configurano altrettante possibilità concrete. La carenza di cultura, se non proprio l’analfabetismo, e la povertà non devono costituire cause ostative per l’applicazione dell’articolo in questione. Se così fosse, ci sarebbe diniego di diritti fondamentali.

“Tribunali competenti”: quando fu proclamata la Dichiarazione universale, tali erano soltanto i tribunali interni ai vari stati, i quali erano tenuti ad applicare quanto disposto dalle rispettive costituzioni e leggi nazionali. Oggi, la possibilità di ricorso ha uno spazio molto più ampio, va al di là della giurisdizione domestica. Abbiamo infatti, almeno in alcune ‘regioni’ del mondo, tribunali internazionali competenti proprio nella materia che qui interessa: la Corte europea dei diritti umani, la Corte interamericana dei diritti umani, la Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli. Un volta esaurita la via giudiziaria ‘interna’ (in Italia, i tre gradi di giudizio: primo grado, appello, cassazione) è possibile per la singola persona adire direttamente queste magistrature sopranazionali, citando così sul banco degli accusati addirittura gli Stati. Ci si può rivolgere anche ai Tribunali speciali riguardanti i crimini perpetrati nella ex Jugoslavia e nel Rwanda, la Corte penale internazionale, la stessa Corte di giustizia dell’Unione Europa (che si interessa anche di diritti fondamentali). Occorre sottolineare che in virtù dello sviluppo organico del Diritto internazionale dei diritti umani, i tribunali nazionali, a cominciare dalle Corti costituzionali, devono applicare direttamente anche norme e principi di tale Diritto riconoscendo la primazìa sul diritto interno.

L’espressione “tribunali competenti” in sede internazionale deve essere intesa in modo più ampio, tale cioè da comprendere anche quegli organismi sopranazionali che svolgono funzioni di garanzia quasi-giudiziaria, in risposta a ‘ricorsi individuali’: tali sono i Comitati delle Nazioni Unite preposti a varie Convenzioni giuridiche (in materia di diritti civili e politici, tortura, discriminazione razziale, diritti dei bambini, discriminazioni contro le donne, diritti dei lavoratori migranti, diritti delle persone con disabilità).

E’ importante segnalare che la tutela dei diritti umani può essere, oggi, perseguita anche per via extra-giudiziaria, per esempio ricorrendo al Difensore Civico, al Tutore Pubblico dei Minori, alla Commissioni Nazionali per i Diritti Umani (ove esistenti). L’Italia ha Difensori civici a livello comunale, provinciale e regionale, ma non anche a livello nazionale. A questo livello, non ha neppure la Commissione Nazionale, come raccomandato con insistenza dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d’Europa.

L’Italia è uno dei tre paesi, fra i quarantasette membri del Consiglio d’Europa, che non è dotato di “competenti Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani”. Tra i motivi: sospetti e resistenze nel mondo politico (si temono ‘contraltari’), sacche di ottusità e formalismo giuridico in altre sedi (che bisogno c’è, dicono, di Difensore civico se abbiamo degli ottimi Tar?). Non hanno capito niente. Tra gli altri Paesi, la Svezia si tiene ben caro il suo Ombudsman (di antica istituzione). In Spagna, il Difensore Civico si chiama ‘Defensor del Pueblo’ ed ha status di organo costituzionale.

Importante annotazione: ai Tribunali si ricorre quanto la presunta violazione dei diritti è avvenuta e si pagano profumatamente le spese processuali. Il Difensore Civico agisce in via preventiva e non costa nulla.

Articolo 9

"Nessuno individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato"

"Questo divieto fa parte di quell’insieme di principi che vanno sotto il nome di ’Habeas corpus’. In questo stesso contesto si collocano anche i successivi articoli 10 e 11. La materia è particolarmente delicata trattandosi di limitazioni alla libertà fisica della persona e quindi di situazioni in cui la persona può essere oggetto di gravi soprusi. L’eventuale detenzione o imprigionamento (o ’fermo’) deve avvenire in ossequio alla legge. Chi si trova coinvolto in queste situazioni ha il diritto di conoscerne i motivi. Siamo in presenza di un principio sacrale di diritto consuetudinario, il cui inizio si fa risalire in Inghilterra (1305 sotto il re Edoardo I), con successiva codificazione ad opera del Parlamento inglese nel 1679.

L’espressione latina fa riferimento ad un’ordinanza di rilascio di un prigioniero: "Hai il tuo corpo". Sulla traccia della Dichiarazione universale, il Diritto internazionale dei diritti umani si è arricchito di norme e strumenti sempre più puntuali e rigorosi.

L’articolo 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) fa precedere il ’divieto’ dal ’diritto’: "Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona". Stabilisce che "nessuno può essere privato dalla propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge" e che "chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell’arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui". Dispone inoltre che "chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegale ha pieno diritto ad un indennizzo". Anche le Convenzioni che sono alla base dei sistemi regionali dei diritti umani dedicano puntuali articoli alla materia dello ’habeas corpus’: per esempio l’articolo 5 della Convenzione europea del 1950, l’articolo 6 della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981, l’articolo 7 della Convenzione interamericana del 1969, l’articolo 14 della Carta araba dei diritti umani del 2004.

Nel quadro delle Nazioni Unite sono stati prodotti numerosi documenti che fissano criteri e regole di comportamento per gli operatori della giustizia, tra gli altri: ’Regole minime standard per il trattamento dei detenuti" (1957, 1977), ’Corpo di principi per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualunque forma di detenzione o restrizione’ (1988), ’Regole delle Nazioni Unire per la protezione dei minori privati della libertà’ (1990), ’Linee guida sul ruolo dei Procuratori’ (1990).

Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, lo ’habeas corpus’ ha subito notevoli deroghe, assolutamente incompatibili ai sensi della vigente legalità internazionale (consuetudinaria e scritta e sviluppata in convenzioni giuridiche). Nel 2002 l’Amministrazione Bush diede vita ad un sistema di tribunali militari per giudicare presunti terroristi, per i quali non doveva valere lo "habeas corpus’ nei riguardi di soggetti i quali, sempre secondo Bush, si collocavano al di fuori delle garanzie previste dalle Convenzioni di Ginevra (Diritto internazionale umanitario). Questo approccio fu rigettato dalla Corte Suprema nel 2006. Il Congresso, controllato dai Repubblicani, rispose varando il ’Military Commissions Act" del 2006 che, nella sostanza, recepiva la tesi dell’Amministrazione. Il 12 giugno 2008, la Corte Suprema, con cinque voti a favore e quattro contrari, decretò l’incostituzionalità della suddetta tesi, dichiarando che i sospettati di terrorismo internazionale detenuti nella base militare di Guantanamo Bay hanno il diritto di ricorrere presso le (ordinarie) corti federali contro la loro detenzione in quella base.

Certamente, diritti umani e stato di diritto sono messi a dura prova dal terrorismo, così come dalla criminalità organizzata, interna e internazionale. Per la tenuta dei regimi autenticamente democratici, oltre che la probità e la competenza dei governanti (compresi i magistrati e gli operatori di polizia), è assolutamente necessaria la fiducia dei cittadini nelle pubbliche istituzioni. Altrettanto necessaria è la cooperazione internazionale, da portare avanti nelle legittime sedi istituzionali multilaterali."

Articolo 10

"Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta".

"Come per altri articoli, anche in questo caso il Patto internazionale sui diritti civili e politici e le Convenzioni giuridiche sono più dettagliati. L’articolo 9 del Patto, in particolare i commi 2 e 3, stabiliscono che chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un’accusa di carattere penale deve essere tradotto "al più presto" davanti ad un giudice e la detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola.

L’espressione "al più presto" viene ribadita dal terzo comma dell’articolo 5 della Convenzione europea con l’aggiunta che la persona in questione "ha diritto ad essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante il procedimento".

A queste norme riguardanti il processo dentro gli stati, occorre aggiungere le altre che dispongono che le persone, una volta esauriti i rimedi interni, hanno il diritto e la possibilità di adire anche i tribunali internazionali competenti a giudicare in materia di diritti umani (Corte europea, Commissione e Corte interamericana, Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, Corte penale internazionale, Tribunali internazionali speciali). Come dire, la sfera della giustiziabilità è andata al di là della mera ’giurisdizione domestica’ degli stati.

Le garanzie qui evocate sono costituite, innanzitutto, dalla reale possibilità che tutte le persone, su un piede di ’piena eguaglianza’, possano adire un tribunale, che giudichi super partes. Il tribunale deve essere indipendente, in particolare rispetto al potere dell’Esecutivo, e i suoi membri devono procedere in tutta imparzialità. La cosiddetta certezza del diritto è assicurata primariamente dalla magistratura.

Siamo in presenza di principi fondamentali dello ’Stato di diritto", che prevedono la “distinzione dei Poteri” (legislativo, giudiziario, esecutivo). Nel sistema democratico, il potere legislativo, esercitato dal Parlamento ha certamente la primazìa sugli altri, ma anche lo stesso Parlamento, nell’esercizio della delega ricevuta dal ’popolo sovrano’ (democrazia rappresentativa), non può discostarsi dal nucleo duro di principi e norme costituito dal Diritto internazionale dei diritti umani, non può insomma disattendere l’obbligo che anche su di esso incombe di salvaguardare i diritti e le libertà fondamentali della persona. In altre parole, e sempre con riferimento ai sistemi politici democratici, quando si tratta di ’riformare’ il processo e la magistratura occorre aver ben presenti i ’paletti’ dello ius cogens universale e procedere nell’ottica di garantire, non di condizionare o restringere, la sfera di indipendenza e imparzialità dei giudici. Occorre ribadire, opportune et inopportune, che la filosofia morale e giuridica dei diritti umani è quella del procedere sulla via del migliorare e del perfezionare, non del regredire.

C’è la garanzia della pubblicità delle udienze: i procedimenti ’a porte chiuse’ sono, devono costituire delle eccezioni. Faccio notare che in non pochi casi si rende necessaria e utile la presenza alle udienze di delegazioni di osservatori internazionali, soprattutto di organizzazioni non governative quali Amnesty International e Human Rights Watch.

Un’ulteriore garanzia sta nei tempi, che devono essere rapidi (si parla anche di tempi ragionevoli) sia quanto ad apertura dei procedimenti sia quanto ad espletamento dei medesimi. La tempestività, così come l’osservanza dei parametri di indipendenza e imparzialità, dipende sia da fattori obiettivi - buone leggi, codici non farraginosi, organizzazione degli apparati, ecc. - sia da fattori che attengono alle qualità personali dei giudici: senso della legalità, competenza tecnica, rigore morale, incorruttibilità, consapevolezza di esercitare il massimo dei poteri, qualcosa che somiglia, quanto meno metaforicamente, ad un diritto di vita o di morte sulle persone. Per i magistrati occorre una marcia in più: la particolare sensibilità che discende dall’interiorizzazione del codice universale dei diritti umani. All’interno della scuole di specializzazione forense deve essere dato maggiore rilievo alla conoscenza ’interdisciplinare’ di questa materia.

Anche in questo campo deve funzionare una pedagogia del giudicare e, come per qualsiasi disegno educativo e formativo degno di questo nome, lumeggiare e seguire l’esempio è essenziale: tra gli altri esempi, che sono numerosi, quello di Rosario Livatino, il giudice ragazzino assassinato da un commando della mafia il 21 settembre del 1990.

Tutti i magistrati devono essere consapevoli di essere ’difensori dei diritti umani’, valgono anche per loro le garanzie proclamate dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite "sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti". Questa Magna Charta dei difensori dei diritti umani accomuna i magistrati alla schiera dei ’persuasi’, anche dei più umili, i quali operano per gli ideali di giustizia buona e giusta, riassumibili in: ’tutti i diritti umani per tutti’."

Articolo 11

"1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso".

"Si tratta di una norma di contenuto molto denso, una sorta di sintesi delle sintesi dei principi che devono informare il giusto processo. Anche in questo caso si tratta di principi, che nel loro insieme, appartengono a quella parte del diritto consuetudinario che qualifica il progredire della ’civiltà del diritto’. Innanzitutto la presunzione d’innocenza, la quale deve sussistere fino a quando la colpevolezza dell’accusato non sia stata provata legalmente. E’ un principio delicatissimo, che però può essere nullificato da uno ’strillo’ di mass media. Ne va della dignità, spesso della stessa vita fisica, della persona.

Il secondo comma dell’articolo richiama altri importanti principi in materia di diritto e procedura penale, in particolare ’nulla poena sine lege" (irretroattività della legge penale). Ma questo non vale per i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità, il crimine di genocidio. Il lungo e dettagliato articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici stabilisce il diritto dell’accusato alle seguenti garanzie processuali ’minime’: di essere informato sollecitamente, ’in una lingua a lui comprensibile’, della natura e dei motivi dell’accusa; di disporre del tempo necessario per preparare la difesa; di essere giudicato ’senza ingiustificato ritardo’, cioè in tempi ragionevoli; di essere presente alle udienze; di beneficiare di gratuito patrocinio (difensore d’ufficio) in caso di necessità; di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico; di farsi assistere gratuitamente da un interprete; di non essere costretto a deporre contro se stesso; di potere ricorrere ad un tribunale di seconda istanza (in Italia, oltre che in appello, anche in Cassazione); dopo la eventuale condanna, che venga riesaminato il caso in presenza di fatti nuovi; di essere adeguatamente indennizzato in presenza di errore giudiziario.

L’articolo 10 del Patto internazionale dispone che chi è privato della propria libertà deve essere trattato "con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana", che gli imputati devono essere separati dai condannati, e che gli imputati minorenni "devono essere separati dagli adulti e il loro caso deve essere giudicato il più rapidamente possibile". Per i minorenni, più dettagliate disposizioni sono nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dei minori del 1989.

Un principio di grande civiltà giuridica è quello che bilancia gli strumenti dell’accusa con quelli della difesa. Con l’avvento del Diritto internazionale penale, in fertile interazione con il Diritto internazionale dei diritti umani e il Diritto internazionale umanitario, e l’entrata in funzione della Corte penale internazionale e dei Tribunali internazionali speciali, si va affermando il principio di "universalità della giustizia penale" per quanto riguarda i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio. Le giurisdizioni sopranazionali e le giurisdizioni interne degli stati sono egualmente competenti a perseguire i presunti criminali.

In Italia, i processi sono lenti, quelli civili hanno tempi escatologici, le carceri sono sovraffollate, con grande maggioranza di immigrati, quasi ciclicamente scattano periodi di ’manette facili’. Al processo giusto, equo e in tempi ragionevoli, condotto da giudici indipendenti e imparziali, così come a luoghi di detenzione che facciano salva la dignità umana dei reclusi, tutti abbiamo diritto in virtù non soltanto del Diritto costituzionale (interno) ma anche del Diritto internazionale dei diritti umani. La qualità dello "Stato di diritto" si misura proprio su questo terreno.

Nella casa di reclusione ’Due Palazzi’ di Padova , insieme con l’affollamento, c’è anche un ’polo universitario’, con giovani che si sono brillantemente laureati nel Corso triennale di "Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani" e ora stanno studiando per conseguire il diploma di Laurea magistrale (biennale) in "Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace". La speranza, unita all’intelligenza e alle fede in ideali universali, è una virtù molto fertile."

Articolo 12

"Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni".

"E’ qui riconosciuto il diritto alla riservatezza, alla cosiddetta privacy. Non è sinonimo di diritto ’all’anonimato’ o ’ad essere solo/a’, bensì come diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni quale presupposto per l’esercizio di molti altri diritti di libertà.

E’ un classico diritto "negativo", nel senso che lo stato (e qualunque altro soggetto) deve astenersi dall’interferire in modo arbitrario o illegale nella vita privata della persona. Non significa però ’inerzia’ delle istituzioni. Alla ’astensione’ deve infatti accompagnarsi la ’protezione’ del diritto fondamentale

L’articolo 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici riprende integralmente l’articolo 12 della Dichiarazione. Ci sono vari tipi di privacy. Uno riguarda la diffusione via Internet di dati personali: la loro divulgazione potrebbe indurre a comportamenti discriminatori o razzistici. C’è un diritto alla privacy in campo medico e anche in campo politico. In questo secondo caso tra le garanzie dei diritti democratici c’è quella della segretezza del voto.

Siamo in presenza di un diritto particolarmente complesso, difficile ed esigente per una molteplicità di ragioni. Innanzitutto perché, coinvolgendo onore e reputazione, tocca la sfera più intima e sensibile della dignità umana, interpella cioè il valore dei valori dell’intera costruzione giuridica dei diritti umani. Allo stesso tempo, la sua protezione e la stessa interpretazione dei suoi contenuti deve confrontarsi con l’evoluzione di una tecnologia sempre più pervasiva e invasiva e con le esigenze, sempre più impellenti, della sicurezza sociale e collettiva, interna e internazionale.

La protezione del diritto alla privacy comporta che ci siano appropriate normative dei singoli stati, le quali dispongano per l’istituzione di appositi organi di garanzia e la messa in opera di adeguate procedure.

La Costituzione italiana è molto dettagliata al riguardo, ma in presenza di una fenomenologia in costante evoluzione e complessificazione, anch’essa ha bisogno di essere aggiornata e integrata, in via continuativa, da una più specifica normativa, nonché dalla giurisprudenza e dagli ’interventi’ (sanzionatori) ad opera dell’Autorità (indipendente) di garanzia dei dati personali (Garante della privacy).

L’articolo 12 della Dichiarazione universale menziona luoghi ed ambiti in cui il diritto alla riservatezza deve essere particolarmente garantito: famiglia, casa, corrispondenza. Il concetto di famiglia è quello definito dall’articolo 16 della stessa Dichiarazione, peraltro da ’inculturare’, senza snaturarne il senso, negli ordinamenti interni degli stati. Il Comitato diritti umani (civili e politici) delle Nazioni Unite ha stabilito che per ’casa’ deve intendersi il luogo in cui la persona risiede o realizza la sua abituale occupazione, e sollecita gli stati a specificare, nei rapporti che sono obbligati a presentargli periodicamente, il significato che nelle rispettive società viene dato anche alla famiglia. Ma evidentemente l’onore e la reputazione possono essere messi a repentaglio anche in altri ambienti e situazioni. Afferma lo stesso Comitato che "poiché tutte le persone vivono in società, la protezione della privacy è necessariamente relativa". Anche la privacy ha dunque dei limiti, a condizione però che siano rigorosamente previsti e disciplinati dalla legge.

Certamente legittima è la video-sorveglianza nei luoghi pubblici. Quanto legittima è in altri ambienti? Fin dove possono arrivare le esigenze di intelligence (’cìmici’ in case private, intercettazioni telefoniche, pedinamenti)? La ’legittimità’ dell’interferenza può arrivare fino a denudare le persone con il metaldetector nei posti di controllo di polizia all’imbarco negli aeroporti (non in cabine riservate)?

E c’è la privacy di soggetti particolarmente vulnerabili: bambini, anziani, persone con disabilità, immigrati, detenuti, degenti negli ospedali, ... . Anche essi sono titolari di un diritto fondamentale, ma quanto funzionano nei loro riguardi gli strumenti di protezione? E come proteggere la riservatezza, l’onore e la reputazione dall’invadenza tentacolare di Internet?

Si pensi alla voragine di fango putrido alimentata da messaggi messi in circolazione tramite reti informatiche, cellulari, sms e fotografie, che offendono pudore, onore e reputazione di vittime innocenti, o allo sbattere sui giornali la foto di chi riceve un avviso di garanzia con la prospettiva di un processo a distanza di anni. In questo secondo caso c’è violazione dell’onore e della reputazione, oltre che del diritto alla presunzione d’innocenza. Quando giornalisti assediano le abitazioni di parenti di caduti sul lavoro o in incidenti stradali o in missioni internazionali di pace, con lunghe zummate sui volti stravolti dei familiari e con l’insistenza perché rispondano a: come si sente? che cosa prova in questa triste circostanza? C’è violazione o meno del diritto alla privacy? Tra il diritto d’informare (quale informazione?) il pubblico dei lettori o dei teleutenti e il diritto alla riservatezza, al rispetto dell’onore e della reputazione di una persona, quale deve prevalere?

Nell’odierna società dello ’strillo’ e del ’reality’, onore e reputazione sono relativizzati, pare anzi che ci si vergogni di parlarne: roba d’altri tempi. Eppure, in moltissimi casi c’è sicuramente la lesione dell’onore e della reputazione della persona, non soltanto la maleducazione o la sguaiataggine.

Insomma, il diritto alla privacy tocca l’essenza della dignità umana nel suo quotidiano incarnarsi: l’ingiusta perdita dell’onore e della reputazione equivale alla distruzione di una vita. Cosa fare? Certamente, rafforzare gli strumenti e le istituzioni di garanzia, a cominciare dall’Autorità indipendente, soprattutto dare spazio adeguato a questa tematica nei programmi di educazione scolastica e di formazione continua, nella consapevolezza che, insieme col Garante, è la società civile in quanto tale che deve sentirsi responsabile e vigilare."

Articolo 13

“1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese”.

“E’ il diritto fondamentale ad abitare la Terra-casa comune di “tutti i membri della famiglia umana”. La libertà di movimento è condizione indispensabile per il libero sviluppo della persona. Il ‘movimento’, evidentemente, non è inteso soltanto in funzione di turismo o di studi e ricerca scientifica. Sempre più numerosi sono coloro che si muovono per emigrare e stabilirsi in altri paesi.

La norma internazionale distingue il movimento a seconda che avvenga dentro il territorio di uno stato o da uno stato all’altro. In questa seconda ipotesi, la libertà è di uscire e di rientrare nel proprio paese.

L’articolo 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici specifica ulteriormente e arricchisce il contenuto dell’articolo 13 della Dichiarazione universale, in particolare stabilendo che la libertà dentro uno stato è dello “individuo che vi si trovi legalmente”, e che tale diritto non può essere oggetto di restrizioni tranne che quelle che, previste dalla legge e compatibilmente con tutti gli altri diritti fondamentali, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, nonchè gli altrui diritti e libertà. Il Comitato diritti umani (civili e politici) delle Nazioni Unite ha affermato che la questione di stabilire se uno ‘straniero’ si trovi legalmente nel territorio di uno stato è materia che rientra nella giurisdizione domestica dello stato interessato, ma che in ogni caso deve essere disciplinata in conformità con gli obblighi internazionali di quest’ultimo. Ha altresì affermato che chi, entrato illegalmente in uno stato, vi è stato successivamente regolarizzato, deve essere considerato alla stregua di chi si trova legalmente nel territorio. Uno straniero espulso legalmente ha il diritto di scegliere il paese di destinazione col consenso di questo.

Anche in questo campo, naturalmente, è vietata la discriminazione. Lo stato deve garantire l’esercizio della libertà di movimento e residenza da interferenze sia pubbliche sia private. Il diritto di una donna di liberamente muoversi e scegliere una residenza non può sottostare alla decisione di un’altra persona, compreso un parente. La garanzia è anche contro ogni forma di trasferimento forzato all’interno dello stato.

Il diritto di lasciare un paese comprende il diritto di ottenere i necessari documenti di viaggio, compreso il passaporto. Uno stato non può rifiutare di prolungare la validità del passaporto di un proprio cittadino che si trovi all’estero e voglia rientrare. Il rifiuto infatti può comportare la deprivazione del diritto di quella persona di lasciare il paese di residenza e di spostarsi altrove. Le barriere politiche e burocratiche che gli stati frappongono all’esercizio di questo diritto sono praticamente infinite, dalle normative in materia di cittadinanza e immigrazione che ignorano il paradigma dei diritti umani, alle lungaggini e agli ostruzionismi perpetrati in numerosi stati all’interno di ambasciate, consolati, uffici di polizia.

La materia è resa difficile e complicata da un peccato d’origine, cioè dallo spezzettamento della Terra in tanti territori, grandi e piccoli, ciascuno transustanziato insieme con popolo e governo nella “forma” dello stato-nazione-sovrano-confinario. Studiosi hanno teorizzato questa situazione come una generalizzata occupazione coloniale della Terra. Una situazione di difficile perpetuazione, oggi, in presenza dei processi di interdipendenza, globalizzazione, transnazionalizzazione, internettizzazione, low-cost travelling, inquinamento, processi che sbriciolano i confini degli stati e condizionano la governance pervicacemente segnata dall’arroganza, dalla separazione, dalla discriminazione, dall’uso facile delle armi.

Il neoliberismo ha mirato all’abbattimento delle barriere doganali che ostacolano la circolazione delle merci, in nome della libertà degli scambi e della realizzazione del mercato unico mondiale, come dire: sì alla libertà di movimento delle cose materiali in nome della liberalizzazione dei mercati, no a intralci alla libertà di movimento delle persone umane nel rispetto dei loro diritti fondamentali.

Nel sistema dell’Unione Europea c’è un po’ più di coerenza. Come noto, il processo di integrazione economica si è sviluppato all’insegna di “quattro libertà di movimento”: delle merci, delle persone, dei servizi, dei capitali. Un cocktail originale... Con il Trattato di Maastricht è sopraggiunta la ‘cittadinanza dell’Unione Europea”, quale valore aggiunto alle cittadinanze nazionali dei paesi membri. Con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Nizza, 2000) si è fatto un ulteriore passo avanti sul cammino della civiltà del diritto.

Qualcosa di assolutamente innovativo è arrivata nel 2006 con il Regolamento (congiuntamente deciso dal Parlamento Europeo e dal Consiglio UE), che prevede la creazione del ‘Gruppo europeo di cooperazione territoriale’, dotato di personalità giuridica di diritto comunitario europeo. Si tratta di entità territoriali transnazionali, organizzate con propri statuti ed organi, promosse e composte da enti di governo locali (comuni, province, regioni, lander, contee): insomma le Euro-regioni assumono forma pienamente giuridica. Questi enti sono genuinamente ‘territorio’, ma non ‘confine’. Inizia in Europa la liberazione della territorialità dall’uso monopolistico che ne è stato fatto, con muri e guerre, dagli stati ‘sovrani’.”

Articolo 14

-   “1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
-  2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite”.

“L’articolo 10 della Costituzione italiana stabilisce a sua volta che “lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”.

L’asilo politico è uno dei più antichi, e sacri, istituti di diritto consuetudinario. Nel medioevo Chiese e Conventi erano luoghi deputati ad accogliere e proteggere i perseguitati a causa della giustizia, beneficiando del privilegio di una sorta di extra-territorialità. Sono innumerevoli i casi di personaggi illustri che, nel corso dei secoli, sono andati in esilio e hanno fruito del diritto di asilo. Uno per tutti: Dante Alighieri.

Oggi, è lo stesso Diritto internazionale che obbliga gli stati a proteggere chi ha diritto all’asilo, innanzitutto il ‘rifugiato’ politico quale definito dall’articolo 1 della Convenzione internazionale sullo status dei rifugiati (Ginevra, 1951): una persona che a causa del fondato timore di essere perseguitata per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, o opinione politica, si trova fuori del paese di sua nazionalità ed è incapace o, a causa del timore, non vuole avvalersi della protezione del proprio paese; o anche chi, non avendo una nazionalità ed essendo fuori, per i motivi sopra indicati, del paese in cui aveva abituale residenza, è incapace o, a causa del timore, non vuole farvi ritorno.

Oltre alla suddetta Convenzione del 1951, esistono i seguenti strumenti giuridici internazionali: la Convenzione sulla riduzione della apolidia del 1954, il Protocollo relativo allo status dei rifugiati del 1966, la Dichiarazione sui diritti umani degli individui che non hanno la cittadinanza del paese in cui vivono del 1985. Utile anche il manuale del 1996 dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite su procedure e criteri per determinare lo status del rifugiato.

La materia dell’asilo politico è in continua evoluzione a causa dell’esponenziale aumento dei casi legati ai flussi migratori. Dal canto suo il Diritto internazionale riguardante la “protezione” del rifugiato cerca di migliore le procedure e di obbligare gli stati ad armonizzare sempre più le rispettive legislazioni interne con gli standards internazionali.

L’Unione Europea ha adottato nel 2004 una Direttiva che recepisce la definizione di ‘rifugiato’ della Convenzione del 1951 e prevede due separati ma complementari meccanismi di protezione a seconda che si tratti di ‘status di rifugiato’ o di ‘status di protezione sussidiaria’, nell’intento di allargare la tipologia delle persone aventi diritto alla protezione. La protezione sussidiaria, complementare rispetto al regime di protezione (primaria o generale) stabilito dalla citata Convenzione, interpella più specificamente della prima le norme del Diritto internazionale dei diritti umani, per esempio l’articolo 3 della Convenzione internazionale contro la tortura, l’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ecc. Questa Direttiva presenta aspetti innovativi ad esempio per quanto riguarda il soggetto agente della persecuzione politica, nel senso che questa soggettività criminogena comprende anche agenti non-statuali. Inoltre, gli stati membri dell’UE sono obbligati a non dare asilo a coloro che hanno perpetrato crimini contro l’umanità o altri reati particolarmente crudeli anche se per (presunti) obiettivi politici.

Lo status di ‘rifugiato’ viene riconosciuto in base all’accertamento dei requisiti stabiliti dalle Convenzioni internazionali, accertamento che deve avvenire con la massima accuratezza caso per caso, individuo per individuo. E’ pertanto rigorosamente vietato il refoulement (respingimento) collettivo. L’accertamento va eseguito nel rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali che ineriscono a ciascuno, a cominciare dal diritto alla vita e all’integrità fisica e psichica.

I paesi a regime dittatoriale o comunque autoritario sono grandi esportatori di ‘classici’ richiedenti asilo politico. Tanti altri paesi, compresi naturalmente i primi, sono esportatori di folle di persone che fuggono dalla miseria, dalle pandemie, dalla violenza quotidiana, dalle guerre, dai genocidi.

In Italia, arrivarono a ondate folle di richiedenti asilo politico prima dall’Ungheria (1955), poi dal Cile di Pinochet (inizio anni ’70), poi dai Balcani. In questi ultimi anni ci sono le folle che sbarcano sulle coste italiane. Tra di loro possono esserci, e di fatto ci sono, persone che hanno tutti i requisiti per ottenere lo status di rifugiato e beneficiare quindi della protezione internazionale. E gli “altri”? La ‘protezione sussidiaria’ è sollecitata ad allargare ancor di più la sfera della sua applicazione.”

Articolo 15

-  "1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
-  2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza".

"L’articolo 6 della Dichiarazione parla di "personalità giuridica" distintamente dalla "cittadinanza". Commentando questo articolo abbiamo affermato che in virtù del riconoscimento giuridico internazionale dei diritti che ineriscono alla persona, questa è soggetto (primario) di Diritto internazionale.

Tradizionalmente concepita, la cittadinanza è una sorta di "ruolino di marcia" per l’esercizio di diritti e doveri della persona all’interno dei singoli ordinamenti nazionali per lo svolgimento di ruoli. In questo contesto, cittadinanza equivale ad appartenenza ad un determinato stato, il quale è il regolatore, più o meno ’liberale’, più o meno arbitrario, dei diritti di cittadinanza.

Cittadinanza nazionale significa diritto-potere di eleggere e di essere eletti in assemblee rappresentative, di ricorrere presso i tribunali, di ricevere certi sussidi in caso di bisogno, di beneficiare della ’protezione diplomatica’ del proprio paese se ci si muove all’estero, significa dovere di prestare servizio militare o servizio civile (laddove obbligatori), ecc. La cittadinanza nazionale è una concessione dello stato con riferimento a parametri quali lo ius soli (diritto del territorio) o lo ius sanguinis (diritto di sangue).

Con l’avvento del Diritto internazionale dei diritti umani, fa per così dire irruzione sulla scena delle tipologie giuridiche la cittadinanza universale, ovvero lo eguale status di "tutti i membri della famiglia umana’ con corrispettivi ruoli da esercitare dentro e fuori degli stati di appartenenza ’anagrafica’. Dal punto di vista giuridico-formale e naturalmente storico, le cittadinanze nazionali precedono la cittadinanza universale. Oggi, possiamo e dobbiamo parlare di cittadinanza plurale. Questo comporta la ridefinizione, meglio la ricostruzione del concetto di cittadinanza in quanto tale.

E’ utile avvalerci della metafora dell’albero. Il tronco raffigura lo status di cittadinanza della persona in quanto titolare di diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti. Questi sono le radici del tronco. I rami significano la cittadinanze ’anagrafiche’ nazionali: italiana, russa, israeliana, palestinese, cinese. Ci possono essere i rami dei rami: per esempio, la cittadinanza dell’Unione Europea è un ramo della cittadinanza italiana o di qualsiasi altra cittadinanza nazionale dei 27 paesi membri dell’UE. La eventuale cittadinanza veneta o parmigiana o calabrese sarebbe un ramo del ramo ’cittadinanza italiana’.

Guardando bene questo "albero", ci accorgeremo che i rami non sono innestati nel tronco ma gli fluttuano intorno, peraltro in uno stato di forte sollecitazione a ricomporre la fisiologia dell’albero. E’ la dialettica in atto fra cittadinanza universale e cittadinanze nazionali, come dire tra lo ius humanae dignitatis (diritto della dignità umana) da un lato, e lo ius soli e lo ius sanguinis dall’altra. La sollecitazione che alle legislazioni nazionali - specie in tema di immigrazione - viene dalla cittadinanza universale è a ridefinire la cittadinanza nazionale in termini di inclusione.

Alla luce del ’nuovo’ Diritto internazionale non c’è posto neppure per la apolidia, o, per meglio dire, l’apolide è cittadino universale allo stato puro.

La cittadinanza universale delle persone sollecita ad aprire spazi per l’esercizio dei corrispettivi diritti, in particolare dei diritti democratici per la legittimazione e il corretto funzionamento delle Istituzioni multilaterali. A livello regionale europeo, uno spazio si è aperto con l’elezione diretta dei membri del Parlamento Europeo. L’azione dei difensori dei diritti umani, come previsto dalla Dichiarazione-Magna Charta delle Nazioni Unite del 1998 che li riguarda, esperita a titolo individuale o tramite organizzazioni non governative, è un modo concreto di realizzare i diritti di cittadinanza universale. Così anche per i ricorsi giudiziari alle Corti e ai Tribunali internazionali o per le ’comunicazioni individuali’ ai vari Comitati diritti umani delle Nazioni Unite.

La cittadinanza mondiale o planetaria o cosmopolitica preconizzata da personalità carismatiche quali Giorgio La Pira, Padre Ernesto Balducci e Papa Wojtyla è realtà giuridica. Si tratta di rimuovere la pigrizia e il conservatorismo degli adoratori dello stato-nazione-sovrano-armato-confinario con relativa cittadinanza ’ad alios excludendos’ (costruite nel segno dell’esclusione dell’"altro").

Partendo dai diritti umani non c’è neppure posto per la ’reciprocità’ nel trattamento dei cittadini da parte degli stati, all’insegna di: io tratto i tuoi, come tu tratti i miei, se tratti male i miei, io tratto male i tuoi. E’ un parametro mercantile, valido per gli scambi commerciali. Il Diritto internazionale dei diritti umani obbliga lo stato a dire all’altro stato: io tratto i tuoi cittadini nel rispetto dei loro diritti fondamentali, a prescindere da come tu tratti i miei.

Nota bene. Siamo giunti a metà strada della piccola maratona "30 giorni x 30 articoli". Proseguiremo nella seconda parte sempre più consapevoli di esercitare diritti di cittadinanza universale, anche avvalendoci dell’articolo 7 della Dichiarazione delle Nazioni Unite "sul diritto e la responsabilità di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali internazionalmente riconosciuti" (1998, Magna Charta dei difensori dei diritti umani che abbiamo prima richiamata): "Ciascuno ha il diritto, individualmente e in associazione con gli altri, di sviluppare e discutere nuove idee sui diritti umani e di operare per la loro accettazione".

Come dire: quod in are auditis, praedicate super tecta. Traduzione libera: se apprendiamo qualche idea buona - per esempio che la cittadinanza universale esiste giuridicamente come superiore grado di cittadinanza e le leggi degli stati in materia di immigrazione e cittadinanze nazionali devono adeguarvisi - facciamolo crescere dicendolo e amplificandolo nella comunità. Ricordandoci anche che l’articolo 10 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che "la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali".

Articolo 16

-  "1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
-  2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato".

"L’articolo 23 del Patto internazionale sui diritti civili e politici riprende integralmente il contenuto di questo articolo, facendo però diventare primo comma quello che nell’articolo 16 della Dichiarazione è terzo. E’ la sottolineatura della famiglia quale "nucleo naturale e fondamentale della società". Lo stesso concetto e collocazione della famiglia figura nella Convenzione interamericana del 1969, nella Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981, nella Carta araba dei diritti umani del 2004.

La scelta del matrimonio deve essere assolutamente libera, compiuta da persone in età adatta. I coniugi hanno eguali diritti anche durante il matrimonio (per esempio, scelta della residenza, gestione della casa, educazione dei figli) e nell’eventualità del suo scioglimento (separazione legale, divorzio).

Il Diritto internazionale non stabilisce da quale anno cominci la "età adatta". Questo è compito delle legislazioni interne agli stati, le quali devono però essere compatibili col pieno esercizio di altri diritti umani, per esempio il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione e, prioritariamente, i diritti umani delle bambine e dei bambini. Ciò comporta che gli stati consentano l’esistenza del matrimonio civile e del matrimonio religioso. Il Comitato diritti umani (civili e politici) delle Nazioni Unite precisa che in caso di matrimonio religioso, è legittimo che gli stati ne richiedano la trascrizione ai sensi del diritto civile. Nei casi di scioglimento, è vietato agli stati di porre in atto qualsiasi trattamento discriminatorio per quanto attiene alle procedure di separazione e divorzio, custodia dei figli, mantenimento o indennizzo, diritti di visita, peredita o riacquisto di autorità genitoriale: in questi casi deve comunque sempre prevalere il superiore interesse dal bambino sancito dall’articolo 3 della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia del 1989.

Il concetto di famiglia può differire da Stato a Stato, addirittura all’interno di uno stesso Stato: famiglia ’nucleare’, famiglia ’allargata’. In ogni caso, la famiglia "ha diritto" ad essere protetta dallo Stato oltre che dalla società e lo Stato deve provvedervi in modo adeguato. In particolare essa deve essere protetta da interferenze arbitarie o illegali (articolo 12 della Dichiarazione) e al suo interno devono essere garantiti i diritti dei bambini (articolo 25) e degli altri componenti. Il diritto di fondare una famiglia comporta, in via di principio, la possibilità di procreare. In presenza di politiche di pianificazione familiare, queste devono essere compatibili con i principi e le norme del Diritto internazionale dei diritti umani, in particolare non essere discriminatorie o compulsive: in altre parole, deve essere rispettata la volontà dei coniugi.

Il diritto di vivere insieme dei coniugi comporta l’obbligo degli stati di garantire l’unità e la riunificazione delle famiglie, specialmente quando i loro membri sono separati per ragioni politiche o economiche. In punto di eguaglianza dei coniugi, il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite afferma che non ci deve essere discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda acquisto o perdita della cittadinanza collegata al matrimonio. Deve essere egualmente rispettato il diritto di ciascun coniuge di mantenere l’uso del nome di famiglia originario o di contribuire, su piede di parità, alla scelta di un nuovo cognome.

La famiglia è importante per tante ragioni. Il secondo comma dell’articolo 27 della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia stabilisce che "i genitori o le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente la responsabilità di assicurare, nei limiti delle loro possibilità e delle loro disponibilità finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo". Il concetto di famiglia adottato dal Diritto internazionale dei diritti umani è un concetto forte: la famiglia in quanto tale è soggetto di diritto distintamente dalla soggettività dei coniugi e degli altri componenti, pertanto essa ha diritti e doveri (in particolare, allevare ed educare i figli, assistere i suoi membri anziani o quelli con disabilità).

Il Diritto internazionale ci offre anche un concetto di famiglia per così dire larghissima: la "famiglia umana" i cui membri sono tutti gli esseri umani, senza alcuna distinzione. Anche questa famiglia dilatata non può non avere diritti, in corretto rapporto di scala con il suo ordine di grandezza. La famiglia nucleare può essere protetta, in particolare, mediante adeguate politiche sociali (assegni familiari, asili gratuiti, niente tasse sulla prima casa....). Come proteggere la ’famiglia umana’ universale? La risposta non può che essere: smantellando gli arsenali bellici, garantendo la vita di tutti i suoi componenti con politiche di sviluppo umano e di sicurezza umana, facendo funzionare democraticamente l’ONU e le altre legittime istituzioni multilaterali, dando più voce ai governi locali nei consessi internazionali, favorendo l’azione solidaristica delle formazioni organizzate di società civile globale."

Articolo 17

-  “1. Ogni individuo ha diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
-  2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà”.

“La proprietà ha come oggetto un ‘bene’, materiale o immateriale che sia: oltre che la proprietà di una casa o di un appezzamento di terreno o di uno stabilimento balneare, c’è la proprietà intellettuale (di brevetti, di idee, di composizioni musicali e altre opere artistiche (copyright, c’è il reato di ‘plagio’...).

L’articolo 42 della Costituzione italiana stabilisce che “la proprietà è pubblica o privata”, che “i beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati” e che “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

A sua volta, l’articolo 1 del Protocollo (1952) allegato alla Convenzione europea dei diritti umani e libertà fondamentali del 1950 recita: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. La disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.

Il diritto alla proprietà è a cavallo tra la sfera dei diritti di libertà e quella dei diritti economici e sociali. Il riferimento a ‘funzione sociale’, ‘accessibilità a tutti’, ‘interesse generale’, ‘limiti’, fa trasparire, da un lato, la preoccupazione che ci sia comunque una sopraordinata vigilanza pubblica sulla materia, dall’altro, quello che è, e sarà, un dibattito sempre aperto sulla questione se il diritto di proprietà sia compatibile con tutti gli altri diritti umani, addirittura con principi fondamentali quali l’universalità dei diritti e l’eguaglianza ontica dei soggetti-titolari dei diritti. Di questo dibattito sono espressione significativa i due Patti internazionali del 1966, rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali. In questi due pilastri del Diritto universale dei diritti umani non c’è traccia dell’articolo 17 della Dichiarazione universale.

Come noto, i due Patti furono adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1966, in piena era bipolare di confrontazione ideologica, politica e militare tra i Blocchi dell’Est e dell’Ovest: il primo, fautore dell’economia pianificata e di forme, più o meno integrali, di collettivismo, il secondo, alfiere del liberismo economico, più o meno temperato da principi di economia sociale di mercato. Il disaccordo sul modo di concepire la società e l’economia è la ragione principale per cui i diritti fondamentali furono separatamente catalogati in due distinti trattati internazionali, in barba al principio dello loro interdipendenza e indissociabilità. C’è da aggiungere che, in quell’epoca, accedevano all’ONU i paesi di recente indipendenza dal dominio coloniale, quasi tutti portatori di culture politiche di marcato orientamento ‘socialista’.

Il riconoscimento del diritto alla proprietà come diritto fondamentale figura invece, oltre che nel citato Protocollo europeo, anche nella Convenzione interamericana del 1969 (articolo 21), nella Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981 (articolo 14), nella Carta araba dei diritti umani del 2004 (art.31).

In tutti questi strumenti giuridici è sempre fatto riferimento ai limiti che discendono dalle esigenze di utilità sociale. La domanda che sorge spontanea è se tutti i beni materiali (ed eventuali connessi ‘servizi’) possano costituire oggetto di proprietà da parte di singoli, di gruppi o di enti privati. E’ lecito chiedersi se al di là del criterio dell’utilità e della funzione sociale, ci sia una qualche preclusione di carattere ancora più forte alla proprietà di beni. Esistono beni che sono comuni per loro stessa natura oltre che per loro destinazione d’uso. Mi riferisco in particolare ai ‘beni comuni globali’ (global common goods), di cui sono titolari, solidarmente insieme, “tutti i membri della famiglia umana”.

L’acqua certamente non può costituire oggetto di proprietà privata. Essa è un bene comune globale. C’è una vasta mobilitazione su scala mondiale perché venga riconosciuto il diritto all’acqua quale diritto fondamentale. Le proposte sul come tradurre il riconoscimento giuridico paiono convergere per l’adozione, da parte delle Nazioni Unite, di una convenzione a sé stante o, forse più realisticamente, di un Protocollo da aggiungere al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Nel 2007, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha sottoposto alla consultazione degli stati e delle ONG un documento intitolato “Principi-guida su povertà estrema e diritti umani: i diritti del Povero”, in cui, tra l’altro, ci si riferisce all’acqua come ad un diritto umano fondamentale. Il Governo italiano e alcune ONG hanno proposto di completare l’espressione “diritto all’acqua” con “bene comune globale”.

Tra i beni comuni globali figurano certamente quelli ricompresi nel “Patrimonio comune dell’umanità” (monumenti, beni artistici, paesaggistici) sul quale vigila l’Unesco. L’Italia è una porzione molto consistente di questo World Heritage.

Io mi azzardo a dire che tutte le grandi risorse naturali (a cominciare da quelle energetiche) costituiscono, devono costituire beni comuni globali.

Il diritto alla proprietà può significare egoismo, esclusione, discriminazione. Proviamo allora a considerare ed esercitare il singolo diritto in un’ottica di civismo universale. Non soltanto i beni comuni globali, ma anche i beni oggetto di ‘proprietà’, privata o pubblica che sia, sono porzioni del Bene Comune Globale per antonomasia, la Terra: con le sue coltivazioni, le sue montagne, le sue foreste, i suoi campi, i suoi deserti, i suoi mari, la sua atmosfera, i suoi animali, i suoi templi religiosi, le nostre case. Intendo dire che i ‘beni’ oggetto di proprietà sono parti di un Tutto, che bisogna coltivare e preservare nell’ottica della condivisione, dell’aiuto reciproco e della responsabilità di garantire i diritti delle generazioni future. Per gestire i beni comuni globali, oltre che il civismo universale dei singoli e dei gruppi, occorrono istituzioni di governance su più livelli: dal Comune fino all’ONU, che operino nell’ottica dell’economia di giustizia sociale e della salvaguardia dei beni del creato.

Per concludere su un tema per il quale, come d’altronde per tutti gli altri articoli della Dichiarazione, non basta un intero corso universitario: ci sono ‘beni’ che si sottraggono per loro natura a qualsiasi considerazione di ordine per così dire catastale. Sono quei beni che più se ne fruisce, più si moltiplicano e aprono orizzonti di immensa liberazione: i beni spirituali.”

Articolo 18

“Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti”.

“Come per altri articoli, anche per commentare questo ci vorrebbe non uno, ma più corsi d’insegnamento che a loro volta attingano ad una pluralità di ambiti disciplinari: dal diritto all’antropologia, dalla storia alla teologia, dalla giurisprudenza delle Corti internazionali a quella dei tribunali e delle corti costituzionali all’interno degli stati. Mi limiterò quindi a fornire soltanto alcuni rapidi spunti per la riflessione.

L’articolo 18 va letto insieme con l’articolo 1: “Tutti gli esseri umani nascono libero ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.

I due articoli contengono la parte per così dire sacrale dell’intera Dichiarazione universale. I soggetti di riferimento sono, ovviamente, tutte le persone umane, quindi ‘credenti’, ‘non credenti’, ‘atei’, ‘agnostici’. Pensiero, coscienza, religione: è il triangolo valoriale di più denso spessore etico, che qualifica la soggettività giuridica originaria della persona umana la cui retta coscienza (foro interno) è vero tribunale di ultima istanza dei diritti.

L’articolo 18 pone in relazione fra loro tre libertà, che sono sia “da” (interferenze e limitazioni) sia “per” (la realizzazione di percorsi di vita con assunzione di responsabilità personale e sociale). E’ il caso di sottolineare che queste tre libertà si riferiscono all’essere umano integrale - fatto di anima e di corpo, di spirito e di materia - e sono pertanto interdipendenti e indivisibili rispetto a tutti gli altri diritti fondamentali. Però con una caratteristica peculiare. Gli altri diritti possono essere distrutti dall’esterno: si pensi al diritto all’alimentazione o al diritto all’assistenza pubblica in caso di necessità o al diritto al lavoro.

Non è così per i tre diritti dell’articolo 18, essi hanno una intrinseca forza di resistenza, possono essere combattuti, contrastati, ma sopravvivono comunque: più forti della morte. Mi possono mettere in carcere, possono combattere la mia religione, ma le mie idee, la mia fede, la mia coscienza rimangono intatte. Al dittatore, al carnefice si può sempre gridare: dov’è la tua vittoria? All’interno del ‘triangolo’, l’articolo 18 dedica particolare attenzione alla libertà di religione, specificandone i modi di espressione e manifestazione. Il legislatore internazionale è consapevole della delicatezza della materia e dell’impatto che essa ha sulla vita sociale e politica. La religione o un ‘credo’ non sono soltanto un fatto di intimo convincimento che si coltiva nel privato, ma si estrinsecano anche pubblicamente e attraverso organizzazioni che in taluni casi, come quello della Chiesa Cattolica, sono estremamente complesse e ramificate nel mondo intero, oppure, come nel caso dell’Islam, investono direttamente la stessa ‘forma’ statuale della politica. Libertà religiosa significa anche libertà di cambiare religione o credo o di non credere più. Questo costituisce oggi un grosso problema, esasperato com’è da rigidità ‘fondamentaliste’.

L’articolo 18 dice che la manifestazione della fede religiosa o di un credo è libera di realizzarsi isolatamente e in comune, privatamente e pubblicamente. Se per le rispettive espressioni comunitarie, la religione cattolica ha bisogno di chiese, l’ebraismo di sinagoghe, l’islam di moschee, quanti professano quelle fedi religiose hanno il diritto di pretendere che gli stati consentano la costruzione degli edifici di culto in appropriata forma. Devono esserci appositi spazi pubblici. Qua e là in Italia c’è dibattito sulla costruzione delle moschee. Il vigente Diritto internazionale dei diritti umani è chiaro: lo Stato è obbligato a permetterne la costruzione. E’ appena il caso di precisare che gli edifici religiosi in tanto sono legittimi in quanto alberghino attività di culto (e di preparazione al culto), e non altro.

La persona umana ha diritto di manifestare la propria religione o il proprio credo anche nell’insegnamento. La scuola privata è libera, sempre nel rispetto della legalità, di fare le scelte che ritiene più opportune e congrue rispetto alla sua identità. Se si tratta di scuola pubblica, le cose cambiano. Il Comitato diritti umani delle Nazioni Unite, nell’esercizio della sua funzione di interprete ufficiale del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ha chiarito che ai sensi del vigente Diritto internazionale l’insegnamento della religione nell’ambito delle scuole deve essere impartito in modo obiettivo e neutro, per esempio nella forma di “storia generale ed etica delle religioni”.

C’è anche dibattito sui simboli religiosi a scuola e in altri luoghi pubblici. C’è chi vuole togliere il Crocifisso dalle pareti motivando che nella scuola pubblica aumenta il numero di studenti di religione diversa dalla cristiana. La mia personale risposta è: non togliere, ma aggiungere. Non estirpiamo radici di grandi culture, al contrario motiplichiamole: la condizione della loro compatibilità è che tutte siano compatibili con il codice universale dei diritti umani, a cominciare dall’articolo 1 della Dichiarazione universale. Laicità non significa “togliere” valori, fare tabula rasa. Laicità significa pluralismo e rispetto reciproco. La laicità dello Stato si misura con gli indicatori che si riassumono in “tutti i diritti umani per tutti”, e tra questi, c’è appunto il diritto alla libertà religiosa.

Un ulteriore spunto per la riflessione riguarda l’obiezione di coscienza, in particolare quella al servizio militare. Per anni, non soltanto in Italia, si è discusso se l’obiezione di coscienza fosse compatibile con i doveri di difendere in armi la Patria. Si veniva anche condannati, come successe per Don Lorenzo Milani, e si andava anche in carcere come successe per alcuni esemplari testimoni di nonviolenza. Poi si discusse se si trattasse di un mero “diritto soggettivo” o di un più impegnativo diritto umano fondamentale. La vecchia Commissione diritti umani delle Nazioni Unite, oggi sostituita dal Consiglio diritti umani, si pronunciò nel senso del diritto fondamentale, assumendo che l’obiezione di coscienza costituisce espressione del diritto alla libertà di coscienza.

Ci sono limiti alla manifestazione del credo religioso o di altro credo o di ateismo? Il terzo comma dell’articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) completa l’omologo articolo 18 della Dichiarazione universale: “La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposto unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico o della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altri diritti e libertà fondamentali”.

Alla fine, quale messaggio per le grandi religioni? Che avvertano, insieme con la consapevolezza del loro essere “radici” di grandi culture e di grandi civiltà, anche la responsabilità di disinfestarle da vischiosità ultramondane e fondamentalismi, insomma di pulirle e renderle ancor più feconde attingendo alla sorgente dell’universale: la eguale dignità di tutti i membri della famiglia umana che in particolare le grandi religioni monoteiste assumono quali creature dell’unico amorevole Padre.”

Articolo 19

“Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.

“Il precedente articolo 18 proclama il diritto alla libertà di pensiero quale diritto per così dire propedeutico alla possibilità di formarsi un’opinione disponendo delle necessarie informazioni. L’articolo 18 proclama che il diritto è anche ad esprimere e diffondere pubblicamente le proprie idee e opinioni. Come dire: niente bavagli! Il corrispondente obbligo è: non molestare.

Nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, l’articolo omologo porta lo stesso numero 19, è però più specifico per quanto attiene all’articolazione operativa del diritto: “1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. 2. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione: tale diritto comprende la libertà di cercare, riceve e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta”.

“Idee di ogni genere”, con diritto alla libertà di esprimerle in tante forme: in un libro, in una trasmissione televisiva, durante una lezione a scuola, in una composizione musicale, in una commedia teatrale. L’”Inno alla gioia” contenuto nella Nona sinfonia di Beethoven esprime idee di fraternità e di pace ed è assunto a simbolo di unità sia dal Consiglio d’Europa sia dall’Unione Europea. Idee e opinioni si esprimono anche in forma umoristica. Ci sono idee e opinioni che arricchiscono il patrimonio culturale, la loro comunicazione fa star bene.

Altre idee sono come proiettili. Ci sono idee e informazioni che vengono diffuse allo scopo di coltivare ‘omologazione’, cioè appiattimento di menti e inquinamento di coscienze. Taluni grandi mass media, non propriamente indipendenti, comunicano idee e diffondono informazioni di forte impatto sull’opinione pubblica. I dittatori sono ottimi comunicatori di idee. I capi dei fondamentalismi sono anche essi ottimi comunicatori. La concentrazione dei mezzi di comunicazione in capo ad uno stesso proprietario può preludere a forme, più o meno striscianti, di autoritarismo.

Nel 1980, la Conferenza generale dell’Unesco varò un importante documento per la costruzione di un Nuovo Ordine Internazionale dell’Informazione e della Comunicazione (partendo dal famoso Rapporto McBride) nell’intento di rompere il nefasto oligarchismo delle multinazionali dell’informazione. Fu questa una delle ragioni che indussero l’Amministrazione degli Stati Uniti, seguita dal Governo inglese, a uscire dall’Unesco (vi sono rientrati dopo un decennio di assenza).

Idee e informazioni, sempre e comunque, in libera uscita? Il vigente Diritto internazionale dei diritti umani pone esso stesso dei paletti. Il terzo comma dell’articolo 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici stabilisce che “l’esercizio della libertà previste al paragrafo 2 comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto del diritto o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubblica”.

Le legislazioni interne agli stati disciplinano minuziosamente la materia. Ci sono anche codici deontologici per i professionisti dell’informazione. Si pensi in particolare ai danni che la diffusione di certe idee e di certe informazioni può provocare nella mente dei bambini. Al riguardo, l’articolo 17 della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia dispone perentoriamente: “Gli Stati Parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati

Parti:
-  a) incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’art. 29;
-  b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;
-  c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;
-  d) incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;
-  e) favoriscono l’elaborazione di princìpi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18”.

Ancora, non è soltanto questione di cattivo gusto o di malintesa laicità la diffusione di idee, siano esse ‘serie’ o ‘umoristiche’, che offendono il sentimento religioso delle persone. C’è anche la violazione del diritto fondamentale alla libertà di credere e professare una religione o un credo. Bisogna sempre ricordarsi che ridicolizzando o mettendo alla berlina Gesù Cristo, la Madonna o Maometto o Budda, si viola la dignità umana, cioè si intacca il fondamento stesso di tutta la costruzione del Diritto universale dei diritti umani. Certamente, la sanzione alla violazione di questo valore non sarà la condanna a morte o la lapidazione o il rogo. La sanzione dovrà consistere primariamente nella riprovazione morale della comunità. Parimenti, non è dato ai credenti offendere la libertà-dignità dei non credenti o di chi professa l’ateismo.

A conclusione di questa sintetica riflessione, è spontaneo richiamare ancora una volta la Dichiarazione delle Nazioni Unite (1998) “sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali internazionalmente riconosciuti”. Cito alcuni articoli di questa Magna Charta dei difensori dei diritti umani che hanno più diretta attinenza al contenuto dell’articolo 19 della Dichiarazione universale.

Articolo 6: “Tutti hanno il diritto, individualmente e in associazione con altri: a) di conoscere, ricercare, ottenere, ricevere e detenere informazioni riguardo a tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, incluso l’accesso alle informazioni sul modo in cui si dia effetto a tali diritti e libertà nei sistemi legislativi, giuridici o amministrativi interni; b) in conformità con quanto previsto negli strumenti internazionali sui diritti umani, di pubblicare liberamente, comunicare o distribuire ad altri opinioni, informazioni e conoscenze su tutti i diritti umani e le libertà fondamentali; c) di studiare, discutere, formulare ed esprimere opinioni sull’osservanza, sia nella legge che nella pratica, di tutti i diritti umani e, attraverso questi ed altri mezzi appropriati, di attirare la pubblica attenzione su questa materia”.

Articolo 7: “Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sviluppare e discutere nuove idee e principi sui diritti umani e di promuovere la loro accettazione”.

Avevamo sottolineato prima che ci sono idee cattive (sì, cattive), micidiali per la mente e la coscienza, illegali per espressa disposizione del Diritto internazionale dei diritti umani. Quelle cui si riferisce la Magna Charta dei difensori dei diritti umani sono idee ottime, la cui diffusione è garantita e incentivata dallo stesso Diritto internazionale. Possiamo sperare - anche spes contra spem - che se ne accorgano i gestori delle reti televisive, illuminati dal 60° della Dichiarazione universale?”

Articolo 20

-  “1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
-  2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione”.

Perché siano legittime ed abbiano quindi diritto ad essere garantite dalla legge, riunioni e associazioni devono essere “pacifiche”, quanto a scopi e quanto a mezzi e modalità di operare. Ritroviamo questo aggettivo nel testo della Dichiarazione delle Nazioni Unite “sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti” (1998), in particolare nell’articolo 12: “Tutti hanno diritto, individualmente e in associazione con altri, di partecipare ad attività pacifiche contro le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali” (corsivo aggiunto).

L’Articolo 1 di questa Magna Charta dei difensori dei diritti umani proclama che la promozione e la realizzazione dei diritti umani può avvenire sia individualmente sia “in associazione con altri”. Il successivo Articolo 5 è di particolare importanza per il ruolo che le formazioni organizzate di società civile possono svolgere nello spazio glocale, che comincia nella città e nel villaggio e si estende fino alle grandi istituzioni multilaterali: “Allo scopo di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali, tutti hanno il diritto, individualmente e in associazione con altri, a livello nazionale e internazionale: a) di riunione e assemblea pacifica; b) di formare, aderire e partecipare a organizzazioni non governative, associazioni o gruppi; c) di comunicare con organizzazioni non governative o intergovernative”.

Si è dunque legittimati a formare organizzazioni non soltanto a struttura e raggio di operatività locali o nazionali, ma anche internazionali o, più precisamente, transnazionali. Amnesty International è la tipica organizzazione non governativa transnazionale.

Di strutture organizzative, liberamente e spontaneamente create in ambienti che oggi chiamiamo di società civile globale, c’è traccia già nella Carta delle Nazioni Unite (1945). L’Articolo 71 dispone infatti che “il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrano nella sua competenza. Tali accordi possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni nazionali, previa consultazione con lo Stato membro delle Nazioni Unite interessato”.

E’ utile ricordare che, sulla base di questa disposizione, si è sviluppata una formale prassi di “status consultivo” di cui le organizzazioni non governative, ONG, possono avvalersi al fine di partecipare, in veste appunto consultiva, ai processi di presa delle decisioni alle Nazioni Unite e in altre organizzazioni intergovernative. Perché possano ottenere questo “status”, le ONG devono perseguire fini compatibili con quelli delle Nazioni Unite e avere una struttura democratica. Le ONG alle Nazioni Unite sono oltre 3.500 delle circa 50.000 censite nell’Annuario dell’Unione delle Associazioni Internazionali, UAI. Circa 400 sono quelle presso il Consiglio d’Europa. Le ONG sono anche all’UNESCO, alla FAO, all’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nell’Unione Europea non esiste il regime dello “status consultivo”, ma le ONG, talora chiamate anche ‘organizzazioni di società civile’, OSC, possono far parte dei numerosi “Comitati consultivi” della Commissione e del Consiglio e partecipare al cosiddetto “dialogo civile” nonché ricevere contributi finanziari nel quadro di specifici programmi europei. In particolare, nell’UE sono attive reti europee di società civile che hanno preso la forma di “piattaforme europee”: Piattaforma delle ONG sociali europee, Forum europeo della disabilità, Lobby europea delle donne, Network europeo contro la povertà, Confederazione delle ONG europee per l’aiuto e lo sviluppo, Green Ten, e molte altre.

Come per altri Articoli della Dichiarazione universale, anche per l’Articolo 20 il Patto internazionale sui diritti civili e politici precisa e integra il contenuto. Stabilisce infatti il suo Articolo 22 che il diritto alla libertà di associazione “include il diritto di costituire sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi”. Prevede inoltre che la legge interna degli stati possa porre restrizioni all’esercizio di tale diritto, in particolare se i soggetti sono “membri delle forze armate e della polizia”.

Le riunioni possono consistere anche in manifestazioni di carattere anomico, ma nonviolento, nel senso di andare oltre, ma non contro, la legge: tali sono, per esempio, i sit-in, le marce, i cortei, i digiuni.

Le organizzazioni non governative e, più in generale, le associazioni a fini di solidarietà, svolgono un ruolo importante anche per quanto riguarda la preparazione di documenti giuridici internazionali, partecipando attivamente, con proposte, alle attività degli appositi “Gruppi di lavoro” formati dagli stati.

Si ricorda, fra i tanti esempi, quello del ruolo svolto all’ONU da “Save the Children” e da Amnesty International per la elaborazione del testo della Convenzione internazionale sui diritti dei bambini, o dalle associazioni delle persone con disabilità (tra le quali, molto attiva, la FISH) per la più recente Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità. Le ONG, per rendere ancora più efficace il lavoro di solidarietà e liberazione umana, sempre più si coordinano all’interno di reti (networks) o di piattaforme: tra le tante, si segnalano la rete delle ONG che hanno promosso la Convenzione internazionale per l’interdizione delle mine antipersona e ne sorvegliano l’applicazione, la rete di ONG che hanno “campagnato” per la creazione della Corte penale internazionale e sorvegliano l’applicazione della Convenzione internazionale che ne contiene lo Statuto.

Ancora: numerose ONG stanno seguendo l’iter di approvazione finale dei “Principi-guida su diritti umani e povertà estrema: i diritti del Povero”, documento preparato dal Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite. Le ONG presentano ai pertinenti Comitati diritti umani delle Nazioni Unite contro-rapporti rispetto ai rapporti che gli stati sono giuridicamente obbligati a sottoporre ogni quattro o cinque anni all’esame di detti Comitati.

La fertile galassia dell’associazionismo transnazionale non profit è in continuo sviluppo e sempre più consapevolmente si riconosce nel Diritto internazionale dei diritti umani e ne rivendica l’applicazione in sede nazionale e internazionale. Gli operatori delle ONG, in particolare di quelle che si caratterizzano per spirito di volontariato, sono i genuini pionieri della cittadinanza universale.

Sempre più chiaro e marcato in senso politico è il ruolo svolto da “coordinamenti” quali la Tavola della Pace, che promuove e organizza la Marcia della pace Perugia-Assisi e, a partire dal 1995, le sessioni biennali dell’Assemblea dell’ONU dei Popoli, di altissima visibilità e rappresentatività internazionale.

Vanto dell’Italia democratica in sede internazionale è anche il ‘Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani”, associazione formata da oltre 700 tra Comuni, Province e Regioni, che rappresentano più della metà della popolazione della Repubblica Italiana. Essi sono, primariamente, “Organi della società”, dunque sono tra i soggetti presi in considerazione della Magna Charta dei difensori dei diritti umani. Come tali, sono gli alleati naturali delle formazioni organizzate di società civile.

E’ appena il caso di sottolineare che l’associazionsimo è linfa vitale della democrazia, soprattutto della democrazia partecipativa. L’Italia è ricca di associazionismo e di volontariato e i suoi governanti dovrebbero esserne consapevoli, anche per rappresentare in sede internazionale il volto pulito e creativo del Paese.

Infine, una competente e responsabile educazione civica, a cominciare da quella impartita nelle scuole, deve motivare i giovani a far parte attiva di organizzazioni non governative e di gruppi di volontariato. Presso ogni scuola dovrebbe figurare l’elenco delle associazioni e dei gruppi di volontariato, che i rispettivi Comuni e Regioni tengono aggiornato. Gli insegnanti-educatori non esitino a invogliare i giovani ad esercitare responsabilità sociale nella forma del servizio al bene comune e ai gruppi più vulnerabili. Questo non è ‘fare propaganda’, ma “indicare percorsi d’azione” quale componente essenziale del programma educativo.

Certamente, come dice l’articolo 20 della Dichiarazione universale, ‘nessuno può essere costretto a far parte di una associazione”: l’educatore infatti elucida valori, aiuta a interiorizzarli, indica percorsi per la loro incarnazione. Ai giovani e alle loro famiglie tirarne le somme, in tutta libertà.

E il servizio civile? Spesso non è una ‘parentesi’, ma l’occasione per scoprire una vocazione, anche professionale. Che si vergognino quei governanti che lesinano i fondi per lo sviluppo di questa palestra di autentico civismo e solidarietà.

Articolo 21

-  “1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
-  2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
-  3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione”.

“Col diritto di elettorato attivo e passivo, che richiama anche il principio delle pari opportunità nella partecipazione alla vita politica e alla pubblica amministrazione, siamo nel cuore dei principi democratici, quelli che riguardano i modi con cui la sovranità popolare si esprime.

Già, “potere di popolo”: quanto ne ha oggi, nell’era della globalizzazione, il popolo di un singolo stato? La sovranità popolare si esercita sia per legittimare i rappresentanti del popolo a fare le leggi e governare, sia per partecipare alla presa delle decisioni tra una tornata elettorale e la successiva. Perché la sovranità appartiene al popolo e non, per esempio, ad un ricco imprenditore o ad un ricco calciatore o ad una famiglia circense?

La risposta ce la dà il paradigma dei diritti umani: la sovranità appartiene al popolo perché ciascuno/a dei suoi membri è titolare di dirittti innati, cioè è grembo di legge fondamentale. Ciascun membro della famiglia umana è sovrano/a pro quota sua, la famiglia umana in quanto tale è titolare in toto di sovranità nel mondo interdipendente e globalizzato.

Poiché i diritti umani sono sia civili e politici sia economici, sociali e culturali - tutti universali, interdipendenti e indivisibili -, la democrazia dei diritti umani è “tutta la democrazia”: politica, economica, sociale; locale, nazionale, internazionale. Democrazia è insomma un concetto multidimensionale.

Dire diritti democratici significa dire diritti di cittadinanza quale elemento essenziale di inclusione nella città, nello stato, nell’Unione Europea, nel mondo. Tutti coloro che vivono legalmente nella città devono poter esprimere il diritto di elettorato attivo e passivo. In questa direzione va la Convenzione del Consiglio d’Europa riguardante la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (1992). Il Trattato sull’Unione Europea già da anni ha anticipato al riguardo, stabilendo che i cittadini dell’UE hanno il diritto di elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo e per le amministrazioni locali da esercitare nel luogo di residenza, a prescindere quindi dalla cittadinanza nazionale.

In questo momento, la pratica della democrazia portata avanti soltanto all’interno del singolo stato è in grave crisi. Questa investe anche quei paesi in cui più antica è l’esperienza della democrazia. Insistere nel mantenere la pratica democratica dentro i confini dello stato nazionale equivale ad accanimento terapeutico. Naturalmente, personalismi, strumentalizzazioni partitocratiche, assenteismo elettorale aggravano questa patologia. Lo spazio nazionale è troppo limitato.

La democrazia è essenzialmente legittimazione popolare di coloro che incarnano l’autorità di governo, partecipazione politica popolare ai processi decisionali, controllo. Cosa e quanto controllano i parlamenti nazionali (e regionali e comunali), se è vero com’è che le grandi decisioni si prendono altrove?

Ciò che è avvenuto nel mondo a partire dalla prima Guerra del Golfo (1991), mediante il tentativo di esportare la democrazia con guerre preventive e occupazioni territoriali, mina la credibilità dei valori democratici oltre che la legittimità di chi li professa.

Il valore della democrazia è certamente un bene universale, è inscindibile dalla dignità della persona. Come i diritti umani, la democrazia è una conquista. La sua diffusione nel mondo deve avvenire per ‘contagio’ virtuoso, i cui effetti saranno tanto più celeri e duraturi quanto più i paesi di antica esperienza democratica daranno prova di coerenza.

Anche per la pratica democratica nel mondo vale quanto è necessario fare per sviluppare il dialogo interculturale nella città: occorre comunicare, scambiare idee ed esperienze, educare al rispetto dei diritti umani, cooperare su un piede di parità all’interno delle Nazioni Unite e delle altre legittime istituzioni multilaterali. La cooperazione internazionale nei vari campi alimenta il terreno in cui sviluppare la ‘contaminazione’ democratica del mondo. La deregulation (economica e istituzionale: competitività selvaggia + svilimento delle Nazioni Unite) ha ostacolato, se non addirittura interrotto questo virtuoso processo.

Occorre ora rilanciare la causa della democrazia (‘tutta’ la democrazia dei diritti umani) estendendone il raggio d’azione dalla città e dal villaggio fino alle massime istituzioni internazionali. E’ l’ora della democrazia internazionale o transnazionale o cosmopolitica. Si tratta in particolare di democratizzare il sistema delle Nazioni Unite e le principali istituzioni multilaterali.

All’ONU, occorre dare più spazio alle (3.500) organizzazioni non governative che vi hanno status consultivo, consentendo ai loro ‘coordinamenti’ di avanzare pareri formali. Occorre anche, finalmente, istituire l’Assemblea Parlamentare delle Nazioni Unite, in analogia, per esempio, con le Assemblee Parlamentari del Consiglio d’Europa e della OSCE. In America Latina, nel quadro istituzionale del MERCOSUR, funziona il Parlamento latinoamericano, chiamato anche “Parlatino”.

Più di recente in Africa, nel quadro dell’Unione Africana e di altri sottosistemi di cooperazione sub-continentale, è entrato in funzione il Parlamento Panafricano. Ci sono anche l’Assemblea parlamentare paritetica UE-ACP (paesi dell’Africa, Caraibi e Pacifico) e l’Assemblea parlamentare Euromediterranea nel quadro del Partenariato Euromediterraneo. I grandi mezzi d’informazione non ne parlano, ma siamo in presenza di interessanti sviluppi della democrazia. Naturalmente, il Parlamento Europeo, direttamente eletto dai cittadini dell’UE, è il primo e tuttora unico esempio di autentica democrazia sopranazionale.

Ora, bisogna collegare fra loro le istituzioni e le pratiche democratiche che esistono ai vari livelli territoriali, in particolare dare più visibilità internazionale ai Governi Locali, istituendo un Comitato dei Governi Locali in seno all’Organizzazione delle Nazioni Unite, in analogia col Comitato delle Regioni dell’UE e del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa. Le radici territoriali della democrazia stanno nelle città, in Italia nei Comuni. Lanciando il principio di sussidiarietà e il principio di autonomia territoriale locale (self-government) nello spazio glocale del mondo e facendo partecipare i Governi Locali alla governance globale si rinvigorisce la democrazia locale (la più genuina) e allo stesso tempo si fornisce linfa vitale alle Organizzazioni internazionali.

Ma non c’è vera democrazia ‘rappresentativa’ se i cittadini non hanno possibilità di scegliere - per nome e cognome - coloro che li rappresentano. Togliere le ‘preferenze’ dalle leggi elettorali significa violare il Diritto internazionale dei diritti umani (oltre all’art. 21 della Dichiarazione universale, anche l’omologo art. 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici). Mandare al Parlamento Europeo personale politico da riciclare a fine carriera o per altri motivi di mercantilismo infra-partitico è controproducente non soltanto per la qualità del sistema UE, ma anche per la diffusione della democrazia nel mondo.

Ultima battuta di una riflessione necessariamente limitata. Maggioranza e minoranza: il gioco democratico si fa sulla dialettica tra questi due poli. Eterno quesito: la maggioranza contiene la parte più sana della società (la sanior pars, come dicevano, problematizzando, i più antichi ordini religiosi)?

Scegliere bene implica capacità di discernere. Quanto libera è un’opinione pubblica-corpo elettorale, bombardata da disinformazione e cattiva informazione? Non c’è alternativa al gioco aritmetico della democrazia rappresentativa, ci sono però i correttivi. Il primo di questi è una sana educazione civica con al centro i diritti umani da cui si apprende che i diritti fondamentali di coloro che appartengono alla minoranza sono perfettamente gli stessi diritti fondamentali di chi appartiene alla maggioranza. Ne discende che, stando così le cose, conviene a tutti alternarsi nell’esercizio delle responsabilità di governance. Il riferimento è al mitico turnover della cui necessità dovrebbero in particolare convincersi, per la loro personale salute e per quella della democrazia, coloro che bramano stare incollati sempiternamente alle poltrone del potere.”

Articolo 22

"Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità".

"Con questo Articolo, la Dichiarazione universale apre la serie di norme che fanno riferimento al valore del benessere integrale dalla persona umana in ottica di welfare e di stato sociale, fornendo così le radici al successivo Patto internazionale del 1966 dedicato specificamente ai diritti economici, sociali e culturali. L’Articolo 9 di quest’ultimo stabilisce l’obbligo degli Stati parti di "riconoscere il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali".

L’Articolo 22 della Dichiarazione fa riferimento alla persona quale ’membro della società’, dalla quale deve ricevere e alla quale deve dare. C’è qui sottesa la filosofia del personalismo comunitario all’interno della più ampia visione di umanesimo integrale. Alla sicurezza sociale viene infatti associata la realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali, "indispensabili " alla dignità umana e al libero sviluppo della personalità. Nel commentare i precedenti Articoli, abbiamo più volte evocato la verità ontologica dell’integrità dell’essere umano, fatto di anima e di corpo, di spirito e di materia.

Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali, che sorveglia l’applicazione del citato Patto internazionale, definisce il diritto alla sicurezza sociale come quello che comprende "il diritto ad accedere e mantenere benefici, sia in danaro sia in natura, senza discriminazione, al fine di assicurare la protezione, tra l’altro, dalla mancanza di reddito da lavoro causata da malattia, disabilità, maternità, incidenti sul lavoro, disoccupazione, anzianità, morte di membri della famiglia, nonché da precario accesso alle cure sanitarie, insufficiente aiuto alla famiglia, in particolare per i bambini e gli adulti non auto-sufficienti".

Possiamo quindi definire la sicurezza sociale della persona come quella condizione nella società che le consente di essere, quanto più possibile, libera dal bisogno, oltre che dal potere e dalla paura.

L’Articolo 22 della Dichiarazione usa il termine ’libero sviluppo’ della personalità. Oggi, quando parliamo di ’sviluppo’, abbiamo in mente processi di ampiezza planetaria, con prevalente riferimento alle popolazioni dei paesi ad economia povera e con particolare attenzione ai programmi della cooperazione internazionale allo sviluppo. La Dichiarazione delle Nazioni Unite "sul diritto allo sviluppo" (1986) fornisce una definizione multidimensionale dello sviluppo come "un ampio processo economico, sociale, culturale e politico, che mira al costante miglioramento del benessere dell’intera popolazione e di tutti gli individui sulla base della loro attiva, libera e significativa partecipazione allo sviluppo e nell’equa distribuzione dei benefici che ne derivano" (corsivo aggiunto).

L’Articolo 2 di questa Dichiarazione proclama che "la persona umana è il soggetto centrale dello sviluppo e deve essere partecipante attivo e beneficiario del diritto allo sviluppo" e che "tutti gli esseri umani, individualmente e collettivamente, hanno la responsabilità dello sviluppo, tenendo conto del bisogno che siano pienamente rispettati i loro diritti e libertà fondamentali e i loro doveri verso la comunità, che solo può assicurare la piena e completa realizzazione dell’essere umano".

Dunque, centralità della persona e sviluppo della personalità in un contesto di responsabilità condivise. L’appello alla responsabilità personale è contestuale all’obbligo imposto alle pubbliche istituzioni di garantire la sicurezza sociale delle persone attraverso "lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale" per soddisfare i diritti economici, sociali e culturali.

Lo "stato sociale" non è pertanto un optional per gli stati, è quanto dispone anche il secondo comma dell’Articolo 3 della Costituzione Italiana: "E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Insomma lo "stato sociale" è altrettanto indispensabile dello "stato di diritto", sono le due facce di quella medaglia che si chiama: "statualità umanocentrica".

Il citato Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali chiarisce che gli stati hanno l’obbligo di istituire e far funzionare un "sistema" di sicurezza sociale che può essere variamente articolato (anche con interconnessioni pubblico-privato), ma comunque sempre in grado di garantire le persone contro rischi e imprevisti sociali, tale quindi da coprire almeno nove settori: sanità, malattia, vecchiaia, disoccupazione, invalidità da incidenti sul lavoro, aiuto alla famiglia e ai bambini, maternità, disabilità, orfani.

L’Articolo 22 della Dichiarazione universale indica anche l’ambito spaziale e istituzionale in cui il diritto alla sicurezza sociale deve essere soddisfatto: nazionale e internazionale. Allo Stato si chiede di ’sforzarsi’ tenuto conto della sua "organizzazione" e delle sue "risorse". Dunque, non alla mercè di questa o quella ideologia. Il suddetto articolo dice anche: se tu, Stato, non ce la fai coi tuoi propri mezzi, è tuo obbligo renderti parte attiva nel funzionamento degli organismi multilaterali perché si realizzino politiche di governo dell’economia mondiale nel segno di tutti i diritti umani per tutti e della giustizia sociale.

Il Diritto internazionale dei diritti umani non dà posto al neoliberismo, alla sovranità del mercato, alla deregulation, all’ultima variazione sul tema ’mercato’: la flexicurity, di cui diremo più ampiamente commentando il "diritto al lavoro".

Durante l’orgia di deregulation, neoliberismo, ’nuova economia’, ’economia virtuale’ degli anni ottanta e novanta del secolo scorso, di cui oggi paghiamo pesantemente le conseguenze, si sentiva inneggiare: "più società, meno stato". L’imperativo dei diritti umani dice invece: "più società, più pubbliche istituzioni, più stato sociale, più multilateralismo". La garanzia dei diritti umani esige che ci siano, e funzionino correttamente, pubbliche istituzioni gestite da persone le quali avvertano fino in fondo che la loro responsabilità è "pubblica" e che la loro legittimazione, sostanziale e formale, deriva dal rispetto che esse hanno per la eguale dignità delle persone e per i loro bisogni vitali.

Battuta finale: la Conferenza Internazionale del Lavoro (89° sessione, 2001) ha ribadito che "la sicurezza sociale è un fondamentale diritto umano ed un altrettanto fondamentale mezzo per creare coesione sociale". Come dire: riducendo insensatamente la spesa sociale, oltre che danneggiare l’integrità psico-fisica delle persone, si mette a rischio la ’pace sociale’ e la democrazia. I Governi Locali, che sono in prima linea nel dover rispondere ai bisogni di sicurezza sociale di quanti vivono nei loro territori, ne sanno qualcosa. Che lo Stato renda loro possibile l’esercizio della loro primaria "responsabilità di proteggere" i diritti umani."

Articolo 23

-  "1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.
-  2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
-  3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
-  4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi".

"Il contenuto di questo Articolo è ulteriormente specificato dagli Articoli 6, 7 e 8 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, dove è innanzitutto stabilito che le misure che gli Stati sono obbligati a prendere "per dare piena attuazione a tale diritto", dovranno comprendere "programmi di orientamento e di formazione tecnica e professionale, nonché l’elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo" (corsivo aggiunto).

Il messaggio che proviene dal Diritto internazionale è chiaro: il settore del lavoro non può essere lasciato al libero arbitrio del mercato, ma deve costituire oggetto di politiche pubbliche nel quadro di una più ampia programmazione di stato sociale. E’ inoltre stabilito che deve esserci "la possibilità eguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell’anzianità di servizio e delle attitudini personali". La meritocrazia trova qui i parametri conformi a dignità umana, come tali prioritari rispetto a qualsiasi altra tipologia.

Il diritto umano al lavoro trova anche riscontro nella Convenzione internazionale contro la discriminazione razziale, nella Convenzione internazionale contro ogni forma di discriminazione nei riguardi delle donne, nella Convenzione internazionale sui diritti dei bambini, nella Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, nella Carta africana sui diritti dell’uomo e dei popoli e in tanti altri strumenti giuridici, internazionali e regionali-continentali.

Nell’interpretazione del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali il diritto al lavoro è un diritto che inerisce ad ogni persona ed è allo stesso tempo un diritto collettivo. Esso comprendente tutte le forme legittime di lavoro, dipendente o non.

La produzione di norme giuridiche internazionali in materia di lavoro ha il suo principale laboratorio nell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, OIL, con sede a Vienna. La sua Conferenza è formata da delegazioni nazionali ’tripartite’, comprendenti i rappresentanti dei governi, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni padronali. Alcuni organi interni di controllo sull’applicazione della normativa sono formati da persone indipendenti dagli stati. Tra le molte Convenzioni OIL si segnala la numero 22 portante sulla politica dell’occupazione, la quale parla del diritto ad una "occupazione piena, produttiva e liberamente scelta". Purtroppo questa prospettiva rimane molto lontana per milioni di esseri umani.

La disoccupazione e la mancanza di lavoro sicuro spingono i lavoratori a trovare occupazione nel settore informale dell’economia. Il vigente Diritto internazionale è molto deciso nello stigmatizzare sia il lavoro forzato sia il lavoro prestato in settori dell’economia informale. Il primo è definito dall’OIL come "qualsiasi lavoro o servizio esigito dalla persona sotto la minaccia di una qualsiasi penalità e per il quale la persona non si è offerta volontariamente". Gli stati sono obbligati ad abolire, vietare e contrastare qualsiasi forma di lavoro forzato, come anche prescritto dall’articolo 5 della Convenzione sulla schiavitù. Gli stati devono altresì intervenire per ridurre quanto più possibile il numero di lavoratori che operano al di fuori dell’economia formale, obbligando i datori di lavoro a rispettare la legge e dichiarare i nomi dei loro lavoratori in modo da rendere possibile la garanzia dei loro diritti.

Gli stati sono inoltre obbligati a proibire il lavoro dei minori di sedici anni. Tra i loro obblighi, oltre quelli di assicurare non discriminazione, pari opportunità ed eguaglianza, c’è quello di adottare misure che assicurino che le misure di privatizzazione non ledano i diritti dei lavoratori. In particolare, il Comitato delle Nazioni Unite afferma senza mezzi termini che "specifiche misure destinate a incrementare la flexicurity dei mercati del lavoro non devono rendere il lavoro meno stabile o ridurre la protezione sociale dei lavoratori".

Già, la flexicurity. Ci si può ubriacare (colpevolmente) di flexicurity così come avvenne con la deregulation. Anche in sede di Unione Europea c’è il rischio che si istituzionalizzi il vizio della flexicurity. Il Diritto internazionale dei diritti umani esige che, in tema di occupazione, si parta col piede giusto (anzi, obbligato), cioè dal diritto al lavoro come diritto fondamentale che è, allo stesso tempo, diritto alla piena occupazione e diritto allo stato sociale. Il diritto al lavoro come tale non ha pertanto nulla a che vedere con l’ideologia neoliberista e relative vischiose varianti.

Il diritto umano al lavoro è strettamente collegato ai cosiddetti diritti sindacali, a fondare e far parte di sindacati. Il Diritto internazionale ’riconosce’ i sindacati, non parla invece di ’partiti’, se non nel contesto regionale dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa. E’ il caso di ricordare che dal 1961 è in vigore la Carta sociale europea, più volte riformata, sulla cui applicazione veglia il Consiglio d’Europa, in particolare attraverso il Comitato europeo dei diritti sociali, organo formato da esperti indipendenti. Ad esso possono presentare reclami proprio le associazioni sindacali e organizzazioni non governative.

La Dichiarazione universale non fa cenno allo sciopero. Ci pensa invece l’Articolo 8 (1 comma, lettera d) del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che impone agli stati l’obbligo di garantire "il diritto di sciopero, purchè esso venga esercitato in conformità alle leggi di ciascun paese". Il rinvio è dunque alla legge nazionale, la quale deve però essere conforme ai principi generali del Diritto internazionale, e considerare quindi lo sciopero quale articolazione connaturale al diritto fondamentale al lavoro. E’ appena il caso di sottolineare che l’esercizio di questo diritto deve avvenire nel rispetto di tutti gli altri diritti fondamentali, in uno spirito di alta responsabilità sociale.

Se ne dicono tante sui sindacati. Certamente, essi devono essere guidati da persone che abbiano nella mente e nel cuore i diritti dei lavoratori, e che non vengano a compromesso con istanze vetero-corporative. Si possono e si devono criticare quelle dirigenze sindacali che si sono burocratizzate o, più o meno palesemente, partiticizzate. Ma chiediamoci: se non ci fossero stati i sindacati, sarebbe stato possibile avviare la “civiltà del lavoro”? E se non ci fossero oggi, sarebbe possibile riprendere quel cammino?

Riflessione finale, forse troppo ovvia. L’Articolo 1 della Costituzione Italiana proclama che "L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro". E se il lavoro non c’è? Senza fondamento(a) la Repubblica crolla. E se al posto del lavoro si mette il precariato o la flexicurity, quanto ne guadagna la statica della Repubblica?"

Articolo 24

"Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite"

"L’Articolo 7 (lettera d) del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali è più esplicito nel dire che gli stati sono obbligati a garantire una remunerazione del lavoro "che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo ... il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi".

A sua volta, l’Articolo 37 della Costituzione Italiana stabilisce che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi".

Siamo in presenza di disposizioni di perentoria precettività, i cui termini applicativi sono fissati, e costantemente aggiornati, dal legislatore nazionale all’interno del dialogo sociale tra governo, sindacati dei lavoratori, associazioni padronali.

La persona umana non è una macchina (anche questa però è soggetta ad usura ...) e deve avere la possibilità reale di sviluppare tutte le sue potenzialità in adeguati periodi di riposo e di fertile ricreazione. Anche il lavoro è, deve essere occasione di sviluppo della persona secondo dignità.

E’ per questo che la legislazione internazionale in materia disciplina minuziosamente le condizioni di lavoro, che devono essere idonee a garantire la salute dei lavoratori. In concreto, è interpellata la responsabilità personale del datore di lavoro insieme con quella di sopraordinati organismi di sorveglianza.

La civiltà dei diritti umani insieme con la civiltà del lavoro ha portato a stabilire che c’è l’obbligo di rispettare il diritto alle ferie e allo svago anche del detenuto-lavoratore. Una sentenza della Corte Costituzionale del 2001 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 20, sedicesimo comma, della legge del 26 luglio 1975 n.354 (norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell’amministrazione carceraria. La Corte motiva che il diritto al riposo annuale integra una di quelle ’posizioni soggettive’ che non possono essere in alcun modo negate a chi presti attività lavorativa in stato di detenzione.

L’Articolo 24 della Dichiarazione parla anche di "svago" per il lavoratore, cioè di fruizione di momenti ludici e di ricreazione culturale e artistica. Il lavoratore deve avere la possibilità di prendere parte liberamente alla vita culturale, come dispone l’Articolo 27 della Dichiarazione. Questo ci porta a considerare le ferie come un periodo che, come dicevano i nostri avi, ritempra il corpo e lo spirito.

Insomma, una salubre parentesi nella routine lavorativa tanto più necessaria quanto usurante è il tipo di lavoro. Il diritto allo svago ha un significato e una portata non circoscrivibili alla logica dell’una tantum. Ha a che fare con la coltivazione di umanesimo negli stessi luoghi di lavoro. Sono dunque interpellati architetti, artisti visivi, musicisti per arricchire di bello gli uffici, le fabbriche, i cantieri.

Questi pensieri sembrano appartenere al mondo dei sogni o delle fatuità nel tempo che viviamo, disturbati come siamo da tante insicurezze. La realtà del precariato e della disoccupazione insieme con l’ambigua proposta della flexicurity ha come risultato quello di bruciare o comunque di rendere superfluo l’umanesimo del e nel lavoro.

L’assenza o l’intermittenza del lavoro, lo stesso lavoro in settori dell’economia informale, costituiscono di per sè "ferie", ma ferie stressanti e drammatiche, per così dire a tempo indeterminato, segnate non dalla possibilità di ritemprarsi e svagarsi più del solito, ma dall’ansia, dalla frustrazione, dal risentimento nei confronti di sistemi di governo che sono sudditi del mercato e della speculazione finanziaria, che considerano le politiche per la "piena occupazione", prescritte dalle norme internazionali, non un obbligo ma un optional.

Si pensi ancora a chi, per mantenere sé e la propria famiglia, ha doppio o triplo lavoro, magari anche con lavoro notturno continuativo... . Si pensi al lavoro in regime di ’caporalato’ o a quello degli immigrati ’irregolari’. Che senso ha per queste masse di umanità precaria l’Articolo 24 della Dichiarazione?

C’è disagio nel tentare di trovare la risposta ad un interrogativo che interpella la coscienza e la responsabilità di tutti. Ma non si può restare inerti nella tristezza e nell’arrendersi ai determinismi. La cultura, anzi il sapere dei diritti umani, ci dice: sforzati di tradurre i diritti umani in una organica e coerente Agenda politica."

Articolo 25

-  “1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
-  2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale”.

“E’ un Articolo che riassume e ricapitola tutti gli altri nel segno della dignità integrale della persona. Il contenuto di questa norma internazionale è come la carezza amorevole che il Diritto internazionale dei diritti umani fa alla persona, egualmente a ciascun membro della famiglia umana, ma con particolare attenzione a chi meno ha ed ha più bisogno.

A causa dell’inflazione mass-mediatica siamo costretti a subire molti sdolcinati, e poco credibili, usi dell’espressione “I care”.

Nel caso dell’Articolo 25 è la norma internazionale che si prende cura delle necessità vitali delle persone. Come tale, essa non soltanto è credibile, ma ci obbliga a farla “azione” nel quadro di una prospettiva vitale che è molto più della mera sopravvivenza di persone e popoli, molto più del superamento millimetrico della soglia di povertà. L’Articolo parla infatti di un tenore di vita che produca e alimenti il benessere integrale della persona e della sua famiglia, cioè dell’essere umano fatto di anima e di corpo, di spirito e di materia.

In questo contesto il concetto di salute è quello definito dalla Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non meramente l’assenza di malattia”. Precisa questa stessa Costituzione che “il godimento del più alto conseguibile livello di salute costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, di religione, di fede politica, di condizione economica o sociale” e che “la salute di tutti i popoli è fondamentale ai fini del conseguimento della pace e della sicurezza ed è dipendente dalla più piena collaborazione degli individui e degli stati”.

In questo contesto di promozione della dignità umana su scala mondiale e in chiave di responsabilità condivise, è appena il caso di sottolineare che il ‘benessere’ dei diritti umani non è fatto di lussi, di stravaganze, di consumismi. La lezione che ne discende è di sobrietà nel consumare e nel comportarsi, da mettere in atto all’interno della micro-comunità familiare e nelle più ampie comunità sociali d’appartenenza.

L’Articolo 25, nella sua puntuale didascalità, è il codice genetico dello stato sociale e dell’intera Agenda politica dei diritti umani. La traduzione operativa di questa consiste nelle politiche sociali e nelle azioni positive nei settori della sanità, della casa, dell’occupazione, dell’assistenza, della speciale protezione dei bambini e della maternità. Da sottolineare che il secondo comma dell’Articolo dice che i bambini sono tutti eguali, dentro o fuori del matrimonio.

Una breve riflessione sul diritto all’alimentazione. In tante parti del mondo si continua ancora a morire di fame, a causa di carestie, violenze, guerre, ma anche a causa di espropriata autosufficienza alimentare. Periodicamente si lanciano campagne mondiali contro la fame nel mondo. Ricordo che la prima fu lanciata dalla FAO nel 1960, l’ultima nel 2000 con gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

Per sfamare occorrono certamente viveri e danaro, ma in non pochi casi bisogna consentire ai paesi derubati dall’autosufficienza di recuperarla, nel quadro di una più corretta divisione dei termini di scambio tra paesi ad economia povera da un lato, e paesi ad economia sviluppata, dall’altro. Dentro il tema alimentazione c’è quello dell’acqua e dell’accesso all’acqua potabile.

L’ONU ha adottato varie iniziative sul tema dello sradicamento della povertà estrema. In particolare il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha stilato nel 2007 un documento intitolato “ Principi guida su diritti umani e povertà estrema: i diritti del Povero” inteso a dar voce ai poveri. In questo documento c’è un paragrafo dedicato a “il diritto all’acqua” come diritto fondamentale. Da molti anni, organizzazioni non governative e movimenti solidaristici transnazionali si stanno battendo per questa causa sostenendo, a ragione, che l’acqua è bene comune globale (global common good) e che, pertanto, bisogna sottrarla alle privatizzazioni: per l’acqua non ci sono vie di mezzo tra pubblico e privato. L’acqua è un bene di tutti e come tale deve essere gestito e protetto dalle pubbliche istituzioni, interne e internazionali.

Neppure la sanità può essere oggetto di esclusiva privatizzazione. Il diritto fondamentale alla salute si traduce in: cure mediche e salute per tutti. La sanità è un servizio pubblico elementare, come tale oggetto, in via primaria, di politiche pubbliche. Fa parte dell’imperfezione umana commuoversi (eventualmente) di fronte a chi muore di fame e restare indifferenti di fronte a chi, per mancanza di danaro, è costretto a soffrire e morire prematuramente per mancata assistenza sanitaria.

Pochi mettono in relazione l’Articolo 25 con l’Articolo 1 della Dichiarazione universale. Ma bisogna farlo. Coloro che “nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”, coloro cioè che sono la legge fondamentale, hanno diritto a vivere, non a sopravvivere fortunosamente o a morire di stenti. Morendo prematuramente o stentando a sopravvivere è lo stesso “diritto umano sussistente” (Antonio Rosmini) che entra in crisi, è lo stesso ordinamento giuridico che perde di sostanza precettiva.

Quanto costa aiutare tutti i membri della famiglia umana a vivere degnamente? Prima di quantificare la risposta nei vari contesti geografici, andiamo a guardare quanto costano gli armamenti, le guerre ’preventive’ palesi e camuffate, quanto danaro è bruciato dalla speculazione finanziaria, quanti danni hanno provocato la deregulation, il neoliberismo, le politiche di “aggiustamento strutturale” del Fondo Monetario Internazionale, l’inquinamento dell’ambiente naturale, la non volontà degli stati più forti di governare l’economia mondiale per i fini di giustizia che sono elencati nell’Articolo 25.

La spesa militare mondiale è stata di 1.339 miliardi di dollari nel 2007, con un aumento del 6% rispetto al 2006 e del 45% rispetto al 1998. La cifra corrisponde al 2,5% del PIL mondiale per un importo di 202 dollari per ciascun abitante della terra (Annuario SIPRI 2008). Dopo questa denuncia, la risposta è: “diritti umani-Agenda politica” nell’ottica del trinomio indissociabile stato di diritto-stato sociale-pace positiva.”

Articolo 26

-  “1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione.
-  L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
-  L’istruzione elementare deve essere obbligatoria.
-  L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

-  2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
-  Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli”.

“La traduzione italiana ufficiale di “education” in “istruzione” può essere fuorviante. “Education” comprende sia l’istruzione - trasmissione di dati cognitivi presuntivamente ‘neutri’ - sia l’educazione quale processo più ampio che insieme con i blocchi cognitivi della storia, del latino, della fisica, ecc., propone valori ed opera per la loro volontaria interiorizzazione da parte dei discenti.

Il tradizionale modo di concepire l’istruzione scolastica è per così dire sospettoso nei riguardi dei valori. L’educazione non teme di contaminarsi da valori, non sarebbe educazione se avesse questo timore. Ma quali valori per quale educazione finalizzata a quali obiettivi?

Il secondo comma dell’Articolo 26, pur nella sintesi del suo enunciato, dà la risposta. Il primo comma dell’Articolo 13 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali è ancora più esplicito quanto a contenuti e finalità dell’educazione:
-  “1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione. Essi convengono sul fatto che l’istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace”.

Il secondo comma di questo Articolo definisce in maniera puntuale quali devono essere i cardini di un sistema educativo che sia congruo rispetto ai contenuti e alle finalità del processo educativo quale prima definito: “l’istruzione superiore deve essere resa accessibile a tutti su un piano di eguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l’instaurazione progressiva dell’istruzione obbligatoria... deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio, e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante”.

Ai sensi del vigente Diritto internazionale l’istituzione di scuole private rientra fra i diritti di libertà, il cui esercizio deve essere conforme a quanto prescritto dal quarto comma dell’Articolo 13 del Patto internazionale:
-  “Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti d’istruzione, purché i principi enunciati nel 1° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l’istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possano essere prescritti dallo Stato”. Il quale Stato, a sua volta, dovrà rispettare quanto disposto dal citato 1° paragrafo. Insomma priorità viene data alla scuola pubblica, ma sia questa sia la scuola privata devono impartire un’educazione che, per i contenuti essenziali riguardanti i diritti della persona, la pace e la solidarietà, deve essere la stessa.

Il Diritto internazionale dei diritti umani fissa dunque dei paletti molto chiari. E’ legittimo chiedersi se, soprattutto per quanto riguarda contenuti e finalità, i Ministri che si sono succeduti in Italia alla Pubblica Istruzione abbiano preso visione diretta delle norme internazionali sopra citate.

Al di là di polemiche vetero-ideologiche o neo-ideologiche su scuola pubblica e privata, resta il dato del calvario fatto subire all’educazione civica. Il Diritto internazionale dice giustamente che questa è il nucleo centrale del disegno educativo finalizzato a formare la persona-cittadino/a.

L’UNESCO si è fatta carico di elucidare contenuti e metodologia dell’educazione civica già nel 1974 con la Raccomandazione “sull’educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali sull’educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali”.

I contenuti riguardano dunque i diritti umani, la pace, la solidarietà, il dialogo interculturale, la cittadinanza attiva. Questo documento è un efficace compendio di pedagogia e di didattica, rimane un ‘classico’. Ovviamente, esso va integrato dalla abbondante documentazione che è stata prodotta in relazione ai vari ‘anni’ e ‘decenni’ delle Nazioni Unite dedicati all’educazione alla pace, alla nonviolenza, sempre in relazione al paradigma dei diritti umani. Rimane fermo che l’educazione civica deve essere interdisciplinare, partecipata, trasversale ai vari insegnamenti, orientata all’azione.

Chi educa deve preoccuparsi di indicare percorsi d’azione, in costante interazione con il territorio, cioè con gli amministratori locali e le associazioni e i gruppi di volontariato. Naturalmente, è fondamentale l’interazione con le famiglie, proprio sul terreno dell’educazione civica che, in questo contesto, diventa fertile co-educazione dove devono incontrarsi, non scontrarsi, la responsabilità degli insegnanti-educatori, i diritti dei bambini e degli adolescenti, i diritti-doveri-responsabilità dei genitori.

Con riferimento ai figli, particolarmente delicata si presenta l’applicazione del secondo comma dell’Articolo 26 della Dichiarazione universale specificato da quanto dispone il terzo comma dell’Articolo 13 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: “Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni”.

A partire dall’entrata in vigore nel 1990 della Convenzione internazionale sui diritti dei bambini e dei minori, questi hanno diritti internazionalmente riconosciuti (diritti ‘rafforzati’ in ragione dell’età), i quali devono pertanto essere garantiti, oltre che a scuola, anche e soprattutto nell’ambiente familiare.

I ragazzi sono riconosciuti come titolari di diritti fondamentali, anche civili e politici. Recita l’Articolo 12 della suddetta Convenzione: “Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”.

Incalza l’Articolo 14: “1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest’ultimo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità”.

Il messaggio per i genitori è che i loro figli sono ‘soggetti’ e non ‘oggetti’ e che in concreto bisogna agire nel “superiore interesse dei bambini”, come proclama l’Articolo 3 della citata Convenzione internazionale. Altrimenti detto, ai diritti dei bambini, più che i diritti dei genitori, corrispondono i doveri dei genitori.”

Articolo 27

-   “1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
-  2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore”.

“Quanto dispone l’Articolo 27 è infatti all’insegna della libera fruizione del bello e della creatività in tutti campi, dalla letteratura e dalla poesia alla scienza e a tutte le forme artistiche.

La dimensione umanistica che pervade il diritto e il sapere dei diritti umani trova qui esplicito riconoscimento ed incentivo. C’è il respiro dell’umanesimo integrale, che tonifica la persona nel suo tendere al benessere fisico e psichico.

Il sapere dei diritti umani è, in quanto tale, il sapere del bello, perché è il sapere degli universali che pone al centro l’immenso valore della dignità della persona segnata dalla ragione e dalla coscienza.

La creatività culturale, artistica, scientifica non è fine a se stessa. Essa è in funzione della ricerca della verità nelle sue varie forme. E poiché la verità rende liberi, quello della creatività umana è un percorso di conquista e fruizione di tutte le libertà fondamentali.

Nella congerie di malattie, povertà estrema, violenze, disoccupazione e precarietà del lavoro, corsa al riarmo, inquinamento e distruzione dell’ambiente naturale che, in tutte le parti del mondo, angosciano la vita quotidiana di centinaia e centinaia di milioni di “membri della famiglia umana”, è anche per me difficile procedere sul filo della bellezza e della creatività culturale, artistica e scientifica.

Ma l’inno al bello, alla creatività e alla crescita culturale, come l’inno alle libertà “da” e “per”, è la denuncia più forte che si possa fare delle privazioni e delle umiliazioni cui sono sottoposti tanti esseri umani e le loro famiglie.

Con questa premessa, cercherò comunque di procedere nella sintetica interpretazione dell’Articolo 27. Nell’Articolo in questione si parla di cultura, di arte, di scienza, di partecipazione alla vita culturale e artistica, nonché ai “benefici” (non agli orrori, si badi bene) della scienza.

Cultura e vita culturale hanno ovviamente un significato molto ampio e le definizioni sono innumerevoli. Sociologi, antropologi e filosofi da sempre sono impegnati su questo terreno. La cultura è da intendere non come una statica icona, ma dinamicamente, come un processo che si modifica, evolve o anche involve. Questa dinamica è fatta di credenze, simboli, norme, riti, abitudini, comportamenti che variano a seconda dei luoghi in cui le comunità umane - possiamo anche dire: le ‘articolazioni’ sociali della ‘famiglia umana’ - hanno costruito e vivono le loro specifiche storie.

Poesia, arti visive, musica, scienza sono tra quei beni, immateriali nella loro essenza, che più si fruiscono più si moltiplicano. Fa parte della cultura, anzi del patrimonio culturale, non soltanto tutto ciò che ha il sigillo ufficiale dell’UNESCO come “patrimonio dell’umanità” (World heritage), ma anche altri elementi della produzione culturale (letteraria, artistica, scientifica) che contribuiscono a fare identità e segnano la storia delle comunità umane.

Oggi, nel mondo globalizzato al positivo e al negativo, la vita dei popoli, dei gruppi, delle famiglie, degli individui, “interdipende”. L’interdipendenza planetaria è squilibrata, ci sono popoli e gruppi che, più che interdipendere, dipendono. I territori, anche quelli che per secoli sono stati caratterizzati da mono-culture nazionali, si multi-culturalizzano.

Il campo è aperto per ricercare insieme e condividere un paradigma di valori universali. E’ il campo privilegiato, tipicamente, dalle attività dell’Unesco intese a elucidare concetti e costruirvi sopra accordi internazionali e programmi di cooperazione. Giova ricordare qualche punto della sua Costituzione: “poiché le guerre nascono nelle menti degli uomini, è nelle menti degli uomini che devono essere costruite le difese della pace”; “la reciproca ignoranza di storie e modi di vivere è stata causa comune, nella storia dell’umanità, di quel sospetto e di quella mancanza di fiducia tra i popoli che hanno fatto sì che le differenze siano spesso sfociate nella guerra”; “la più ampia diffusione della cultura e l’educazione dell’umanità per la giustizia, la libertà e la pace sono indispensabili alla dignità della persona e costituiscono sacro dovere al quale tutte le nazioni devono adempiere in uno spirito di reciproca assistenza e impegno”.

L’Unesco è, per sua originaria vocazione, assertrice di interculturalità. La sua Conferenza generale ha adottato il 20 ottobre 2005 (con i soli voti contrari di Usa e Israele) la Convenzione “sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali”, entrata in vigore il 18 marzo 2007, grazie anche alla rapidità con cui tutti gli stati membri dell’UE l’hanno ratificata.

Gli assunti da cui parte la Convenzione sono così riassumibili: la diversità delle culture è patrimonio comune dell’umanità e deve essere custodita a beneficio di tutti; l’interazione e la creatività nutrono e rinnovano le espressioni culturali; attività, beni e servizi culturali, poiché servono a trasmettere identità, valori e significati non devono essere trattati come aventi un valore soltanto commerciale.

Ci si domanda se tutte le culture abbiano diritto di reclamare il rispetto e la garanzia internazionale. Nella Convenzione citata, l’Unesco fissa dei paletti nella forma di “principi-guida”. Il primo di questi riguarda il rispetto dei diritti umani: “La diversità culturale può essere protetta e promossa soltanto se i diritti umani e le libertà fondamentali, quali la libertà di espressione, di informazione e di comunicazione, così come la capacità degli individui di scegliere le espressioni culturali, sono garantiti. Nessuno può invocare le disposizioni di questa Convenzione allo scopo di violare i diritti umani e le libertà fondamentali quali sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani o garantiti dal diritto internazionale”.

Quella cultura che alberghi nel suo seno, e insista nel perpetuare, principi che siano in contrasto con quanto prescrive il Diritto internazionale dei diritti umani in forma di divieti assoluti (discriminazione uomo-donna, discriminazione razziale, esaltazione della guerra, ecc.), non è legittimata a rivendicare il rispetto della sua identità. Certamente, non saranno i bombardamenti e le occupazioni territoriali gli strumenti né legittimi, né efficaci, per favorire la graduale trasformazione di quella cultura.

La omologazione culturale è la peggiore nemica della cultura come ricchezza “liberamente” conquistata e sviluppata. Omologazione significa distruzione di identità, impoverimento del patrimonio culturale, ostacolo alla creatività culturale e artistica. Se deliberatamente perseguita, è marcata dal segno dell’egemonismo di questo o quello stato, di questa o quella centrale di potere economico, finanziario, tecnologico, va nella direzione opposta a quella prescritta dalla citata Convenzione dell’Unesco. Il nazionalismo è, allo stesso tempo, omologazione ed esclusione.

Le scoperte e le creazioni della scienza e dell’arte non devono restare confinate dentro sfere elitarie e impermeabili, poiché esse costituiscono dono alla comunità per l’arricchimento culturale e sprituale di tutti, senza che ciò costituisca sottrazione di titolarità e di merito a chi li ha prodotti (copy rights, brevetti).

In virtù del Diritto internazionale dei diritti umani gli Stati hanno l’obbligo di rendere possibile non soltanto la fruizione di beni culturali, artistici e scientifici esistenti, ma anche la creazione di nuovi mediante incentivi alla ricerca e alla produzione artistica.

L’Articolo 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali stabilisce puntualmente al riguardo: “2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto prenderanno per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura”.

La scienza e le arti devono essere libere. Coerentemente con questo assunto, il terzo comma del citato Articolo obbliga gli Stati “a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l’attività creativa”.

La scienza e le arti possono fare molto per la causa dei diritti umani. Si pensi alla ricerca nel campo della medicina o in quello della difesa dell’ambiente naturale. Si pensi a certi brani musicali che hanno ispirato e ispirano movimenti sociali di promozione umana. Le arti sono potenti strumenti di comunicazione, di identificazione spirituale, sociale e politica, di dialogo interculturale. Costituiscono codici ricchi di simboli comunicativi.

Si può prendere come esempio la musica perchè è la più impalpabile, la più spirituale, forse la più universale (se possibile) delle arti, e allo stesso tempo la più materialmente codificata: il ‘pentagramma’ è un esperanto ante litteram, di universale conoscenza e fruizione. Si pensi a cosa significa suonare insieme o cantare insieme per il rispetto di un medesimo codice di regole e per la pratica della socializzazione. Un’orchestra o un coro polifonico sono dei paradigmi di “unità nella diversità”.

Si può parlare di etica anche per la scienza e le arti? Una possibile risposta sta nell’Articolo 1.2 dello Statuto che l’Università di Padova, fondata nel 1222, ha rinnovato nel 1995: “L’Università degli Studi di Padova, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della propria tradizione che data dal 1222 ed è riassunta nel motto “Universa Universis Patavina Libertas”, afferma il proprio carattere pluralistico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere ideologico, religioso, politico o economico. Essa promuove l’elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell’ambiente e la solidarietà internazionale”.

Articolo 28

“Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possono essere pienamente realizzati”.

“E’ il diritto umano alla pace: pace interna e pace internazionale, pace nella giustizia (opus iustitiae pax). La giustizia è quella dei diritti umani, cioè è anche giustizia sociale ed economica. La pace proclamata dall’Articolo 28 è, per seguire Norberto Bobbio, pace positiva, intesa come la costruzione di un sistema di istituzioni, di relazioni e di politiche di cooperazione all’insegna di: “se vuoi la pace, prepara la pace”. Il contrario della pace negativa, cioè della mera assenza di guerre guerreggiate, come parentesi tra una guerra e la successiva, da vivere preparandosi alla prossima guerra potenziando gli arsenali militari e coltivando sentimenti nazionalistici a difesa dell’interesse nazionale, da perseguire ovunque nel mondo e con ogni strumento, compresa appunto la guerra.

In questa ottica di pace negativa ha vissuto il mondo nei secoli passati. Finché è sopraggiunta nel 1945 la Carta delle Nazioni Unite la quale ha innovato, anzi rivoluzionato quel vecchio Diritto internazionale che, assumendo il principio di sovranità degli stati a suo fondamento, ne legittimava i due attributi principali: il diritto di fare la guerra (ius ad bellum) e il diritto di fare la pace (ius ad pacem), messi sullo stesso piano, alla mercé della convenienza e della forza degli stati più potenti. Nel corso dei secoli, l’esercizio del diritto di far la guerra ha di gran lunga prevalso sull’esercizio del diritto di fare la pace.

Il ‘nuovo’ Diritto internazionale basato sulla Carta delle Nazioni Unite definisce la guerra come ‘flagello’, la ripudia e la interdice. L’uso della forza militare, per fini diversi da quelli tipici della guerra, dunque per fini di giustizia (difendere la vita delle popolazioni, salvaguardare l’ambiente e le infrastrutture vitali, acciuffare i presunti criminali e consegnarli ai tribunali internazionali, ecc.) è avocato all’ONU quale autorità sopranazionale, deputata a gestire il sistema di sicurezza internazionale. Aconferma che la guerra è interdetta dal vigente Diritto internazionale c’è l’Articolo 20del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 che perentoriamente prescrive: “Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalle legge”.

La Carta delle Nazioni Unite è coerente: la guerra è vietata e gli stati sono obbligati a far funzionare il sistema di sicurezza collettiva, anche per prevenire il ricorso all’Articolo 51 della Carta il quale, a titolo di eccezione rigorosamente circostanziata, prevede che gli stati possano usare lo strumento militare per respingere un attacco armato con l’obbligo però di immediatamente informare il Consiglio di Sicurezza perché metta la situazione sotto la propria autorità e controllo.

Ma la Carta, a quasi sette decenni dalla sua entrata in vigore, rimane inattuata per le parti più delicate: gli stati hanno l’obbligo di conferire parte delle loro forze militari, in via permanente, alle Nazioni Unite, ma finora nessuno di essi ha adempiuto a tale obbligo. Sicché l’ONU, nei casi di necessità, deve chiedere agli stati che le facciano l’elemosina di gruppetti di Caschi Blu, con tutti i ritardi, le impreparazioni e altri tipi di inadeguatezze che non poche ‘missioni di pace delle Nazioni Unite’ hanno mostrato.

A partire dal 1948, cioè poco dopo l’entrata in campo delle Nazioni Unite, il mondo venne a trovarsi in regime bipolare, cioè di guerra fredda o di equilibrio del terrore, a causa della contrapposizione ideologica, politica e strategica dei due Blocchi capeggiati rispettivamente da Stati Uniti e Unione Sovietica, con sfrenata corsa al riarmo sia convenzionale sia nucleare. Non c’è stata una guerra mondiale, le guerre sono state esportate nei paesi del sud del mondo. Per le questioni di pace e sicurezza rimaneva poco spazio all’ONU nella sua funzione di autorità sopranazionale.

Nel 1989 crollano i Muri, finisce l’epoca del bipolarismo, si respira un’aria nuova, ha fine il tempo dell’esilio dell’ONU. Il Consiglio di Sicurezza commissiona a Boutros-Boutros Ghali, Segretario Generale delle Nazioni Unite, il famoso Rapporto “Un’Agenda per la Pace”, in cui l’energico Segretario Generale delle Nazioni Unite mette gli stati di fronte al muro delle loro responsabilità dicendo: non avete più alibi per non far funzionare l’Organizzazione delle Nazioni Unite nel delicato campo della pace e della sicurezza internazionale.

La risposta è di tutt’altro segno. Boutros Ghali non sarà rieletto a causa del veto opposto dagli Usa. Il Presidente Bush senior, parla della necessità di un “nuovo ordine mondiale”, al cui interno avrebbero dovuto riprendere vigore i principi del vecchio Diritto internazionale esaltante la sovranità degli stati, con relativi muscoli armati, e le Nazioni Unite avrebbero dovuto accontentarsi di un ruolo ancillare. Una concezione di ordine mondiale diametralmente opposta a quella contenuta nella Carta delle Nazioni Unite e nell’Articolo 28 della Dichiarazione universale.

La delusione è grande. Il criminale dittatore dell’Iraq Saddam Hussein offre l’occasione per iniziare il decennio delle guerre guerreggiate. La superpotenza ne approfitta nel tentativo di riappropriarsi di quel diritto di fare la guerra che la Carta delle Nazioni Unite ha, dal punto di vista giuridico, cancellato una volta per tutte. Il terrorismo internazionale, nelle sue varie forme e matrici, atterrisce, uccide, prolifica. Si arriva alla seconda guerra del Golfo, teorizzata, propagandata e messa in pratica dalla superpotenza come “guerra preventiva” in flagrante violazione del vigente Diritto internazionale.

Nel frattempo, entrano in funzione prima i Tribunali internazionali speciali (per la ex Jugoslavia e per il Rwanda, 1993 e 1994), poi la Corte Penale Internazionale permanente (1998), paladina del principio di universalità della giustizia penale internazionale. Le guerre continuano, sono illegali, non portano alla vittoria, si alimenta il terrorismo, si pratica la tortura in guanti più o meno bianchi, si restringono le libertà fondamentali con i ”Patriot Act”. Da ultimo, il mondo subisce il tracollo dell’economia mondiale basata sul neoliberismo e sulle speculazioni finanziarie in un contesto di rinnovata corsa al riarmo.

Più che mai, occorre agire perché il diritto umano delle persone e dei popoli alla pace sia rispettato secondo un’Agenda politica che esalti il primato della legalità dei diritti umani (la forza della legge) sulla richiamo della foresta della Realpolitik (la legge della forza). Con tutta l’attenzione che merita, rileggiamo l’Articolo 11 della Costituzione Italiana, che è in perfetta sintonia col Diritto internazionale basato sulla Carta delle Nazioni Unite e sulla Dichiarazione universale: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Questo Articolo risulta oggi rafforzato sia dall’alto che dal basso: dall’alto, in virtù del Diritto internazionale quale si è venuto sviluppando a partire dal 1948; dal basso, in virtù della norma “pace diritti umani” che è stata inclusa, a partire dal 1988, in numerose Leggi regionali (prima fra tutte quella del Veneto) e, a partire dal 1991, nei nuovi Statuti di migliaia di Comuni e Province. Questa norma recita, nel suo testo standard: "Il Comune ..., in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli - Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani, Patto internazionale sui diritti civili e politici, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia - riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.

Il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale". Per un esempio, vale la pena di citare l’Articolo 2 dello Statuto del Comune di Vicenza:

“1. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

2. A tal fine il Comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, e con il sostegno alle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più povere.

3. Il Comune promuove l’inserimento degli immigrati e dei rifugiati politici nella comunità locale rimuovendo gli ostacoli che impediscono alle persone dimoranti nel territorio comunale di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini.

4. Il Comune, con riferimento alla "Dichiarazione universale dei diritti umani" approvata dall’ONU, riconosce il valore della vita umana e promuove ogni iniziativa di concreta solidarietà verso ogni persona indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, dalle sue convinzioni politiche e religiose, dalla sua razza e dalla sua età”. L’Articolo 5 dello Statuto della Provincia di Catanzaro: “1. La Provincia di Catanzaro, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che tutelano i diritti delle persone e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

2. La Provincia promuove la cultura della pace e dei diritti umani e dichiara il proprio territorio terra di pace, ispirandosi alle garanzie della Carta delle Nazioni Unite, alla dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, al Patto Internazionale sui diritti civili e politici, alla Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia”.

L’Articolo 1 della legge regionale del Piemonte “Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale”:

“1. La Regione Piemonte in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali e i principi costituzionali, che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce la pace come diritto fondamentale dei popoli e condizione irrinunciabile per il progresso civile, sociale ed economico.

2. In attuazione di tali principi, anche ai sensi degli articoli 2 e 4 dello Statuto, la Regione interviene al fine di favorire il radicamento nella comunità piemontese della cultura di pace e dei suoi presupposti quali le libertà democratiche, i diritti umani, la non violenza, la solidarietà, la cooperazione internazionale e l’educazione allo sviluppo sostenibile.

3. La Regione promuove iniziative sul territorio regionale nonché, nel rispetto dei limiti posti dalle leggi dello Stato, dei rapporti internazionali e ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sostiene, promuove e realizza interventi di aiuto e cooperazione con i Paesi in Via si Sviluppo (PVS) e Paesi dell’Europa Centrale e Orientale (PECO), anche in relazione ad eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali.

4. Le iniziative si ispirano ai principi sanciti e dettati dalle Nazioni Unite e alle risoluzioni delle conferenze internazionali sulla pace, la cooperazione e lo sviluppo evitando comunque interventi che possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per attività di carattere militare”.

Il diritto alla pace, come diritto umano fondamentale, è ovviamente molto impegnativo per gli Stati e per quelle culture che ne esaltano gli attributi per così dire muscolosi della sovranità statual-nazionale. Se alla persona e ai popoli è riconosciuto il diritto alla pace, come diritto fondamentale, ne consegue che agli stati è automaticamente sottratto il diritto di far la guerra e viene loro imposto il dovere di far la pace. In latino suona molto bene: officium pacis invece di ius ad bellum. D’altronde la stessa Carta delle Nazioni Unite, con l’Articolo 4, stabilisce che possono diventare membri dell’ONU quegli Stati che sono “amanti della pace” (peace-loving States): si pensi allo scandalo dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza che sono ai primi posti della classifica dei paesi produttori ed esportatori di armi ... L’Italia, non-membro permanente, non è da meno.

Qual è il contenuto dell’obbligo degli Stati di costruire la pace positiva? A titolo indicativo: impegnarsi, con determinazione, per far funzionare le Nazioni Unite e le altre legittime istituzioni multilaterali; impegnarsi perché l’Unione Europea, con una sola voce, faccia la scelta preferenziale delle Nazioni Unite per democratizzarle e potenziarle; disarmare; educare al rispetto dei diritti umani e formare il personale militare per le funzioni di pace positiva; istituire il Servizio civile di pace (con pertinenti Corpi civili di pace) in conformità con la Raccomandazione del Parlamento Europeo del 10 febbraio 1999 “sull’istituzione di un corpo civile di pace europeo”; non ospitare bombe atomiche (si viola il Trattato sulla non-proliferazione nucleare); non ospitare basi militari straniere, in particolare quelle il cui uso è contrario alla Carta delle Nazioni Unite e al vigente Diritto internazionale; denunciare i trattati (o comunque le intese, anche informali) riguardanti basi militari, in contrasto con l’Articolo 11 della Costituzione e con il Diritto internazionale dei diritti umani; destinare più fondi alla cooperazione internazionale per lo sviluppo; non intralciare le attività di cooperazione e solidarietà internazionale di Comuni, Province e Regioni; togliere il termine “guerra” dalla denominazione (con adeguamento dei contenuti formativi) delle Scuole militari di Civitavecchia e di Firenze in ottemperanza con quanto dispone il citato Articolo 20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, ratificato dall’Italia nel 1977. Ne ripetiamo il testo, repetita iuvant: “Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge”.”

Articolo 29

“1. Ogni individuo ha doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. 3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite”.

“Il penultimo Articolo della Dichiarazione universale ricorda agli individui che ai loro diritti fondamentali corrispondono altrettanti doveri non meno fondamentali. L’ultimo Articolo, il 30, farà lo stesso discorso in punto di obblighi agli Stati.

Nelle conferenze pubbliche che mi capita di fare, c’è spesso qualcuno che al termine obietta: lei ha parlato soltanto di diritti, dovrebbe parlare anche dei doveri, anzi dovrebbe parlare prima dei doveri e poi dei diritti. La mia risposta, ovviamente, è che diritti e doveri sono le due facce di una stessa medaglia che si chiama: responsabilità personale e sociale della persona. Ciascuna persona, in quanto soggetto titolare, in via originaria, di diritti fondamentali, è radice di legge fondamentale, dunque grembo, pro quota, di sovranità popolare.

La consapevolezza di avere doveri verso gli altri e verso la comunità di appartenenza nel suo insieme, combacia con la consapevolezza di essere noi, ciascuno di noi, legge fondamentale. Il ‘soggetto’ destinatario dello Ius positum universale dei diritti umani è quello con le caratteristiche lumeggiate dal personalismo comunitario: non è insomma l’individuo isolato ed egoista. La legge impone “obblighi”, l’educazione fa emergere i “doveri” da declinare, concretamente, quotidianamente, con assunzione di responsabilità nel perseguire i beni personali nel più ampio contesto del bene comune a livello locale, nazionale, mondiale. Il riferimento alla comunità mondiale è reso esplicito nel terzo comma dell’Articolo 29: i principi e i fini delle Nazioni Unite sono indicatori di bene comune universale, da perseguire all’interno delle strategie, fra loro interconnesse, di ‘sviluppo umano’ e di ‘sicurezza umana’.

Nel contesto dei diritti umani, doveri-obblighi-responsabilità si collegano al tema della cittadinanza e dei relativi diritti. E’ difficile pretendere l’adempimento di doveri da parte di coloro ai quali non sono riconosciuti diritti: per esempio, nel caso degli immigrati regolarmente residenti in Italia, lavorare e pagare le tasse, ma senza diritto di elettorato attivo e passivo.

Il secondo comma parla di restrizioni che possono porsi all’esercizio dei diritti dei singoli. Esse sono legittime in casi eccezionali, se si tratta di salvaguardare gli altrui diritti e libertà fondamentali e di soddisfare le esigenze della morale e dell’ordine pubblico nonché il benessere generale in una società democratica.

I diritti fondamentali della persona figurano nell’elenco della Dichiarazione universale, delle successive Convenzioni giuridiche, nella Costituzione Italiana: per la loro individuazione non si pongono problemi. Più delicato è l’accertamento delle “esigenze” pubbliche e la valutazione della loro “giustezza”. Delicato, perché tale compito spetta allo Stato e ai suoi “poteri”: legislativo, esecutivo, giudiziario. E’ di tutta evidenza che si tratta di un’operazione la cui legittimità sostanziale è direttamente proporzionale alla democraticità dei regimi e alla specifica competenza e sensibilità dei governanti e di quanti esercitano funzioni pubbliche.

E’ lo stesso Diritto internazionale a porre dei paletti. Si deve essere in presenza di circostanze di eccezionale gravità: catastrofi naturali, dimostrazioni di massa violente, incidenti industriali di portata maggiore (per esempio, con emissione di sostanze altamente tossiche), tali da costituire, come recita l’Articolo 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, “pericolo pubblico eccezionale che minacci l’esistenza della nazione” (quindi, non semplice ‘pericolo pubblico’). In queste circostanze gli Stati possono adottare misure che comportano la sospensione temporanea delle garanzie di alcuni diritti fondamentali, a condizione che ciò sia deliberato con ‘atto ufficiale’ (dunque, trasparenza) e che non comporti la violazione del principio di non-discriminazione.

Il citato Articolo 4 (v. anche l’omologo articolo 15 della Convenzione europea sui diritti umani del 1950) portante sui cosiddetti “stati d’eccezione”, stabilisce che la garanzia di alcuni diritti fondamentali è assolutamente inderogabile, neppure temporaneamente: diritto alla vita, divieto di tortura, di schiavitù, di discriminazione, irretroattività della legge penale, riconoscimento della personalità giuridica. Inderogabili sono anche i diritti alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, riconosciuti dall’Articolo 18 della Dichiarazione universale. A proposito di questi diritti, è il caso di sottolineare che quanto attiene alla costruzione di una moschea o di altro tempio religioso rientra, in via principale, nella sfera d’applicazione dell’Articolo 18 della Dichiarazione, non dell’Articolo 4 del Patto internazionale.

Il Comitato diritti umani (civili e politici) delle Nazioni Unite, esercitando la sua funzione di interprete autentico dell’Articolo 4 del Patto, parla al riguardo di obblighi che hanno la natura di norme perentorie (peremptory norms) di Diritto internazionale generale. Lo Stato che voglia avvalersi di questa facoltà di deroga deve informarne il Segretario Generale delle Nazioni Unite sui motivi e sulla presunta durata della deroga. Presso le Nazioni Unite è consultabile un apposito registro nel quale figurano i vari ‘stati d’eccezione’ in atto: la pubblicità come garanzia.

Siamo in presenza di una norma internazionale che tenta di mettere insieme i diritti innati della persona e la sovranità degli stati, con una intrinseca illogicità: se per i diritti umani vale, tra gli altri, il principio della loro interdipendenza e indivisibilità, non si vede come sia possibile discriminare fra diritti tutti egualmente fondamentali...

Un aspetto interessante riguarda l’inderogabilità assoluta del diritto alla vita. Il citato Comitato diritti umani (civili e politici) delle Nazioni Unite ha affermato che l’inderogabilità di certi diritti, tra i quali appunto il diritto alla vita, vale anche nei conflitti armati: saltando qualche passaggio, c’è qui la conferma che la guerra è vietata e che la pena di morte deve essere parimenti vietata.

Certamente delicato è anche l’accertamento della morale pubblica, una materia sulla quale bisogna procedere avendo in mente il concetto di laicità quale indicizzata da “tutti i diritti umani per tutti”, compresi dunque i diritti rafforzati dei soggetti più vulnerabili a cominciare da quelli dei bambini. Nella misurazione della moralità pubblica, deve pertanto tenersi conto del principio del “superiore e migliore interesse del bambino” quale principio generale di qualsiasi ordinamento.

Anche e soprattutto per questa delicatissima materia dei limiti ai diritti fondamentali della persona, si rende necessario integrare le funzioni dei tradizionali organi di garanzia (magistratura ordinaria e costituzionale) con quelle delle cosiddette Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani: Commissione Nazionale, Difensore Civico Nazionale, Garante Nazionale dei Diritti dell’Infanzia, secondo i principi stabiliti dalle Nazioni Unite (in particolare, indipendenza dall’Esecutivo). Questi organi hanno il compito di sorvegliare la situazione dei diritti umani, fornire consulenza al governo e al parlamento, avanzare proposte di miglioramento della legislazione e degli strumenti di garanzia, rendere più efficace l’intero sistema di garanzie mediante l’esercizio di funzioni di prevenzione delle violazioni e di tutela, per via extra-giudiziaria, dei diritti dei cittadini nelle loro controversie con le pubbliche amministrazioni.

Anche e soprattutto per l’esercizio delle funzioni d’autorità delle pubbliche istituzioni si rende indispensabile l’educazione e l’addestramento del relativo personale per il rispetto e la garanzia dei diritti umani: dai funzionari civili ai militari, dai magistrati ai poliziotti. Naturalmente, l’incipit sta nei programmi di educazione civica, in ambito sia scolastico che extra-scolastico.”

Articolo 30

“Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati”.

“Questo Articolo chiude la Dichiarazione universale. Il commento che ne facciamo pone la parola fine alla piccola “vulgata diritti umani”, che abbiamo costruito per spunti rapidi di riflessione. Ogni articolo come la tappa di un pellegrinaggio, o di una piccola Marcia per la Pace Perugia-Assisi, sulla via della promozione della eguale dignità di “tutti i membri della famiglia umana”. Ogni diritto una sosta, per interiorizzarne un valore universale e motivarci all’azione.

L’Articolo 30 è particolarmente impegnativo. Innanzitutto perché tra i suoi destinatari mette insieme gli stati, i gruppi, le singole persone, tutti accomunati dall’obbligo di non porre in atto comportamenti che abbiano come scopo la distruzione dei diritti e delle libertà fondamentali quali riconosciuti dalla Dichiarazione universale e dalle successive Convenzioni giuridiche che formano il vigente Diritto internazionale. Questa ‘comunanza’ di soggetti sta ad indicare che la persona umana in quanto tale è soggetto di Diritto internazionale. Si parla di “distruzione”, assumendo che ci sono atti privati e pubblici che possono condurre appunto all’annientamento dei diritti internazionalmente riconosciuti.

Anche una singola persona, se particolarmente potente, può distruggere la meravigliosa costruzione universale dei diritti. L’omicidio, la pena di morte, la guerra, politiche di asservimento all’economia senza regole uccidono i diritti umani. Chi delibera l’aggressione ad un paese o la realizzazione di una “guerra preventiva” incorre nel perentorio divieto dell’Articolo 30. Ci sono teorie e pubblicazioni che, più o meno subdolamente, inneggiano alle guerre sante o rispolverano l’incubo del bellum iustum o spiegano (giustificano...) lo scontro delle civiltà: i loro autori incorrono nella sanzione morale dell’Articolo 30.

C’è anche chi riconosce di aver sbagliato facendo guerre preventive o strozzando la vita sociale con l’”aggiustamento strutturale”: ci si domanda se non sia il caso di allargare la tipologia dei crimini contro l’umanità. La guerra preventiva, con tutto quello che ha provocato, non è una marachella. Lo stesso dicasi per certe decisioni di politica economica. La logica dei due pesi-due misure è incompatibile con la giustizia dei diritti umani.

Il contenuto dell’Articolo 30, suffragato da competente dottrina e giurisprudenza interna e internazionale, dice che i diritti umani e le libertà fondamentali non sono una concessione degli Stati, non sono spiegabili con teorie contrattualistiche. I diritti fondamentali sono innati, una volta formalmente riconosciuti con appropriati strumenti giuridici (Costituzioni, Convenzioni giuridiche internazionali) non possono essere cancellati anche se ad esercitare questo compito barbarico fosse un parlamento. Non è dato tornare indietro. Il messaggio che l’Articolo 30 rivolge agli stati e a tutti è: andare avanti, sulla via del perfezionamento degli ordinamenti e delle politiche avendo come punto di riferimento la centralità della persona umana e il superiore-migliore interesse dei bambini.

In certi ambienti di erudita supponenza persiste il vizio salottiero di continuare a disquisire sul fondamento dei diritti umani, nella piena ignoranza di ciò che si è costruito e sviluppato, in termini di diritto e di mobilitazione operativa, a partire dalla Dichiarazione universale. Si fa finta di non essere stati (opportunamente, felicemente) presi in contropiede dall’Articolo 1 della Dichiarazione. Invece di partire da ciò che c’è di obiettivamente buono e positivo per passare all’applicazione delle norme, a fare dei diritti umani un’Agenda politica puntuale e incalzante, si tenta di rimettere in discussione tutto e ripartire da zero. Oppure, in ambienti meno salottieri, si insiste nel denunciare le violazioni dei diritti umani per concludere che le ‘carte’ giuridiche sono inutili, i diritti umani sono un’invenzione dell’occidente, non sono comprensibili in altre culture, e via dicendo. Anche in questo caso si fa il gioco di quanti, in posizione di potere, vogliono riportare all’ora zero l’orologio del Diritto internazionale dei diritti umani. Classi governanti di potenti stati è come se si fossero pentite di ciò che i loro padri illuminati hanno “inventato” nel corso degli anni quaranta del secolo ventesimo.

E invece, la strada maestra è quella che, lungi dall’azzerare, parte dalla conoscenza di ciò che di buono è stato impiantato negli ultimi sessanta anni: per denunciare le violazioni dei diritti umani - non le norme che li riconoscono! - e, soprattutto, per fare dei diritti umani altrettanti punti all’ordine del giorno dell’Agenda politica.

In conclusione sul punto, se la legge è buona e giusta, si parta dalla legge per applicarla, non dalle sue violazioni per buttarla nel cestino.

Non si abbia reticenza a dire che i diritti umani sono universali: c’è l’universalità logica (un diritto umano o diritto fondamentale non è tale se non è universale) e c’è l’universalizzazione reale, sul campo, dei diritti umani: ovunque nel mondo, dove si attenta alla vita e all’integrità fisica e psichica della persona, dove ci sono guerre, violenze sulle donne e i bambini, epidemie, fame, sete, deforestazioni, sale l’invocazione, anzi il grido: diritti umani, parole percepite come equivalenti a ‘bisogni vitali’, a ‘urgenze esistenziali’.

Certamente, c’è un problema di inculturazione all’interno delle storie particolari dei popoli e dei gruppi: i sistemi regionali dei diritti umani - europeo, interamericano, africano, l’incipiente sistema arabo - esistono per rispondere a questa necessità. Dal canto loro, gli studiosi dei diritti umani si sforzano di individuare principi e valori che sono comuni alle radici delle grandi culture.

La democrazia è certamente un valore e un diritto fondamentale radicato nella dignità umana, ma la democrazia-metodo varia a seconda dei contesti. E comunque, il discorso dei diritti umani è quello della gradualità, della comunicazione, della dialogicità, del dare l’esempio.

Nell’ultima tappa della nostra piccola maratona, c’è una dedica: ai “difensori dei diritti umani”, in particolare ai tanti ragazzi e ragazze che hanno animato la Marcia per la Pace Perugia-Assisi del 7 ottobre 2007, perché si confermino nella loro determinazione di portare avanti, con rinnovata lena, la costruzione di un altro mondo, segnato dal rispetto di tutti i diritti umani per tutti. C’è la consegna a ognuno/a della Magna Charta dei difensori dei diritti umani, contenuta nella Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1998 “sulla responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti”.

Il testo è allegato, a complemento della Dichiarazione universale del 1948.”

-  Antonio Papisca
-  Cattedra UNESCO "Diritti umani, democrazia e pace"
-  presso il Centro interdipartimentale sui diritti della
-  persona e dei popoli dell’Università di Padova
-  (antonino.papisca@unipd.it).


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