Questione antropologica - Life out of Balance!!! "I soggetti sono due, e tutto è da ripensare" (Laura Lilli, 1993).

GENERE UMANO: DONNE E UOMINI. 50 E 50. EQUILIBRARE IL CAMPO. DEMOCRAZIA PARITARIA, A TUTTI I LIVELLI !!! - a cura di pfls

Le donne sono l’altra parte del genere umano necessaria, affinché l’umanità possa essere intera, nell’identità e nella differenza.
sabato 21 luglio 2007.
 


ARTICOLATO

Le sottoscritte cittadine italiane e i sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell’art. 71, comma 2, Cost. ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 ss. modd. - la seguente proposta di legge:

“Norme di Democrazia Paritaria per le Assemblee elettive”

Art. 1 - Finalità

In attuazione dell’art.51 della Costituzione Italiana, la presente legge detta norme di democrazia paritaria per l’accesso di cittadini e cittadine alle Assemblee elettive in condizioni di uguaglianza.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano alle competizioni elettorali relative alle Assemblee elettive di: Circoscrizioni nei Comuni, Comuni, Città Metropolitane, Province, Regioni a Statuto ordinario, nonché alle elezioni di Camera dei Deputati, Senato della Repubblica e dei componenti del Parlamento Europeo spettanti all’Italia.

Art. 3 - Candidature in liste o gruppi

In ogni lista o gruppo di candidati, le candidature sono costituite da un numero uguale di donne e uomini, sono disposte in ordine alternato per sesso e, in caso di disparità numerica, lo scarto è di una unità. Liste o gruppi di candidati che non rispettano le predette norme sono irricevibili.

Art. 4: Candidature in collegi uninominali

In ogni circoscrizione dove le candidature sono proposte in collegi uninominali, le candidature complessive contraddistinte dal medesimo contrassegno sono costituite da un numero uguale di donne e uomini e, in caso di disparità numerica, lo scarto è di una unità. Partiti, movimenti o coalizioni di partiti recanti il medesimo contrassegno nella circoscrizione che non rispettano le predette norme non sono ammessi alla competizione elettorale in quella circoscrizione.

Art. 5: Norma abrogativa di chiusura

Ogni disposizione in contrasto con le norme di democrazia paritaria contenute nella presente legge è abrogata.


NOTE DI SINTESI ALL’ARTICOLATO

Noi dobbiamo tracciare anche le vie dell’avvenire, ponendo le mete che oggi vogliamo siano raggiunte domani (Assemblea Costituente 4 marzo 1947)

L’articolo 51 della Costituzione Italiana inizia con questa frase:

Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

E’ l’unico articolo, tra quelli riguardanti i rapporti politici, che dopo la locuzione tutti i cittadini aggiunge dell’uno e dell’altro sesso.

Una precisa scelta di natura storico-giuridica operata dai Costituenti e che, quanto all’origine, accomuna l’art. 51 e l’art. 48.

Sia che fosse guardata come una concessione, sia che fosse propugnata come una conquista, quella natura ci dice, all’origine, che la Costituzione afferma il diritto all’elettorato attivo e a quello passivo sia in capo a soggetti di diritto di sesso maschile sia a soggetti di diritto di sesso femminile. Intanto, ci dice questo.

Non era cosa da poco affermare quei diritti nel 1946-48 nella Costituzione di un Popolo reduce dallo Statuto Albertino, quanto a Carte, e piegato dal Fascismo, quanto a Storia.

Dell’uno e dell’altro sesso. La scelta di questa locuzione e della congiunzione “e”, arriva al termine di un iter travagliato, dopo averne scartate molte altre, dai Lavori Preparatori in poi. In un anno e mezzo dal giugno del 1946 alla fine del 1947, dopo molte sedute, nelle Sottocommissioni, nella Commissione dei 75 e poi nell’Assemblea Plenaria, i Costituenti si sono resi protagonisti di una scelta che va oltre le vicissitudini dei Gruppi, le diatribe filologiche, le distanze tra le appartenenze.

Col tempo, i significati e i significanti giuridici che accomunavano l’art. 48 e l’art 51 si sono differenziati sempre di più tra loro.

Col Tempo, ancora, supremo regolatore della Storia come del Diritto come di molto altro, quella locuzione scelta per l’art. 51 ha acquistato un senso più pieno, non un senso paritario, si badi, visto che quell’art. 51 parlava già nel 1948 di uguaglianza, bensì, un senso democratico.

Quel senso, oggi nel 2007, informa la Proposta di legge di iniziativa popolare dell’Udi, con una scelta precisa e consapevole anche di quelle vie dell’avvenire di cui parlava un liberale, nel 1947.

Nella Proposta dichiariamo le norme in attuazione dell’art. 51 della Costituzione del 1948, dove il termine attuazione ha un significato storico oltre che di forma giuridica. Nel Diritto, diceva Piero Calamandrei, la forma è sostanza.

La nostra Proposta, sul piano politico, prescinde anche dalle sorti - incluse quelle di revisione con aggiunta di una seconda frase al primo comma - che ha avuto l’art. 51 negli ultimi tempi, anche se le tiene doverosamente presenti, sul piano giuridico.

I Costituenti ci danno conto, con l’evoluzione delle loro stesse parole, di quanto avvenuto nell’arco di poco più di un anno. La Storia , in questi sessanta anni, ha detto ancora altro, in Italia e nel Mondo.

Le donne non sono una minoranza da non discriminare, sono presenti in tutte le minoranze, in tutte le maggioranze, in tutti gli strati sociali, in tutte le razze. Le donne sono l’altra parte del genere umano necessaria affinché l’umanità possa essere se stessa.

Inoltre, sono ormai consolidate nell’arco degli ultimi venti anni le acquisizioni contenute in documenti di istituzioni democratiche europee ai quali ha contribuito anche la rappresentanza italiana, dove si afferma la presenza paritaria di uomini e donne nei contesti decisionali come una esigenza della democrazia.

L’Udi è stata protagonista in Italia di tutte le lotte per l’emancipazione della donna, nei diritti, nella società, nel lavoro, nella famiglia. Si è trattato, sempre, di lotte che hanno prodotto un avanzamento dell’intera società italiana, nel suo complesso.

Le donne organizzate hanno posto problemi, anche di natura giuridica, sul tavolo della Politica. Le donne non sono mai state “il problema”, neanche quando hanno “chiesto” alla Politica diritti “per le donne”. Questa semplice verità può essere contrastata solo da chi pensa la Politica come luogo di carriere istituzionalizzate, o peggio come acquisizione di potere ad oltranza che ha tra le sue priorità non le esigenze del proprio Paese, ma quelle della propria conservazione.

L’Udi ha deciso di promuovere questa iniziativa di Democrazia Paritaria, perché i Partiti in Italia non hanno avuto la capacità gestire autonomamente il riequilibrio della rappresentanza.

Vi sono stati tentativi contraddittori di introdurre le “quote”. Anche quelli recenti, venuti dopo la revisione della Costituzione, si sono rivelati in alcuni casi poco più che palliativi, in altri casi sono miseramente naufragati. Alla riforma dell’art. 51 della Costituzione si è giunti nell’illusione che ciò avrebbe “promosso” le pari opportunità. Col senno di poi, l’8 marzo 2003 - giorno di entrata in vigore della revisione - si è consumata una beffa della Democrazia, prima ancora che un torto alle Pari opportunità. A quella revisione ha parzialmente risposto solo la legislazione riguardante i componenti del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, nel 2004, introducendo le quote di un terzo e sanzioni rivelatesi poco più che un graffio nel bilancio delle formazioni politiche.

La ragione di fondo di tutto ciò risiede nel fatto che a quella revisione, in quelle forme, a differenza ad esempio di quanto avvenuto in Francia, si è giunti come si può arrivare ad una regalia, senza una presa di coscienza diffusa, senza un dibattito reale e profondo nel Paese sulle motivazioni, di cui, per la sua parte, anche l’Udi assume la propria responsabilità.

Ciò ha comportato un irrigidimento delle posizioni nei vertici dei partiti, da un lato, e il rafforzarsi dell’idea che le donne, quale minoranza discriminata, andavano aiutate con misure ad hoc, ma in un processo graduale, che non disturbasse più di tanto gli apparati al potere.

Queste contraddizioni si sono andate sempre più cristallizzando, con la protervia di chi intende difendere le posizioni acquisite in apparati e lobby, mostrandosi refrattario ad ogni sia pur minima messa in discussione, dal proprio interno, dei meccanismi di selezione delle candidature.

La legge statale che nel 2004 ha prescritto norme generali per la legislazione regionale delle regioni ordinarie non solo non ha rispettato la lieve revisione del 2003, ma ha violato il dettato introdotto ad hoc con la riforma dell’art. 117 Cost. nel 2001.

Nella recente riforma elettorale per Camera e Senato, al di là di come il suo stesso estensore l’ha qualificata, l’assoluto mancato rispetto dell’art. 51 è solo uno dei molti aspetti di incostituzionalità denunciati.

La proposta dell’Udi giunge in un momento di crisi della politica a più livelli e di dibattito per una riforma elettorale tutta ancora avvolta nelle nebbie di proposte che i massimi dirigenti di alcune formazioni rilanciano quotidianamente sui giornali e in televisione, senza comunicare all’elettorato la volontà reale di aprire un dibattito generale.

La consapevolezza che l’approvazione di una norma dipende, in fondo, da accordi a monte operati da quegli stessi soggetti non può e non deve scoraggiare la volontà di aprire un dibattito di cui si sente impellente l’urgenza democratica.

La presenza paritaria nelle Assemblee elettive è un’esigenza della democrazia in attuazione della Costituzione (art. 1) e in quanto tale deve potersi imporre, se necessario, anche per legge, con norme che prevedano sanzioni adeguate all’importanza di quelle norme.

Si può essere candidati e candidate in una lista, in un gruppo oppure, laddove si reintroducessero, in collegi uninominali di circoscrizione. Per questo motivo, la presente proposta formula due ipotesi generali distinte, con una ratio che resta la stessa per tutte le candidature: un numero uguale di uomini e donne in ogni ambito che si riconduca ad un medesimo contrassegno di lista o di formazione, con lo scarto di una sola unità in caso di totale dispari (artt. 3 e 4).

Ciò consente di applicare il principio di democrazia paritaria nelle candidature per tutte le assemblee elettive, da quelle circoscrizionali a quelle per il Parlamento Europeo. Trattandosi di norma prescrittiva generale a garanzia della democraticità di base delle candidature, non è possibile usare due pesi e due misure, a seconda che si parli di Consigli Circoscrizionali o, ad esempio, del Senato della Repubblica. (art. 2) Abbiamo incluso nella previsione generale anche le città Metropolitane, in quanto questi organismi sono, dal 2001, inseriti nella Costituzione e sono ancora in attesa di norme che regolino le modalità dell’elezione dei propri rappresentanti. (art. 2)

Al carattere fondamentale e all’importanza della norma consegue la valenza della sanzione per il suo mancato rispetto. La sanzione non può essere né pecuniaria, né sottoposta a condizioni, bensì, nel primo caso, quello di liste o gruppi (art. 3) sarà data dalla irricevibilità ad opera degli organi di controllo preposti, nell’altro (art. 4) consisterà nella mancata ammissione dello schieramento o formazione che con un determinato contrassegno ha presentato nella circoscrizione con collegi uninominali un numero complessivo di candidature che non rispetta la parità numerica.

L’Udi con questa Proposta intende aprire un dibattito dentro e fuori le Istituzioni perché la Democrazia paritaria venga riconosciuta come un aspetto fondamentale del vivere civile e politico nel nostro Paese.

Auspichiamo che questa Proposta sia accolta favorevolmente da uomini e donne di buona volontà, presenti in tutti gli schieramenti politici.

Questa Proposta si inserisce in una campagna complessiva che l’Udi ha promosso fin dagli inizi del 2006, denominata 50E50 ovunque si decide, affinché la Democrazia nel nostro Paese sia compiuta in ogni ambito decisionale, non solo quelli determinati da una elezione.

Vogliamo che ovunque si decide sia affermata e realizzata la presenza paritaria dell’uno e dell’altro sesso, in condizioni di uguaglianza. Come recita l’art. 51 della Costituzione.


Sul tema, nel sito, si cfr.:

Uomini e donne, per un "cambio di civiltà" USCIAMO DAL SILENZIO: UN APPELLO DEGLI UOMINI, CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE. Basta - con la connivenza all’ordine simbolico di "Mammasantissima" (l’alleanza edipica della Madre con il Figlio, contro il padre e contro tutti i fratelli e tutte le sorelle) !!!.

UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI. In memoria di Kurt H. Wolff.

DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO". Dalla democrazia della "volontà generale" alla democrazia della "volontà di genere". L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi - nell’epoca dei Borromeo Ratzinger ... degli Innominati, e dei don Rodrigo Katzsav !!!

L’ITALIA, LA CHIESA CATTOLICA, I "TESTICOLI" DELLE DONNE E LA "COGLIONERIA" DEGLI UOMINI OVVERO ANCHE LE DONNE HANNO LE "PALLE". L’ammissione di Giovanni Valverde, del 1560!!! E CHE COSA SIGNIFICA ESSERE CITTADINI E CITTADINE D’ITALIA!!!

FLS


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